|
|
E' obbligatorio
inserire nella home page del sito web il numero di partita iva del titolare
07/09/2007
Con comunicato pubblicato sul bollettino dell'Agenzia delle Entrate è stato
reso noto che sono stati avviati accertamenti relativi al rispetto dell'obbligo
di inserimento del numero di partita iva relativo all'azienda o al
professionista nel proprio sito Web.
Si riporta di
seguito il testo del comunicato, così come pubblicato sulla rivista telematica
dell'Agenzia delle Entrate (www.fiscooggi.it).
In Liguria
iniziano i controlli
Sul web la "partita" è d’obbligo
Numerosi siti di imprese e professionisti non presentano i dati Iva sull’home
page
Chiunque è in possesso di partita Iva e dispone di un sito web deve indicarla in
home page.
Quest'obbligo, forse ancora poco conosciuto, è stato introdotto dall'articolo 2
del Dpr n. 404 del 5 ottobre 2001, secondo il quale la partita Iva attribuita al
contribuente che ha intrapreso l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel
territorio dello Stato, resterà invariato fino al momento della cessazione
dell'attività e "deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page
dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto".
Forse il sintetico riferimento che fa la norma ai siti web non è bastato a dare
il giusto rilievo alla disposizione o, forse, ha dato adito a diversi spiragli
interpretativi. Fatto sta che questa disposizione, come si può notare
effettuando una veloce navigazione sui siti internet, è ancora oggi disattesa
nonostante siano passati sei anni dalla sua entrata in vigore.
Sull'argomento è intervenuta l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 60
del 6 maggio del 2006, la quale avvalora la necessità dell'indicazione della
partita Iva anche sui siti meramente pubblicitari e non solo su quelli che
svolgono commercio elettronico. "D'altro canto - afferma la risoluzione -
qualora l'indicazione del numero di partita Iva nel sito web fosse necessaria
solamente per quanti svolgono attività di commercio elettronico, non vi sarebbe
stata ragione di qualificare, al comma 1, il sito web come "eventuale", posto
che, in caso di commercio elettronico, l'esistenza di uno spazio web è
necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività".
È possibile per il contribuente regolarizzare la propria posizione con il
semplice aggiornamento dell'home page del proprio sito prima della constatazione
di irregolarità da parte dell'Amministrazione finanziaria, evitando così di
incorrere nelle sanzioni amministrative (da 258,23 a 2.065,83 euro) previste per
la violazione degli obblighi di comunicazione disciplinati dal Dpr n. 472 del
1997.
La direzione regionale delle Entrate della Liguria ha concluso in questi giorni
una prima ricognizione su siti di imprese e professionisti che sono risultati
privi dell'indicazione della partita Iva. Non è stato semplice per i funzionari
del fisco risalire agli effettivi titolari dei siti per procedere alla
contestazione dell'irregolarità: è facile per un'azienda cercare di rimanere
nell'anonimato, scegliendo per i propri siti web nomi di fantasia o prendendo
pagine "in affitto" su un dominio altrui, o non permettendo la decodifica del
numero di telefono presente on line.
Degli 81 siti privi di indicazione della partita Iva, individuati dall'attività
di intelligence fin qui svolta, 48 sono riconducibili a soggetti della provincia
di Genova, 14 della Spezia, 10 di Savona e 9 di Imperia. Fra di essi, numerosi
quelli appartenenti a imprese di costruzioni e di impiantistica, agenzie
immobiliari, istituti di bellezza, agriturismi, bed & breakfast, avvocati,
artigiani e architetti.
di Tiziana Matturro
|