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D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

D.Lgs. 08/06/2001, n. 23 (aggiornato al 05.01.2018)

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Capo I

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE
SEZIONE I
Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa
Art. 1.Soggetti
Art. 2.Principio di legalitAi??
Art. 3.Successione di leggi
Art. 4.Reati commessi all’estero
Art. 5.ResponsabilitAi?? dell’ente
Art. 6.Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente
Art. 7.Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente
Art. 8.Autonomia delle responsabilitAi?? dell’ente
SEZIONE II
Sanzioni in generale
Art. 9.Sanzioni amministrative
Art. 10.Sanzione amministrativa pecuniaria
Art. 11.Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
Art. 12.Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
Art. 13.Sanzioni interdittive
Art. 14.Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
Art. 15.Commissario giudiziale
Art. 16.Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
Art. 17.Riparazione delle conseguenze del reato
Art. 18.Pubblicazione della sentenza di condanna
Art. 19.Confisca
Art. 20.Reiterazione
Art. 21.PluralitAi?? di illeciti
Art. 22.Prescrizione
Art. 23.Inosservanza delle sanzioni interdittive
SEZIONE III
ResponsabilitAi?? amministrativa da reato
Art. 24.Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
Art. 24-bis.Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Art. 24-ter.Delitti di criminalitAi?? organizzata
Art. 25Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilitAi?? e corruzione
Art. 25-bis.FalsitAi?? in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
Art. 25-bis.1.Delitti contro l’industria e il commercio
Art. 25-ter.Reati societari
Art. 25-quater.Delitti con finalitAi?? di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
Art. 25-quater.1.Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25-quinquies.Delitti contro la personalitAi?? individuale
Art. 25-sexiesAbusi di mercato
Art. 25-septiesOmicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 25-octiesRicettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitAi?? di provenienza illecita, nonchAi?? autoriciclaggio
Art. 25-novies.Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
Art. 25-decies.Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autoritAi?? giudiziaria
Art. 25-undecies.Reati ambientali
Art. 25-duodecies.Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno A? irregolare
Art. 25-terdecies.Razzismo e xenofobia
Art. 26.Delitti tentati
Capo II
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE
SEZIONE I
ResponsabilitAi?? patrimoniale dell’ente
Art. 27.ResponsabilitAi?? patrimoniale dell’ente
SEZIONE II
Vicende modificative dell’ente
Art. 28.Trasformazione dell’ente
Art. 29.Fusione dell’ente
Art. 30.Scissione dell’ente
Art. 31.Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione
Art. 32.Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione
Art. 33.Cessione di azienda
Capo III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 34.Disposizioni processuali applicabili
Art. 35.Estensione della disciplina relativa all’imputato
SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza
Art. 36.Attribuzioni del giudice penale
Art. 37.Casi di improcedibilitAi??
Art. 38.Riunione e separazione dei procedimenti
Art. 39.Rappresentanza dell’ente
Art. 40.Difensore di ufficio
Art. 41.Contumacia dell’ente
Art. 42.Vicende modificative dell’ente nel corso del processo
Art. 43.Notificazioni all’ente
SEZIONE III
Prove
Art. 44.IncompatibilitAi?? con l’ufficio di testimone
SEZIONE IV
Misure cautelari
Art. 45.Applicazione delle misure cautelari
Art. 46.Criteri di scelta delle misure
Art. 47.Giudice competente e procedimento di applicazione
Art. 48.Adempimenti esecutivi
Art. 49.Sospensione delle misure cautelari
Art. 50.Revoca e sostituzione delle misure cautelari
Art. 51.Durata massima delle misure cautelari
Art. 52.Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari
Art. 53.Sequestro preventivo
Art. 54.Sequestro conservativo
SEZIONE V
Indagini preliminari e udienza preliminare
Art. 55.Annotazione dell’illecito amministrativo
Art. 56.Termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo nelle indagini preliminari
Art. 57.Informazione di garanzia
Art. 58.Archiviazione
Art. 59.Contestazione dell’illecito amministrativo
Art. 60.Decadenza dalla contestazione
Art. 61.Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare
SEZIONE VI
Procedimenti speciali
Art. 62.Giudizio abbreviato
Art. 63.Applicazione della sanzione su richiesta
Art. 64.Procedimento per decreto
SEZIONE VII
Giudizio
Art. 65.Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato
Art. 66.Sentenza di esclusione della responsabilitAi?? dell’ente
Art. 67.Sentenza di non doversi procedere
Art. 68.Provvedimenti sulle misure cautelari
Art. 69.Sentenza di condanna
Art. 70.Sentenza in caso di vicende modificative dell’ente
SEZIONE VIII
Impugnazioni
Art. 71.Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilitAi?? amministrativa dell’ente
Art. 72.Estensione delle impugnazioni
Art. 73.Revisione delle sentenze
SEZIONE IX
Esecuzione
Art. 74.Giudice dell’esecuzione
Art. 75.Esecuzione delle sanzioni pecuniarie
Art. 76.Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna
Art. 77.Esecuzione delle sanzioni interdittive
Art. 78.Conversione delle sanzioni interdittive
Art. 79.Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto
Art. 80.Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative
Art. 81.Certificati dell’anagrafe
Art. 82.Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
Capo IV
Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Art. 83.Concorso di sanzioni
Art. 84.Comunicazioni alle autoritAi?? di controllo o di vigilanza
Art. 85.Disposizioni regolamentari
D.Lgs. 08/06/2001, n. 231
Disciplina della responsabilitAi?? amministrativa delle persone giuridiche, delle societAi?? e delle associazioni anche prive di personalitAi?? giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140.
Epigrafe

Premessa

Capo I
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE
SEZIONE I
Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilitAi?? amministrativa
Art. 1.Soggetti

Art. 2.Principio di legalitAi??

