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Liberare un immobile occupato abusivamente


Liberare un immobile occupato abusivamente

 

Art. 634 bis – Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (1)
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[I]. Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, e’ punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato.

[II]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilita’ per l’occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.

[III]. Non e’ punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.

[IV]. Il delitto e’ punito a querela della persona offesa.

[V]. Si procede d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di persona incapace, per eta’ o per infermita’.

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)

arresto: facoltativo

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: a querela di parte; d’ufficio (ipotesi di cui al 5° comma; ipotesi aggravata ex art. 639-bis)

Commento

1) “Destinato”: ai fini dell’art. 634-bis c.p., rileva ogni immobile funzionalmente orientato a sede di vita privata (abitativa o, in senso ampio, professionale/commerciale), anche se al momento non vi sia presenza continuativa; la tutela copre l’ipotesi in cui l’immobile sia di proprietà dell’offeso ma non nella sua attuale disponibilità materiale per occupazione di terzi, atteso che la condotta tipica include l’impedimento del rientro del proprietario o legittimo detentore 4 5.
2) “Domicilio”: la nozione è ampia e può includere anche la dimensione “domestica” di soggetti collettivi, limitatamente ai locali riservati e non aperti al pubblico (uffici interni, archivi, spogliatoi, aree di back office), che fungono da proiezione della sfera privata e in cui il titolare esercita il controllo degli accessi; restano normalmente escluse le aree aperte al pubblico, prive di riservatezza; in presenza di occupazione arbitraria di tali luoghi, la fattispecie è integrabile e può attivarsi la procedura di reintegrazione nel possesso introdotta nel 2025 4 5.