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Opposizione di terzo
contro il pignoramento
In caso di pignoramento di computer e altre
macchine per l'ufficio presso la sede del debitore, un terzo può opporti
affermando di essere il reale proprietario dei beni solo se lo dimostra con atto
avente data certa che identifichi precisamente o beni stessi.
Tribunale Bari, sez. II, 07
aprile 2011 n. 1266
L'opposizione
di terzo all'esecuzione, a norma dell'art.619 c.p.c., è un'azione di
accertamento negativo, diretta a vincere la presunzione iuris tantumm di
appartenenza al debitore dei beni staggiti nella casa di abitazione o
nell'azienda dello stesso, mediante la prova della proprietà dell'opponente e la
correlativa negazione del diritto del creditore di procedere alla loro
espropriazione. Tale prova deve essere fornita nel rispetto dei limiti fissati
dall'art. 621 c.p.c., che mira ad impedire situazioni fraudolenti in danno del
creditore, in virtù del quale il terzo opponente non può provare con testimoni
il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore,
tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione
o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. Incombe pertanto
all'opponente l'onere della prova dell'acquisto dei beni pignorati con atto
avente data certa anteriore al pignoramento , nonché dell'affidamento degli
stessi al debitore a titolo diverso dalla proprietà. Di contro, nel caso di
comunanza di abitazione o di coincidenza della sede aziendale del debitore e del
terzo, questi deve fornire esclusivamente la prova della proprietà, con i limiti
innanzi richiamati.
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Sentenza completa <
c.r.

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