1

Abogado Margarita BertA? Illueca

Abogado iscritto allai??i??Ilustre Colegio de Abogados de Alzira (Valencia).

Laurea in giurisprudenza presso l’Universidad de Valencia

Settori di attivitAi??:
– Privacy;
– Diritto industriale;
– Recupero crediti internazionali;
– Traduttrice spagnolo legale.

Lingue:
Spagnolo madrelingua
Inglese

e-mail: margaritaberto@infogiur.com

p.iva 02606600340
Iscritta allai??i??Ilustre Colegio de Abogados de Alzira (Valencia)
Numero di iscrizione 2029

Lai??i??Abogado Margarita BertA? , acquire dapoxetine. Illueca si impegna espressamente al rispetto del codice deontologico degli avvocati.




MARCHI Dai??i??IMPRESA: depositato il marchio “SECONDAMANO – BIMBO”

MARCHI Dai??i??IMPRESA: depositato il marchio “SECONDAMANO – BIMBO”

Il 23 luglio 2013 A? stato depositato il marchio nazionale “SECONDAMANO – BIMBO”.

Secondamano Bimbo nasce da un’idea di Raffaella Audisio, titolare e ideatrice del negozio.
Nell’anno 2006, quando la sua bimba aveva 8 mesi, Raffaella si ritrovava in casa una gran quantitAi?? di articoli e giocattoli, comprati o regalati, molto spesso non utilizzati o usati veramente poco e talvolta acquistati a prezzi davvero esagerati, cosAi??, decide di aprire un negozio di usato per bambini al quale poi affianca anche articoli nuovi mantenendo comunque prezzi molto accessibili.

La regola fondamentale di Raffaella A? quella della massima sicurezza e igiene, qualsiasi articolo entri nel suo negozio , acquire Zoloft. viene rigorosamente smontato, in modo da poter riconoscere eventuali difetti, e successivamente lavato e sterilizzato per poi essere riproposto ai clienti.

Raffaella, sempre disponibile per aiuti e suggerimenti, ha con i suoi clienti un rapporto molto familiare e rassicurante.

www.secondamanobimbo.it

CR




Dichiarato incostituzionale il divieto di pignoramenti contro le ASL

Corte Costituzionale 12 luglio 2013 n. 186

La Consulta ha negato la possibilitAi?? di privilegi incondizionati in favore delle pubbliche amministrazioni

Il divieto di azioni esecutive nei confronti delle Asl delle Regioni soggette a commissariamento si pone in contrasto con l’art. 24 Cost., in quanto vanifica gli effetti della tutela giurisdizionale giAi?? conseguita dai numerosi creditori delle aziende sanitarie.

Con l’art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato , acquire clomid. – Legge di stabilitAi?? 2011), come modificato dall’art. 17, co. 4, lett. e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 il governo e le camere avevano disposto prima la sola inefficacia e poi direttamente l’estinzione di diritto dei pignoramenti e delle prenotazioni a debito operate nel corso delle procedure esecutive sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni soggette a commissariamento alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle Regioni medesime.

I creditori delle ASL hanno giustamente lamentato che, per effetto di tale legge, non fosse possibile porre in esecuzione i titoli esecutivi ottenuti ottenuti dai tribunali per il recupero dei loro cediti e che fosse cosAi?? leso il diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.), il principio della paritAi?? delle parti in causa (art. 111 Cost.), e la libertAi?? di iniziativa economica (art. 41 Cost.).

La Corte Costituzionale ha confermato che la legge impugnata si pone in contrasto con l’art. 24 Cost. in quanto vengono vanificati gli effetti della tutela giurisdizionale giAi?? conseguita dai numerosi creditori delle aziende sanitarie procedenti nei giudizi esecutivi.
Infatti alcuni creditori si trovavano, dopo anni di peripezie giudiziarie, nell’impossibilitAi?? di ottenere i soldi dovuti dalle ASL nonstante i giudici gliene avessero riconosciuto il pieno diritto e oltrettutto dopo aver sopportato ingenti spese legali e di tasse processuali.

La Consulta ha negato la possibilitAi?? di privilegi incondizionati in favore delle pubbliche ammistrazioni .

Si spera ora che i creditori delle ASL, che hanno intrapreso questa lunga ed estenuante procedura, possano arrivare ad ottenere quanto a loro dovuto, sempre che nel frattempo non abbiano dovuto chiudere i battenti!

