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Il pignoramento dei beni in trust deve essere eseguito nei confronti del trustee (persona fisica) e non del trust

Il pignoramento dei beni in trust deve essere eseguito nei confronti del trustee (persona fisica) e non del trust

Tribunale periactin without prescription, . di Reggio Emilia 25 marzo 2013

In questa vicenda la procedura A? stata intrapresa da una banca creditrice in forza di un di mutuo ipotecario fondiario. Il debitore aveva istituito un trust regolato dalla Trusts (Jersey) Law e gli immobili ipotecati erano stati conferiti nel trust-fund.
La banca ha proceduto a richiedere il pignoramento dei predetti beni immobili nei confronti del Trust per il “diritto di piena proprietAi??” in persona del trustee.
La trascrizione dell’atto di pignoramento A? avvenuta nei confronti del Trust.
Nell’istanza di vendita la creditrice procedente ha precisato che la procedura esecutiva A? stata promossa nei confronti del Trust in persona del trustee, signor Tizio quale “terzo proprietario”.

Il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto che il Trust, contro cui la banca aveva fatto il pignoramento, non A? un ente autonomo a sAi?? stante e non A? provvisto di soggettivitAi?? giuridica. Il Trust secondo il Tribunale deve invece essere inteso semplicemente come un rapporto tra soggetti, che non diventa un soggetto giuridico e contro il quale quindi non puA? essere effettuato un pignoramento e una vendita all’asta.
Il Tribunale di Reggio Emilia ha confermato quindi la prevalente giurisprudenza che ritiene che il trust non A? un soggetto e che occorre, piuttosto, rivolgersi direttamente al trustee (persona fisica) per il fondo in trust e contro di lui procedere al pignoramento.
Il processo esecutivo A? stato quindi dichiarato improseguibile ed il Tribunale ha ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare contro il Trust.

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RAPPORTO INTERNAZIONALE SUI MARCHI

La Cina guida la “top five” dei paesi con il maggior numero di marchi celebrex for sale, Zoloft withoutprescription. pubblicati, seguita da USA, Francia, Turchia e Giappone.

La classe 35 (pubblicitAi?? e affari commerciali) A? la piA? utilizzata, seguita dalla classe 25 (abbigliamento).

I due paesi europei che hanno avuto un aumento maggiore nella pubblicazione dei marchi nel 2012 sono stati il Regno Unito, con un aumento del 10% e la Turchia, con un aumento dell’8%.




Recupero crediti: il trasferimento di una societAi?? all’estero non la salva dal fallimento per debiti in Italia

Recupero crediti: il trasferimento di una societAi?? all’estero non la salva dal fallimento per debiti in Italia

Cassazione 11 marzo 2013 n. 5945

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in riferimento all’istanza di fallimento presentata nei confronti di societAi?? di capitali, giAi?? costituita in Italia che, dopo il manifestarsi della crisi dell’impresa, abbia trasferito all’estero la sede legale, nel caso in cui i soci, chi impersonano l’organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la societAi??, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo stato straniero; circostanze che, unitamente alla difficoltAi?? di notificare l’istanza di fallimento nel luogo indicato come sede legale, lasciano chiaramente intendere come la delibera di trasferimento fosse preordinata allo scopo di sottrarre la societAi?? dal rischio di una prossima probabile dichiarazione di fallimento. La presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali con il luogo della sede statutaria, stabilita dall’art. 3, par. 1, del regolamento n. 1346/2000 del 29 maggio 2000, deve infatti considerarsi vinta allorchAi?? nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attivitAi?? economica, nAi?? sia stato spostato presso di essa il centro dell’attivitAi?? direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa (nella specie, la Corte ha confermato al decisione dei giudice del merito che, relativamente al fallimento di un’impresa che aveva trasferito la propria sede legale in Francia, aveva comunque ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice italiano fondando l’affermazione della propria giurisdizione sull’accertamento di una situazione di fatto in concreto diversa da quella risultante dalle indicazioni ufficiali desumibili dal registro delle imprese ed essendo pervenuta a tale conclusione all’esito di una valutazione globale dei dati di cui disponeva, , acquire Zoloft. quali l’impossibilitAi?? di reperire la societAi?? nella sede ufficiale in Francia, ove era stata inutilmente tentata la notifica del ricorso per fallimento, il rilievo della residenza in Italia del legale rappresentante della medesima societAi??, dello svolgimento sempre in Italia delle pur sporadiche operazioni liquidatorie del patrimonio sociale e della presenza qui dell’unico bene mobile ad essa sicuramente ancora riferibile; con l’aggiunta del fatto che in Italia la medesima societAi?? aveva conservato la propria partita Iva).




CONCORRENZA SLEALE: per ottenere il risarcimento del danno A? necessario provare di aver subito una perdita patrimoniale

CONCORRENZA SLEALE: per ottenere il risarcimento del danno A? necessario provare di aver subito una perdita patrimoniale

Cassazione 08 marzo 2013 n. 5848

In materia di risarcimento dei danni per concorrenza sleale, A? necessario accertare che la lesione della reputazione professionale o commerciale abbia causato una perdita patrimoniale, altrimenti il risarcimento manca di oggetto: in particolare, A? necessario provare la gravitAi?? della lesione e la non futilitAi?? zoloft for sale, dapoxetine without prescription. del danno (fattispecie relativa all’azione proposta da una societAi?? produttrice di macchine per l’enologia che lamentava di aver subito atti di denigrazione dei propri prodotti e della propria azienda ad opera di una concorrente).