Art. 3.Successione di leggi

Art. 4.Reati commessi all’estero

Art. 5.ResponsabilitAi?? dell’ente

Art. 6.Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente

Art. 7.Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente

Art. 8.Autonomia delle responsabilitAi?? dell’ente

SEZIONE II
Sanzioni in generale
Art. 9.Sanzioni amministrative

Art. 10.Sanzione amministrativa pecuniaria

Art. 11.Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

Art. 12.Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

Art. 13.Sanzioni interdittive

Art. 14.Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

Art. 15.Commissario giudiziale

Art. 16.Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

Art. 17.Riparazione delle conseguenze del reato

Art. 18.Pubblicazione della sentenza di condanna

Art. 19.Confisca

Art. 20.Reiterazione

Art. 21.PluralitAi?? di illeciti

Art. 22.Prescrizione

Art. 23.Inosservanza delle sanzioni interdittive

SEZIONE III
ResponsabilitAi?? amministrativa da reato
Art. 24.Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Art. 24-bis.Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24-ter.Delitti di criminalitAi?? organizzata

Art. 25Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilitAi?? e corruzione

Art. 25-bis.FalsitAi?? in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 25-bis.1.Delitti contro l’industria e il commercio

Art. 25-ter.Reati societari

Art. 25-quater.Delitti con finalitAi?? di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico

Art. 25-quater.1.Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-quinquies.Delitti contro la personalitAi?? individuale

Art. 25-sexiesAbusi di mercato

Art. 25-septiesOmicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 25-octiesRicettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitAi?? di provenienza illecita, nonchAi?? autoriciclaggio

Art. 25-novies.Delitti in materia di violazione del diritto d’autore

Art. 25-decies.Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autoritAi?? giudiziaria

Art. 25-undecies.Reati ambientali

Art. 25-duodecies.Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno A? irregolare

Art. 25-terdecies.Razzismo e xenofobia

Art. 26.Delitti tentati

Capo II
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE
SEZIONE I
ResponsabilitAi?? patrimoniale dell’ente
Art. 27.ResponsabilitAi?? patrimoniale dell’ente

SEZIONE II
Vicende modificative dell’ente
Art. 28.Trasformazione dell’ente

Art. 29.Fusione dell’ente

Art. 30.Scissione dell’ente

Art. 31.Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

Art. 32.Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

Art. 33.Cessione di azienda

Capo III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 34.Disposizioni processuali applicabili

Art. 35.Estensione della disciplina relativa all’imputato

SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza
Art. 36.Attribuzioni del giudice penale

Art. 37.Casi di improcedibilitAi??

Art. 38.Riunione e separazione dei procedimenti

Art. 39.Rappresentanza dell’ente

Art. 40.Difensore di ufficio

Art. 41.Contumacia dell’ente

Art. 42.Vicende modificative dell’ente nel corso del processo

Art. 43.Notificazioni all’ente

SEZIONE III
Prove
Art. 44.IncompatibilitAi?? con l’ufficio di testimone

SEZIONE IV
Misure cautelari
Art. 45.Applicazione delle misure cautelari

Art. 46.Criteri di scelta delle misure

Art. 47.Giudice competente e procedimento di applicazione

Art. 48.Adempimenti esecutivi

Art. 49.Sospensione delle misure cautelari

Art. 50.Revoca e sostituzione delle misure cautelari

Art. 51.Durata massima delle misure cautelari

Art. 52.Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

Art. 53.Sequestro preventivo

Art. 54.Sequestro conservativo

SEZIONE V
Indagini preliminari e udienza preliminare
Art. 55.Annotazione dell’illecito amministrativo

Art. 56.Termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo nelle indagini preliminari

Art. 57.Informazione di garanzia

Art. 58.Archiviazione

Art. 59.Contestazione dell’illecito amministrativo

Art. 60.Decadenza dalla contestazione

Art. 61.Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare

SEZIONE VI
Procedimenti speciali
Art. 62.Giudizio abbreviato

Art. 63.Applicazione della sanzione su richiesta

Art. 64.Procedimento per decreto

SEZIONE VII
Giudizio
Art. 65.Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

Art. 66.Sentenza di esclusione della responsabilitAi?? dell’ente

Art. 67.Sentenza di non doversi procedere

Art. 68.Provvedimenti sulle misure cautelari

Art. 69.Sentenza di condanna

Art. 70.Sentenza in caso di vicende modificative dell’ente

SEZIONE VIII
Impugnazioni
Art. 71.Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilitAi?? amministrativa dell’ente

Art. 72.Estensione delle impugnazioni

Art. 73.Revisione delle sentenze

SEZIONE IX
Esecuzione
Art. 74.Giudice dell’esecuzione

Art. 75.Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

Art. 76.Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

Art. 77.Esecuzione delle sanzioni interdittive

Art. 78.Conversione delle sanzioni interdittive

Art. 79.Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

Art. 80.Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

Art. 81.Certificati dell’anagrafe

Art. 82.Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

Capo IV
Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Art. 83.Concorso di sanzioni

Art. 84.Comunicazioni alle autoritAi?? di controllo o di vigilanza

Art. 85.Disposizioni regolamentari

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (1).

Disciplina della responsabilitAi?? amministrativa delle persone giuridiche, delle societAi?? e delle associazioni anche prive di personalitAi?? giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140.

