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Diritto d’autore: la mera
assenza del contrassegno SIAE su supporti multimediali non è penalmente
sanzionabile, ma permane la punibilità se i supporti risultano anche
abusivamente riprodotti.
La Corte, riprendendo alcune sue precedenti decisioni, afferma che “devono essere dichiarati non sussistenti i fatti reato previsti con riferimento alla utilizzazione di supporti privi del contrassegno SIAE, come previsti da parte dell'art. 171 bis e dell'art. 171 ter, comma 1, lett. d), commessi fino all’8 novembre 2007, risultando accertato che fino alla data di emanazione della sentenza Schwibbert (Sentenza della Corte di Giustizia CE del 8 novembre 2007) lo Stato italiano era rimasto inadempiente all'obbligo di notificazione delle regole tecniche; eventuali sentenze di condanna debbono, pertanto, essere annullate senza rinvio in linea con i principi affermati dalla sentenza della medesima Sezione n. 16969 del 28 marzo 2007, PG in proc. Palmioli, rv 236116, in tema di scommesse sportive previste dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4”. Peraltro la Cassazione afferma che “nessun effetto viene prodotto dalla citata sentenza Schwibbert sui fatti di reato aventi ad oggetto l'utilizzazione di supporti abusivamente riprodotti, come previsti dell'art. 171 ter, comma 1, lett. c), cosicché restano in sè punibili le condotte lesive dei diritti poste a tutela della personalità dell'autore o lesive dei diritti alla utilizzazione economica dell'opera di ingegno”, e che “analoghi principi debbono applicarsi alle ipotesi previste dell'art. 171 ter, comma 2, lett. a), con la conseguenza che non sussiste fattispecie di reato se la contestazione concerne esclusivamente il riferimento a supporti privi del contrassegno SIAE, mentre permane la punibilità se i supporti risultano (anche) abusivamente riprodotti.”
Testo integrale della sentenza della Cassazione Penale n. 27764 del 24 giugno 2008. A.P. | ||