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La tutela "itinerante"
della privacy.
12/12/2007
Se viene
impugnato un provvedimento del Garante della privacy e contemporaneamente si
convengono in giudizio più titolari del trattamento per il risarcimento del
danno, le cause devono essere separatamente proposte davanti al giudice nel cui
foro ha sede ciascuno dei predetti titolari. Questo è quanto ha sostenuto la
Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza n. 23280, dell’8 novembre 2007.
La Corte, chiamata a pronunciarsi su un ricorso per regolamento di competenza,
ha infatti affermato che la disposizione di cui all’art. 152, comma 2, del
D.lgs. n.196/2003, la quale stabilisce che per le tutte le controversie
riguardanti l’applicazione del codice della privacy è competente il tribunale
del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, rappresenta un’ipotesi di
competenza territoriale funzionale e inderogabile. Pertanto, afferma la Suprema
Corte, non può trovare applicazione il cumulo soggettivo delle cause proposte
contro più persone a sensi dell’art. 33 c.p.c..
La Corte infatti, riprendendo quanto già sostenuto nella sentenza 7 luglio 2004,
n. 12428, ha ribadito l’inapplicabilità dell’articolo 33 c.p.c. in caso di
competenza funzionale e inderogabile, dato che il criterio del cumulo
soggettivo, determinando uno spostamento di competenza territoriale rispetto ai
criteri ordinari, può ritenersi utilizzabile solo se detti criteri siano
relativi e derogabili.
La Corte inoltre, afferma che pur essendo parte della controversia il Garante
della Privacy, non trova applicazione il cd. “criterio del foro erariale”, in
quanto, essendo la norma contenuta nell’art. 152 una norma speciale, essa
prevale su quella generale prevista dall’art. 25 c.p.c..
Tale sentenza conferma allora che il succitato art. 152 prevede una disciplina
della competenza che costringe l’interessato a spostarsi di foro in foro, per
veder tutelati i propri diritti, nei confronti dei vari titolari del
trattamento.
Soluzione del tutto diversa è quella che è stata adottata dal legislatore nel
D.lgs. n. 205/2006, il cd. Codice del Consumo, il quale agli artt. 63 e 79,
dispone che per le controversie civili inerenti l’applicazione delle
disposizioni in esso contenute “la competenza territoriale inderogabile è del
giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel
territorio dello Stato”. In tal maniera si costringono le imprese a spostarsi
avanti al giudice di residenza del consumatore, e si evita che la parte debole,
il consumatore, debba sostenere i costi di un giudizio presso il foro del
convenuto.
A.P.
Testo integrale della
sentenza, Cass. Sez. III, n.23280/2007.
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