 

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D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 Disciplina della responsabilitAi?? amministrativa delle persone giuridiche
Capo I

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE
SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilitAi?? amministrativa
Art. 1. Soggetti

Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilitAi?? degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalitAi?? giuridica e alle societAi?? e associazioni anche prive di personalitAi?? giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonchAi?? agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

 

Art. 2. Principio di legalitAi??

L’ente non puA? essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilitAi?? amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

 

Art. 3. Successione di leggi

In vigore dal 4 luglio 20011. L’ente non puA? essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce piA? reato o in relazione al quale non A? piA? prevista la responsabilitAi?? amministrativa dell’ente, e, se vi A? stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui A? stato commesso l’illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piA? favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

 

Art. 4. Reati commessi all’estero

In vigore dal 4 luglio 20011. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purchAi?? nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui A? stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta A? formulata anche nei confronti di quest’ultimo.

 

Art. 5. ResponsabilitAi?? dell’ente

In vigore dal 4 luglio 20011. L’ente A? responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unitAi?? organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonchAi?? da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

 

Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente

In vigore dal 29 dicembre 20171. Se il reato A? stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento A? stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi A? stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attivitAi?? nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalitAi?? di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
a) uno o piA? canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integritAi?? dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identitAi?? del segnalante nelle attivitAi?? di gestione della segnalazione;
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalitAi?? informatiche, la riservatezza dell’identitAi?? del segnalante;
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonchAi?? di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. (3)
2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis puA? essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo. (3)
2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante A? nullo. Sono altresAi?? nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonchAi?? qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. A? onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. (3)
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, puA? formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneitAi?? dei modelli a prevenire i reati. (4)
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente.
4-bis. Nelle societAi?? di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). (2)
5. E’ comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

(2) Comma inserito dall’art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011, n. 183. Successivamente, il presente comma era stato modificato dall’art. 16, comma 2, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212; tale modifica non A? stata confermata dalla legge di conversione (L. 17 febbraio 2012, n. 10).

(3) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179.

(4) In attuazione di quanto previsto dal presente comma vedi gli articoli da 5 a 8, D.M. 26 giugno 2003, n. 201.

 

Art. 7. Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente

In vigore dal 4 luglio 20011. Nel caso previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), l’ente A? responsabile se la commissione del reato A? stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, A? esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonchAi?? al tipo di attivitAi?? svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attivitAi?? nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L’efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attivitAi??;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Art. 8. Autonomia delle responsabilitAi?? dell’ente

In vigore dal 4 luglio 20011. La responsabilitAi?? dell’ente sussiste anche quando:
a) l’autore del reato non A? stato identificato o non A? imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando A? concessa amnistia per un reato in relazione al quale A? prevista la sua responsabilitAi?? e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L’ente puA? rinunciare all’amnistia.
SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9. Sanzioni amministrative

In vigore dal 4 luglio 20011. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l’interdizione dall’esercizio dell’attivitAi??; (5)
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; (5)
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giAi?? concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

(5) Vedi, anche, l’art. 97-bis, D.Lgs. 1Ai?? settembre 1993, n. 385, aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l’art. 60-bis, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, aggiunto dall’art. 10 del citato decreto legislativo n. 197 del 2004.

 

Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria

In vigore dal 4 luglio 20011. Per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nAi?? superiore a mille.
3. L’importo di una quota va da un minimo di euro 258 (lire cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni).
4. Non A? ammesso il pagamento in misura ridotta.

 

Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

In vigore dal 4 luglio 20011. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravitAi?? del fatto, del grado della responsabilitAi?? dell’ente nonchAi?? dell’attivitAi?? svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L’importo della quota A? fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1, l’importo della quota A? sempre di euro 103 (lire duecentomila).

 

Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

In vigore dal 4 luglio 20011. La sanzione pecuniaria A? ridotta della metAi?? e non puA? comunque essere superiore a euro 103.291 (lire duecento milioni) se:
a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato A? di particolare tenuitAi??;
2. La sanzione A? ridotta da un terzo alla metAi?? se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si A? comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) A? stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione A? ridotta dalla metAi?? ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puA? essere inferiore a euro 10.329 (lire venti milioni).

 

Art. 13. Sanzioni interdittive

In vigore dal 4 luglio 20011. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entitAi?? e il reato A? stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato A? stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1.

 

Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

In vigore dal 4 luglio 20011. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivitAi?? alla quale si riferisce l’illecito dell’ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell’articolo 11, tenendo conto dell’idoneitAi?? delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puA? anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L’interdizione dall’esercizio di un’attivitAi?? comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell’attivitAi??.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L’interdizione dall’esercizio dell’attivitAi?? si applica soltanto quando l’irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

 

Art. 15. Commissario giudiziale

In vigore dal 4 luglio 20011. Se sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attivitAi?? dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell’attivitAi?? dell’ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessitAi?? la cui interruzione puA? provocare un grave pregiudizio alla collettivitAi??;
b) l’interruzione dell’attivitAi?? dell’ente puA? provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui A? situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell’attivitAi??, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attivitAi?? in cui A? stato posto in essere l’illecito da parte dell’ente.
3. Nell’ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non puA? compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attivitAi?? viene confiscato.
5. La prosecuzione dell’attivitAi?? da parte del commissario non puA? essere disposta quando l’interruzione dell’attivitAi?? consegue all’applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

 

Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

In vigore dal 4 luglio 20011. PuA? essere disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitAi?? se l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entitAi?? ed A? giAi?? stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall’esercizio dell’attivitAi??.
2. Il giudice puA? applicare all’ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando A? giAi?? stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l’ente o una sua unitAi?? organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali A? prevista la sua responsabilitAi?? A? sempre disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitAi?? e non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17.

