Liberare un immobile occupato abusivamente
Art. 634 bis – Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (1)
Documenti correlati
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)
arresto: facoltativo
fermo: consentito
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: a querela di parte; d’ufficio (ipotesi di cui al 5° comma; ipotesi aggravata ex art. 639-bis)
Commento
1) “Destinato”: ai fini dell’art. 634-bis c.p., rileva ogni immobile funzionalmente orientato a sede di vita privata (abitativa o, in senso ampio, professionale/commerciale), anche se al momento non vi sia presenza continuativa; la tutela copre l’ipotesi in cui l’immobile sia di proprietà dell’offeso ma non nella sua attuale disponibilità materiale per occupazione di terzi, atteso che la condotta tipica include l’impedimento del rientro del proprietario o legittimo detentore 4 5.
2) “Domicilio”: la nozione è ampia e può includere anche la dimensione “domestica” di soggetti collettivi, limitatamente ai locali riservati e non aperti al pubblico (uffici interni, archivi, spogliatoi, aree di back office), che fungono da proiezione della sfera privata e in cui il titolare esercita il controllo degli accessi; restano normalmente escluse le aree aperte al pubblico, prive di riservatezza; in presenza di occupazione arbitraria di tali luoghi, la fattispecie è integrabile e può attivarsi la procedura di reintegrazione nel possesso introdotta nel 2025 4 5.


