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Corte di
Giustizia UE, sentenza “Parmesan”: illegali le denominazioni che evocano i
prodotti tutelati dalla DOP.
12/03/2008
Con la
sentenza del 26 febbraio 2008 la Corte di Giustizia UE chiude la causa C-132/05,
relativa al caso “Parmesan”, che vedeva contrapposte la Commissione Europea e la
Repubblica Federale di Germania e che aveva ad oggetto la commercializzazione,
nel territorio tedesco, di prodotti denominati “Parmesan”, non conformi al
disciplinare DOP “Parmigiano Reggiano”.
In particolare, la controversia è stata occasionata dal rifiuto da parte della
Repubblica Federale di Germania di ottemperare alla richiesta della Commissione
UE, che imponeva alle autorità tedesche di dettare chiare istruzioni agli
organismi pubblici incaricati di perseguire le frodi, affinché gli stessi
ponessero fine alla commercializzazione di prodotti denominati “Parmesan”, non
conformi al disciplinare DOP “Parmigiano Reggiano”.
La sentenza, dopo aver ricostruito i fatti e dettagliatamente esposto le
argomentazioni delle parti, enuncia tre principi fondamentali:
1) in Europa è vietato chiamare “Parmesan” un formaggio che non sia il
Parmigiano Reggiano, dato che un prodotto a denominazione d’origine
protetta è tutelato non solo nella forma precisa per cui è stato registrato, ma
la tutela si estende al concetto che il prodotto DOP evoca o identifica;
2) la denominazione “Parmesan” non può essere considerata un nome a
carattere generico, come sono invece, ad esempio, il termine prosciutto o
gorgonzola. Così l’utilizzo del termine “Parmesan” per formaggi che non
rispettano il disciplinare della DOP del Parmigiano, deve essere considerato
lesivo della tutela accordata alle DOP dall’articolo 13 del Regolamento CE
n.2081/1992;
3) gli organi di controllo su cui incombe l’obbligo di assicurare il rispetto
del disciplinare delle DOP sono quelli dello Stato membro da cui proviene la DOP
medesima. Pertanto, nel caso in oggetto, il controllo sul disciplinare
nell’uso della DOP “Parmigiano Reggiano” non compete alle autorità di controllo
tedesche.
Testo Integrale della Sentenza della Corte di Giustizia
Europea del 26 febbraio 2008
A.P. |