 

Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato

In vigore dal 4 luglio 20011. Ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si A? comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna

In vigore dal 1 gennaio 20101. La pubblicazione della sentenza di condanna puA? essere disposta quando nei confronti dell’ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell’articolo 36 del codice penale nonchAi?? mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale. (6)
3. La pubblicazione della sentenza A? eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell’ente.

(6) Comma cosAi?? sostituito dall’art. 2, comma 218, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1Ai?? gennaio 2010.

 

Art. 19. Confisca

In vigore dal 4 luglio 20011. Nei confronti dell’ente A? sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puA? essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non A? possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puA? avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilitAi?? di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

 

Art. 20. Reiterazione

In vigore dal 4 luglio 20011. Si ha reiterazione quando l’ente, giAi?? condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

 

Art. 21. PluralitAi?? di illeciti

In vigore dal 4 luglio 20011. Quando l’ente A? responsabile in relazione ad una pluralitAi?? di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attivitAi?? e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l’illecito piA? grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l’ammontare della sanzione pecuniaria non puA? comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piA? degli illeciti ricorrono le condizioni per l’applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l’illecito piA? grave.

 

Art. 22. Prescrizione

In vigore dal 4 luglio 20011. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l’interruzione A? avvenuta mediante la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

 

Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive

In vigore dal 4 luglio 20011. Chiunque, nello svolgimento dell’attivitAi?? dell’ente a cui A? stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, A? punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale il reato A? stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell’articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l’ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.
SEZIONE III

ResponsabilitAi?? amministrativa da reato (7)

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

In vigore dal 4 luglio 20011. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entitAi?? o A? derivato un danno di particolare gravitAi??; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(7) Rubrica cosAi?? sostituita dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal 16 aprile 2002. Precedentemente la rubrica era la seguente: “ResponsabilitAi?? amministrativa per reati previsti dal codice penale”.

 

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (8)

In vigore dal 16 ottobre 20131. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. (9)
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(8) Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48, in vigore dal 5 aprile 2008.

(9) Il presente comma era stato modificato dall’art. 9, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93; successivamente, tale modifica non A? stata confermata dalla legge di conversione (L. 15 ottobre 2013, n. 119).

 

Art. 24-ter. Delitti di criminalitAi?? organizzata (10)

In vigore dal 8 agosto 20091. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivitAi?? delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchAi?? ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l’ente o una sua unitAi?? organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitAi?? ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

(10) Articolo inserito dall’art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94.

 

Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilitAi?? e corruzione (11)

In vigore dal 28 novembre 20121. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entitAi??, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. (12)
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

(11) Rubrica cosAi?? modificata dall’art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(12) Comma cosAi?? modificato dall’art. 1, comma 77, lett. a), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190.

 

Art. 25-bis. FalsitAi?? in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (18) (13) (14)

In vigore dal 15 agosto 20091. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsitAi?? in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (15)
a) per il delitto di cui all’articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all’articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all’articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all’articolo 454, ridotte da un terzo alla metAi??;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all’articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all’articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. (16)
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. (17)

(13) Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409.

(14) A norma dell’art. 52-quinquies, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come inserito dall’art. 4, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ai delitti previsti dal presente articolo aventi ad oggetto banconote, monete metalliche in euro e valori di bollo espressi in euro non aventi ancora corso legale, si applicano le sanzioni pecuniarie stabilite diminuite di un terzo; tale diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001.

(15) Alinea cosAi?? modificato dall’art. 15, comma 7, lett. a), n. 1), L. 23 luglio 2009, n. 99.

(16) Lettera aggiunta dall’art. 15, comma 7, lett. a), n. 2), L. 23 luglio 2009, n. 99.

(17) Comma cosAi?? modificato dall’art. 15, comma 7, lett. a), n. 3), L. 23 luglio 2009, n. 99.

(18) Rubrica cosAi?? sostituita dall’art. 15, comma 7, lett. a), n. 4), L. 23 luglio 2009, n. 99.

 

Art. 25-bis.1. Delitti contro l’industria e il commercio (19)

In vigore dal 15 agosto 20091. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.

(19) Articolo inserito dall’art. 15, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99.

 

Art. 25-ter. Reati societari (20)

In vigore dal 14 aprile 20171. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (33)
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (22)
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; (34)
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; (24)
[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall’articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento (35) a ottocento (35) quote; (36)]
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall’articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (26) a duecentosessanta (26) quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento (27) a seicentosessanta (27) quote;
f) per la contravvenzione di falsitAi?? nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societAi?? di revisione, prevista dall’articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (28) a duecentosessanta (28) quote;
g) per il delitto di falsitAi?? nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societAi?? di revisione, previsto dall’articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento (29) a ottocento (29) quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall’articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (30) a trecentosessanta (30) quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall’articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (30) a trecentosessanta (30) quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (30) a trecentosessanta (30) quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall’articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (28) a duecentosessanta (28) quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societAi?? controllante, previsto dall’articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (30) a trecentosessanta (30) quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall’articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento (31) a seicentosessanta (31) quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall’articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento (31) a seicentosessanta (31) quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento (31) a seicentosessanta (31) quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall’articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d’interessi previsto dall’articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento (23) a mille (23) quote; (21)
s) per i delitti di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autoritAi?? pubbliche di vigilanza, previsti dall’articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento (25) a ottocento (25) quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresAi?? le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 (32).
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entitAi??, la sanzione pecuniaria A? aumentata di un terzo.