CR




MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “AMABEL”

Il 12 luglio 2013 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso la camera di commercio di Parma, il marchio nazionale “AMABEL”.

Il marchio AMABEL, intestato alla societAi?? WARWICK HOLDINGS LIMITED di Malta, A? utilizzato in 5 , . diverse classi di prodotti che vanno dagli occhiali ai gioielli all’abbigliamento.

CR




LA SPEZIA: depositati 41 marchi nazionali nel primo semestre 2013

Nel primo semestre 2013 sono stati depositati, presso la Camera di Commercio della Spezia, 41 marchi nazionali.

C’A? stato quindi un aumento rispetto al primo semestre del 2012, nel , clomid reviews. quale erano stati depositati 31 marchi. Nel 2012 sono stati depositati alla Spezia complessivamente 67 marchi nazionali.

I marchi depositati nel primo semestre 2013 sono principalmente figurativi, depositati in gran parte da s.r.l. ma anche da individui e associazioni.

Le classi dei marchi sono le piA? varie, dai prodotti chimici a quelli tecnologici all’abbigliamento.




PARMA: depositati 111 marchi nazionali nel primo semestre 2013

Nel primo semestre 2013 sono stati depositati, presso la Camera di Commercio di Parma, 111 marchi nazionali (fra primi depositi e rinnovi).

C’A? stato quindi una netta flessione rispetto al primo semestre del 2012, nel quale erano stati depositati 156 marchi (sempre fra primi depositi e rinnovi).

I marchi depositati nel , . primo semestre 2013 sono in buona parte figurativi, depositati in gran parte da s.r.l. ma anche da persone fisiche.

Le classi prevalenti sono quelle dei prodotti alimentari.




Concorsi a premio ai??i?? oltre dieci anni di consulenza in tutta Italia e all’estero

Ogni anno in Italia vengono realizzate moltissime manifestazioni a premio pubblicitarie. , .
Si tratta di iniziative con le quali le imprese, per promuovere la vendita dei propri prodotti, offrono dei premi ai consumatori, sia a sorte (concorsi a premi ai??i?? ad es. compra la bibita X e partecipi allai??i??estrazione di un viaggio alle Maldive) che a seguito di raccolta punti (operazioni a premio ai??i?? es. compra 10 confezioni di biscotti Y e avrai diritto a ricevere una teiera).
Queste iniziative devono rispettare tutta una serie di procedure legali e burocratiche che spesso scoraggiano non solo le imprese ma anche le agenzie di pubblicitAi??. Quindi in molti decidono di affidare la parte burocratica a legale ad esperti in materia, concentrando i propri sforzi solo sulla parte creativa e commerciale.
Carlo Rossi & Patners si A? inserita in questo settore di consulenza oltre dieci anni fa.
Infatti, la prima operazione a premi realizzata con la consulenza dello studio Rossi & Martin A? stata avviata il 14 marzo 2003.
Da allora decine di imprese e di agenzie di pubblicitAi??, sia italiane che straniere, si sono rivolte a Carlo Rossi & Partners per farsi assistere nelle pratiche burocratiche e legali per realizzare i propri concorsi a premio pubblicitari.
Dalla redazione del regolamento del concorso, al controllo della correttezza del materiale pubblicitario, allai??i??assistenza nellai??i??individuazione dei vincitori fino alla soluzione di questioni di ogni tipo con i consumatori partecipanti al concorso e con le autoritAi?? competenti, Carlo Rossi & Partners ha seguito e continua a seguire le imprese e le agenzie di pubblicitAi?? passo a passo nei propri progetti promozionali.
Con questa esperienza decennale, oggi lo studio Carlo Rossi & Partners A? unpunto di riferimento per imprese e agenzie di pubblicitAi?? che vogliono farsi assistere da professionisti legali per garantire la qualitAi?? legale e formale delle proprie iniziative promozionali.