(20) Articolo inserito dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal 16 aprile 2002, con le modalitAi?? previste dall’art. 5, dello stesso D.Lgs. 61/2002.

(21) Lettera cosAi?? modificata dall’art. 31, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

(22) Lettera modificata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, cosAi?? sostituita dall’art. 12, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(23) Sanzione aumentata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a cinquecento quote.

(24) Lettera modificata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, cosAi?? sostituita dall’art. 12, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(25) Sanzione aumentata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.

(26) Sanzione aumentata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote.

(27) Sanzione aumentata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a trecentotrenta quote.

(28) Sanzione aumentata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote.

(29) Sanzione aumentata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.

(30) Sanzione aumentata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centottanta quote.

(31) Sanzione aumentata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da centocinquanta a trecentotrenta quote.

(32) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 77, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, cosAi?? sostituita dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

(33) Alinea cosAi?? sostituito dall’art. 12, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(34) Lettera inserita dall’art. 12, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(35) Sanzione aumentata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.

(36) Lettera abrogata dall’art. 12, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.

 

Art. 25-quater. Delitti con finalitAi?? di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (37)

In vigore dal 28 gennaio 20031. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalitAi?? di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto A? punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto A? punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l’ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l’ente o una sua unitAi?? organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitAi?? ai sensi dell’articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresAi?? in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

(37) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7, a decorrere dal 28 gennaio 2003.

 

Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (38)

In vigore dal 2 febbraio 20061. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583-bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura A? commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato A? altresAi?? revocato l’accreditamento.
2. Se l’ente o una sua unitAi?? organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitAi?? ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

(38) Articolo inserito dall’art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7.

 

Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalitAi?? individuale (39)

In vigore dal 4 novembre 20161. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; (42)
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; (40)
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, nonchAi?? per il delitto di cui all’articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. (41)
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l’ente o una sua unitAi?? organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitAi?? ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

(39) Articolo inserito dall’art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228.

(40) Lettera cosAi?? modificata dall’art. 10, comma 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(41) Lettera cosAi?? modificata dall’art. 10, comma 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, successivamente, dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

(42) Lettera cosAi?? modificata dall’art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, della medesima legge n. 199/2016.

 

Art. 25-sexies Abusi di mercato (43)

In vigore dal 12 maggio 20051. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente A? di rilevante entitAi??, la sanzione A? aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

(43) Articolo inserito dall’art. 9, comma 3, L. 18 aprile 2005, n. 62.

 

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (44)

In vigore dal 15 maggio 20081. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

(44) Articolo inserito dall’art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123 e, successivamente, cosAi?? sostituito dall’art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

 

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitAi?? di provenienza illecita, nonchAi?? autoriciclaggio (46) (45)

In vigore dal 1 gennaio 20151. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilitAi?? provengono da delitto per il quale A? stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. (47)
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(45) Articolo inserito dall’art. 63 (ora art. 72), comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. La numerazione degli articoli del citato D.Lgs. n. 231/2007 A? stata cosAi?? definita dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(46) Rubrica cosAi?? modificata dall’art. 3, comma 5, lett. b), L. 15 dicembre 2014, n. 186.

(47) Comma cosAi?? modificato dall’art. 3, comma 5, lett. a), L. 15 dicembre 2014, n. 186.

 

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (48)

In vigore dal 15 agosto 20091. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

(48) Articolo inserito dall’art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99.

 

Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autoritAi?? giudiziaria (49)

In vigore dal 16 agosto 20111. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(49) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

In precedenza l’art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116 aveva inserito il presente articolo come “Art. 25-novies” non tenendo conto dell’inserimento di un precedente articolo con identica numerazione, disposto dall’art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99.

 

Art. 25-undecies. Reati ambientali (50)

In vigore dal 29 maggio 20151. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; (51)
b) per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; (51)
c) per la violazione dell’articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (52)
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; (52)
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivitAi?? ai sensi dell’articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; (52)
f) per la violazione dell’articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; (52)
g) per la violazione dell’articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (52);
1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). (53)
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all’articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all’articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all’articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell’articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell’articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all’articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell’articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell’articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell’articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall’articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui A? prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui A? prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui A? prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui A? prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all’articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all’articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metAi?? nel caso di commissione del reato previsto dall’articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l’ente o una sua unitAi?? organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitAi?? ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

(50) Articolo inserito dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

(51) Lettera cosAi?? sostituita dall’art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

(52) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

(53) Comma inserito dall’art. 1, comma 8, lett. b), L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

 

Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno A? irregolare (54)

In vigore dal 19 novembre 20171. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. (55)
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. (55)
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. (55)

(54) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

(55) Comma aggiunto dall’art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161.

 

Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia (56)

In vigore dal 12 dicembre 20171. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l’ente o una sua unitAi?? organizzativa A? stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitAi?? ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

(56) Articolo inserito dall’art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167.

 

Art. 26. Delitti tentati

In vigore dal 4 luglio 20011. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metAi?? in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L’ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.
Capo II

RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE
SEZIONE I

ResponsabilitAi?? patrimoniale dell’ente

Art. 27. ResponsabilitAi?? patrimoniale dell’ente

In vigore dal 4 luglio 20011. Dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell’ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.
SEZIONE II

Vicende modificative dell’ente

Art. 28. Trasformazione dell’ente

In vigore dal 4 luglio 20011. Nel caso di trasformazione dell’ente, resta ferma la responsabilitAi?? per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

 

Art. 29. Fusione dell’ente

In vigore dal 4 luglio 20011. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l’ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

 

Art. 30. Scissione dell’ente

In vigore dal 4 luglio 20011. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilitAi?? dell’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L’obbligo A? limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale A? stato trasferito, anche in parte il ramo di attivitAi?? nell’ambito del quale A? stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui A? rimasto o A? stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivitAi?? nell’ambito del quale il reato A? stato commesso.

 

Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

In vigore dal 4 luglio 20011. Se la fusione o la scissione A? avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell’articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 17, l’ente risultante dalla fusione e l’ente al quale, nel caso di scissione, A? applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all’ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltAi?? dell’ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

 

Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

In vigore dal 4 luglio 20011. Nei casi di responsabilitAi?? dell’ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice puA? ritenere la reiterazione, a norma dell’articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell’ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell’attivitAi?? nell’ambito della quale sono state commesse nonchAi?? delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione puA? essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi A? stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivitAi?? nell’ambito del quale A? stato commesso il reato per cui A? stata pronunciata condanna nei confronti dell’ente scisso.

 

Art. 33. Cessione di azienda

In vigore dal 4 luglio 20011. Nel caso di cessione dell’azienda nella cui attivitAi?? A? stato commesso il reato, il cessionario A? solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente e nei limiti del valore dell’azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L’obbligazione del cessionario A? limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.
Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34. Disposizioni processuali applicabili

In vigore dal 4 luglio 20011. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonchAi??, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

Art. 35. Estensione della disciplina relativa all’imputato

In vigore dal 4 luglio 20011. All’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili.
SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36. Attribuzioni del giudice penale

In vigore dal 4 luglio 20011. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende.

 

Art. 37. Casi di improcedibilitAi??

In vigore dal 4 luglio 20011. Non si procede all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente quando l’azione penale non puA? essere iniziata o proseguita nei confronti dell’autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilitAi??.

 

Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti

In vigore dal 4 luglio 20011. Il procedimento per l’illecito amministrativo dell’ente A? riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore del reato da cui l’illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l’illecito amministrativo dell’ente soltanto quando:
a) A? stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 71 del codice di procedura penale;
b) il procedimento A? stato definito con il giudizio abbreviato o con l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero A? stato emesso il decreto penale di condanna;
c) l’osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.
Art. 39. Rappresentanza dell’ente (57)

In vigore dal 4 luglio 20011. L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo.
2. L’ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell’autoritAi?? giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilitAi??:
a) la denominazione dell’ente e le generalitAi?? del suo legale rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l’elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall’articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, A? depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero A? presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l’ente costituito A? rappresentato dal difensore.

(57) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 giugno 2007, n. 186 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24, 1A? Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilitAi?? della questione di legittimitAi?? costituzionale dell’art. 39 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

 

Art. 40. Difensore di ufficio

In vigore dal 4 luglio 20011. L’ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne A? rimasto privo A? assistito da un difensore di ufficio.

 

Art. 41. Contumacia dell’ente

In vigore dal 4 luglio 20011. L’ente che non si costituisce nel processo A? dichiarato contumace.

 

Art. 42. Vicende modificative dell’ente nel corso del processo

In vigore dal 4 luglio 20011. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell’ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all’articolo 39, comma 2.

 

Art. 43. Notificazioni all’ente

In vigore dal 4 luglio 20011. Per la prima notificazione all’ente si osservano le disposizioni dell’articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo. (58)
3. Se l’ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all’articolo 39 o in altro atto comunicato all’autoritAi?? giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell’articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non A? possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l’autoritAi?? giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

(58) La Corte costituzionale, con sentenza 20 – 27 luglio 2011, n. 249 (Gazz. Uff. 3 agosto 2011, n. 33, 1A? Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimitAi?? costituzionale dell’art. 43, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.
SEZIONE III

Prove

Art. 44. IncompatibilitAi?? con l’ufficio di testimone

In vigore dal 4 luglio 20011. Non puA? essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l’illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l’ente indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilitAi?? la persona che rappresenta l’ente puA? essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l’interrogatorio e per l’esame della persona imputata in un procedimento connesso.
SEZIONE IV

Misure cautelari

Art. 45. Applicazione delle misure cautelari

In vigore dal 4 luglio 20011. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilitAi?? dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puA? richiedere l’applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell’ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive giAi?? depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalitAi?? applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell’articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puA? nominare un commissario giudiziale a norma dell’articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

 

Art. 46. Criteri di scelta delle misure

In vigore dal 4 luglio 20011. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneitAi?? di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all’entitAi?? del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all’ente.
3. L’interdizione dall’esercizio dell’attivitAi?? puA? essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

 

Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione

In vigore dal 4 luglio 20011. Sull’applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonchAi?? sulle modifiche delle loro modalitAi?? esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresAi?? le disposizioni di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare A? presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’ente e ai difensori. L’ente e i difensori sono altresAi?? avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell’udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell’articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell’udienza non puA? intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

 

Art. 48. Adempimenti esecutivi

In vigore dal 4 luglio 20011. L’ordinanza che dispone l’applicazione di una misura cautelare A? notificata all’ente a cura del pubblico ministero.