Il pignoramento dei beni in trust deve essere eseguito nei confronti del trustee (persona fisica) e non del trust

Il pignoramento dei beni in trust deve essere eseguito nei confronti del trustee (persona fisica) e non del trust

Tribunale periactin without prescription, . di Reggio Emilia 25 marzo 2013

In questa vicenda la procedura A? stata intrapresa da una banca creditrice in forza di un di mutuo ipotecario fondiario. Il debitore aveva istituito un trust regolato dalla Trusts (Jersey) Law e gli immobili ipotecati erano stati conferiti nel trust-fund.
La banca ha proceduto a richiedere il pignoramento dei predetti beni immobili nei confronti del Trust per il “diritto di piena proprietAi??” in persona del trustee.
La trascrizione dell’atto di pignoramento A? avvenuta nei confronti del Trust.
Nell’istanza di vendita la creditrice procedente ha precisato che la procedura esecutiva A? stata promossa nei confronti del Trust in persona del trustee, signor Tizio quale “terzo proprietario”.

Il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto che il Trust, contro cui la banca aveva fatto il pignoramento, non A? un ente autonomo a sAi?? stante e non A? provvisto di soggettivitAi?? giuridica. Il Trust secondo il Tribunale deve invece essere inteso semplicemente come un rapporto tra soggetti, che non diventa un soggetto giuridico e contro il quale quindi non puA? essere effettuato un pignoramento e una vendita all’asta.
Il Tribunale di Reggio Emilia ha confermato quindi la prevalente giurisprudenza che ritiene che il trust non A? un soggetto e che occorre, piuttosto, rivolgersi direttamente al trustee (persona fisica) per il fondo in trust e contro di lui procedere al pignoramento.
Il processo esecutivo A? stato quindi dichiarato improseguibile ed il Tribunale ha ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare contro il Trust.

CR




RAPPORTO INTERNAZIONALE SUI MARCHI

La Cina guida la “top five” dei paesi con il maggior numero di marchi celebrex for sale, Zoloft withoutprescription. pubblicati, seguita da USA, Francia, Turchia e Giappone.

La classe 35 (pubblicitAi?? e affari commerciali) A? la piA? utilizzata, seguita dalla classe 25 (abbigliamento).

I due paesi europei che hanno avuto un aumento maggiore nella pubblicazione dei marchi nel 2012 sono stati il Regno Unito, con un aumento del 10% e la Turchia, con un aumento dell’8%.




Recupero crediti: il trasferimento di una societAi?? all’estero non la salva dal fallimento per debiti in Italia

Recupero crediti: il trasferimento di una societAi?? all’estero non la salva dal fallimento per debiti in Italia

Cassazione 11 marzo 2013 n. 5945

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in riferimento all’istanza di fallimento presentata nei confronti di societAi?? di capitali, giAi?? costituita in Italia che, dopo il manifestarsi della crisi dell’impresa, abbia trasferito all’estero la sede legale, nel caso in cui i soci, chi impersonano l’organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la societAi??, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo stato straniero; circostanze che, unitamente alla difficoltAi?? di notificare l’istanza di fallimento nel luogo indicato come sede legale, lasciano chiaramente intendere come la delibera di trasferimento fosse preordinata allo scopo di sottrarre la societAi?? dal rischio di una prossima probabile dichiarazione di fallimento. La presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali con il luogo della sede statutaria, stabilita dall’art. 3, par. 1, del regolamento n. 1346/2000 del 29 maggio 2000, deve infatti considerarsi vinta allorchAi?? nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attivitAi?? economica, nAi?? sia stato spostato presso di essa il centro dell’attivitAi?? direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa (nella specie, la Corte ha confermato al decisione dei giudice del merito che, relativamente al fallimento di un’impresa che aveva trasferito la propria sede legale in Francia, aveva comunque ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice italiano fondando l’affermazione della propria giurisdizione sull’accertamento di una situazione di fatto in concreto diversa da quella risultante dalle indicazioni ufficiali desumibili dal registro delle imprese ed essendo pervenuta a tale conclusione all’esito di una valutazione globale dei dati di cui disponeva, , acquire Zoloft. quali l’impossibilitAi?? di reperire la societAi?? nella sede ufficiale in Francia, ove era stata inutilmente tentata la notifica del ricorso per fallimento, il rilievo della residenza in Italia del legale rappresentante della medesima societAi??, dello svolgimento sempre in Italia delle pur sporadiche operazioni liquidatorie del patrimonio sociale e della presenza qui dell’unico bene mobile ad essa sicuramente ancora riferibile; con l’aggiunta del fatto che in Italia la medesima societAi?? aveva conservato la propria partita Iva).