 

Art. 49. Sospensione delle misure cautelari

In vigore dal 4 luglio 20011. Le misure cautelari possono essere sospese se l’ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l’esclusione di sanzioni interdittive a norma dell’articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non puA? comunque essere inferiore alla metAi?? della sanzione pecuniaria minima prevista per l’illecito per cui si procede. In luogo del deposito, A? ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attivitAi?? nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale A? stata data garanzia A? devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all’articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell’ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

 

Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari

In vigore dal 4 luglio 20011. Le misure cautelari sono revocate anche d’ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilitAi?? previste dall’articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu proporzionata all’entitAi?? del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell’ente, sostituisce la misura con un’altra meno grave ovvero ne dispone l’applicazione con modalitAi?? meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

 

Art. 51. Durata massima delle misure cautelari

In vigore dal 4 luglio 20011. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non puA? superare la metAi?? del termine massimo indicato dall’articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare puA? avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non puA? superare i due terzi del termine massimo indicato dall’articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell’ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari A? computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

 

Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

In vigore dal 4 luglio 20011. Il pubblico ministero e l’ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l’ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 325 del codice di procedura penale.

 

Art. 53. Sequestro preventivo

In vigore dal 31 ottobre 20131. Il giudice puA? disporre il sequestro delle cose di cui A? consentita la confisca a norma dell’articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell’articolo 19, abbia ad oggetto societAi??, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonchAi?? quote azionarie o liquiditAi?? anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuitAi?? e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all’autoritAi?? giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalitAi?? l’autoritAi?? giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e puA? nominare un amministratore nell’esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all’articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di societAi?? che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. (59)

(59) Comma aggiunto dall’art. 12, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

 

Art. 54. Sequestro conservativo

In vigore dal 4 luglio 20011. Se vi A? fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell’ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55. Annotazione dell’illecito amministrativo

In vigore dal 4 luglio 20011. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell’illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall’ente annota immediatamente, nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell’ente unitamente, ove possibile, alle generalitAi?? del suo legale rappresentante nonchAi?? il reato da cui dipende l’illecito.
2. L’annotazione di cui al comma 1 A? comunicata all’ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui A? consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato A? attribuito.

 

Art. 56. Termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo nelle indagini preliminari

In vigore dal 4 luglio 20011. Il pubblico ministero procede all’accertamento dell’illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l’illecito stesso.
2. Il termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo a carico dell’ente decorre dalla annotazione prevista dall’articolo 55.

 

Art. 57. Informazione di garanzia

In vigore dal 4 luglio 20011. L’informazione di garanzia inviata all’ente deve contenere l’invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonchAi?? l’avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all’articolo 39, comma 2.

 

Art. 58. Archiviazione

In vigore dal 4 luglio 20011. Se non procede alla contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d’appello. Il procuratore generale puA? svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all’ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

 

Art. 59. Contestazione dell’illecito amministrativo

In vigore dal 4 luglio 20011. Quando non dispone l’archiviazione, il pubblico ministero contesta all’ente l’illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell’illecito A? contenuta in uno degli atti indicati dall’articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell’ente, l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puA? comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative, con l’indicazione del reato da cui l’illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

 

Art. 60. Decadenza dalla contestazione

In vigore dal 4 luglio 20011. Non puA? procedersi alla contestazione di cui all’articolo 59 quando il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente A? estinto per prescrizione.

 

Art. 61. Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare

In vigore dal 4 luglio 20011. Il giudice dell’udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilitAi?? della sanzione amministrativa, ovvero quando l’illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilitAi?? dell’ente. Si applicano le disposizioni dell’articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell’udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell’ente, contiene, a pena di nullitAi??, la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente dal reato, con l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puA? comportare l’applicazione delle sanzioni e l’indicazione del reato da cui l’illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonchAi?? gli elementi identificativi dell’ente.
SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62. Giudizio abbreviato

In vigore dal 4 luglio 20011. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l’udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all’articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale A? operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull’ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non A? ammesso quando per l’illecito amministrativo A? prevista l’applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

 

Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta

In vigore dal 4 luglio 20011. L’applicazione all’ente della sanzione su richiesta A? ammessa se il giudizio nei confronti dell’imputato A? definito ovvero definibile a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale nonchAi?? in tutti i casi in cui per l’illecito amministrativo A? prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui A? applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all’articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale A? operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull’ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

 

Art. 64. Procedimento per decreto

In vigore dal 4 luglio 20011. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, puA? presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell’annotazione dell’illecito amministrativo nel registro di cui all’articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero puA? chiedere l’applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metAi?? rispetto al minimo dell’importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilitAi?? dell’ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell’articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

In vigore dal 4 luglio 20011. Prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, il giudice puA? disporre la sospensione del processo se l’ente chiede di provvedere alle attivitAi?? di cui all’articolo 17 e dimostra di essere stato nell’impossibilitAi?? di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 49.

 

Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilitAi?? dell’ente

In vigore dal 4 luglio 20011. Se l’illecito amministrativo contestato all’ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, A? insufficiente o A? contraddittoria la prova dell’illecito amministrativo.

 

Art. 67. Sentenza di non doversi procedere

In vigore dal 4 luglio 20011. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall’articolo 60 e quando la sanzione A? estinta per prescrizione.

 

Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari

In vigore dal 4 luglio 20011. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

 

Art. 69. Sentenza di condanna

In vigore dal 4 luglio 20011. Se l’ente risulta responsabile dell’illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l’attivitAi?? o le strutture oggetto della sanzione.

 

Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell’ente

In vigore dal 4 luglio 20011. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell’ente responsabile, il giudice dAi?? atto nel dispositivo che la sentenza A? pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l’ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell’ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.
SEZIONE VIII

Impugnazioni

Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilitAi?? amministrativa dell’ente

In vigore dal 4 luglio 20011. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l’ente puA? proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l’imputato del reato dal quale dipende l’illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o piA? sanzioni interdittive, l’ente puA? sempre proporre appello anche se questo non A? ammesso per l’imputato del reato dal quale dipende l’illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l’illecito amministrativo il pubblico ministero puA? proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l’illecito amministrativo dipende.

 

Art. 72. Estensione delle impugnazioni

In vigore dal 4 luglio 20011. Le impugnazioni proposte dall’imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo e dall’ente, giovano, rispettivamente, all’ente e all’imputato, purchAi?? non fondate su motivi esclusivamente personali.

 

Art. 73. Revisione delle sentenze

In vigore dal 4 luglio 20011. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell’ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.
SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74. Giudice dell’esecuzione

In vigore dal 4 luglio 20011. Competente a conoscere dell’esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato A? il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 A? pure competente per i provvedimenti relativi:
a) alla cessazione dell’esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall’articolo 3;
b) alla cessazione dell’esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall’articolo 21, commi 1 e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando A? applicata l’interdizione dall’esercizio dell’attivitAi??, il giudice, su richiesta dell’ente, puA? autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell’attivitAi?? interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

 

Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie (60) (61)

In vigore dal 1 luglio 2002[1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l’esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. ]
(60) Articolo abrogato dall’art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1Ai?? luglio 2002.

(61) Per la nuova disciplina in materia, vedi ora gli artt. 200, 240 e 241, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

 

Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

In vigore dal 4 luglio 20011. La pubblicazione della sentenza di condanna A? eseguita a spese dell’ente nei cui confronti A? stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

 

Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive

In vigore dal 4 luglio 20011. L’estratto della sentenza che ha disposto l’applicazione di una sanzione interdittiva A? notificata all’ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

 

Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive

In vigore dal 4 luglio 20011. L’ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all’articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell’estratto della sentenza, puA? richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta A? presentata al giudice dell’esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all’articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice puA? sospendere l’esecuzione della sanzione. La sospensione A? disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l’importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella giAi?? applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l’importo della somma il giudice tiene conto della gravitAi?? dell’illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all’articolo 17.

 

Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

In vigore dal 4 luglio 20011. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell’attivitAi?? dell’ente ai sensi dell’articolo 15, la nomina del commissario giudiziale A? richiesta dal pubblico ministero al giudice dell’esecuzione, il quale vi provvede senza formalitAi??.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell’esecuzione e al pubblico ministero sull’andamento della gestione e, terminato l’incarico, trasmette al giudice una relazione sull’attivitAi?? svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresAi?? l’entitAi?? del profitto da sottoporre a confisca e le modalitAi?? con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all’attivitAi?? svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell’ente.

 

Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative (62) (63)

In vigore dal 30 marzo 2003[1. Presso il casellario giudiziale centrale A? istituita l’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.

2. Nell’anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonchAi?? i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell’esecuzione non piA? soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.

3. Le iscrizioni dell’anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se A? stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se A? stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non A? stato commesso un ulteriore illecito amministrativo. ]
(62) Articolo abrogato dall’art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(63) Per la nuova disciplina in materia, vedi gli artt. 9 e 11, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

 

Art. 81. Certificati dell’anagrafe (64) (65)

In vigore dal 30 marzo 2003[1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all’illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell’ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato A? necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all’ente cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero puA? richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell’ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilitAi?? amministrativa dipendente da reato.

3. L’ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.

4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria. ]
(64) Articolo abrogato dall’art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(65) Per la nuova disciplina in materia, vedi gli artt. 30, 31 e 32, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

 

Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati (66) (67)

In vigore dal 30 marzo 2003[1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell’anagrafe A? competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all’articolo 78. ]
(66) Articolo abrogato dall’art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(67) Per la nuova disciplina in materia di questioni concernenti le iscrizioni e i certificati, vedi l’art. 40, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
Capo IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83. Concorso di sanzioni

In vigore dal 4 luglio 20011. Nei confronti dell’ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l’applicazione nei confronti dell’ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell’illecito, all’ente A? stata giAi?? applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione giAi?? sofferta A? computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

 

Art. 84. Comunicazioni alle autoritAi?? di controllo o di vigilanza

In vigore dal 4 luglio 20011. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autoritAi?? che esercitano il controllo o la vigilanza sull’ente.

 

Art. 85. Disposizioni regolamentari (69)

In vigore dal 30 marzo 20031. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo che concernono:
a) le modalitAi?? di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
[b) i compiti ed il funzionamento dell’Anagrafe nazionale; (68)]
c) le altre attivitAi?? necessarie per l’attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 A? reso entro trenta giorni dalla richiesta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarAi?? inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(68) Lettera abrogata dall’art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(69) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il D.M. 26 giugno 2003, n. 201.

 

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Codice Civile – LIBRO IV DELLE OBBLIGAZIONI – Titolo I Delle obbligazioni in generale

 

capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1173 Codice Civile

Fonti delle obbligazioni.

Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformitAi?? dell’ordinamento giuridico.

ARTICOLO 1174 Codice Civile

Carattere patrimoniale della prestazione.

La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

ARTICOLO 1175 Codice Civile

Comportamento secondo correttezza. baclofen no rx, lioresal reviews.

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.

capo II DELL’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 1176 Codice Civile

Diligenza nell’adempimento.

[I]. Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

[II]. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attivitAi?? professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attivitAi?? esercitata.