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Trattamento di
dati idonei a rivelare lo stato di salute
(dal § 20 della relazione
per l'anno 2002 del Garante della privacy)
L’assetto
normativo delineato dal legislatore delegato nel 1999 per la disciplina del
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute da parte degli
organismi sanitari pubblici, nonché degli organismi sanitari e degli esercenti
le professioni sanitarie operanti in regime di convenzione o di accreditamento
con il Servizio sanitario nazionale, non ha ancora trovato integrale definizione
in ragione della mancata adozione del regolamento del Ministro della salute con
il quale dovevano essere previste modalità semplificate per le informative di
cui all’art. 10 della l. n. 675/1996 e per la prestazione del consenso (art. 2,
comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282).
Tale ritardo determina difficoltà nell’applicazione della normativa -soprattutto
da parte degli organismi sanitari pubblici- anche in ragione del fatto che al
suddetto regolamento è stato affidato il compito di provvedere alla ricognizione
di tutti i trattamenti dei dati sulla salute effettuati nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale e, quindi, alla specificazione dei tipi di dati trattabili e
di operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite (artt. 22, comma
3-bis e 23, comma 1-ter, l. n. 675/1996).
Con riferimento alle modalità di applicazione dell’ a rt. 23 della legge n.
675/1996, in diverse occasioni l’ Autorità ha segnalato a titolari del
trattamento la necessità di conformare le comunicazioni dei dati personali
relativi allo stato di salute degli interessati al principio di cui al comma 2
del medesimo articolo, secondo cui “i dati personali idonei a rive l a re lo
stato di salute possono essere resi noti all’ i n t e ressato solo per il
tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare” (v. da ultimo
Provv. t i 19 e 27 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, p. 10 e 12; Provv. 20
marzo 2002, in Bollettino, n. 26, p. 5 e 7).
Il Garante ha poi nuovamente affrontato la questione del trattamento dei dati
personali di natura sensibile dei portatori di handicap intervenendo in merito
alla divulgazione su un sito Internet dei nominativi di alcuni alunni con
l’indicazione della relativa patologia sofferta. In tal caso è stato disposto il
blocco del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
degli interessati e l’accertamento ispettivo presso il titolare del trattamento
(Provv. 10 aprile 2002).
In un caso in cui si ipotizzava una diffusione di dati inerenti alla salute,
l’Autorità ha applicato la prevista sanzione amministrativa nei confronti di una
Asl che non aveva risposto alla richiesta di informazioni volta a verificare che
la stessa non avesse -come segnalato- invitato ad una visita per l’accertamento
dell’invalidità una persona con foglio privo di busta dal quale si evidenziava
il motivo della convocazione. L’Autorità ha contestato alla Asl la violazione
delle
disposizioni della legge 675/1996 riguardanti la mancata risposta alla richiesta
di informazioni o esibizioni di documenti (art. 39, comma 1).
Nell’ambito delle diverse iniziative dell’Autorità sul tema dei trattamenti di
dati sanitari sono inoltre da ricordare:
- le indicazioni fornite in merito alle modalità di spedizione di alcuni
prodotti per l’incontinenza. E’ stato precisato che la menzione del contenuto
della spedizione sulla parte esterna del pacco postale è idonea a rivelare a
terzi -in talune circostanze- le condizioni di salute del destinatario del
prodotto. A seguito dell’intervento dell’Autorità, la società
mittente si è impegnata a variare gli impianti di stampa, al fine di eliminare
dal nastro adesivo l’indicazione della natura del contenuto del pacco postale
(22 agosto 2002 e 28 ottobre 2002);
- le indicazioni fornite ad alcuni datori di lavoro circa la possibilità di
prevedere l’inserimento nei giustificativi di assenza per malattia non solo
della prognosi, ma anche della diagnosi della patologia sofferta dal lavoratore.
In merito, è stato rilevato che, dal momento che non esiste più l’obbligo
dell’invio al datore di lavoro della diagnosi della malattia del lavoratore, il
medico che effettua la visita di controllo deve fornire al datore di lavoro solo
certificati dai quali risulti la sussistenza e la durata dello stato di
incapacità del lavoratore, senza alcuna indicazione diagnostica. La diagnosi non
va quindi indicata neanche nei certificati medici che il dipendente deve inviare
al datore di lavoro per documentare l’assenza per malattia;
- le indicazioni fornite ad una amministrazione pubblica in merito alla
legittimità della trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze dei
verbali relativi agli invalidi civili iscritti nelle liste speciali di
collocamento obbligatorio. E’ stato precisato che la comunicazione potrebbe
essere giustificata solo qualora detti verbali si riferiscano a soggetti
assunti al lavoro ai sensi della legge n. 482/1968 che abbiano omesso di
presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei
requisiti previsti per tale assunzione. Solo in tal caso, infatti, è previsto
uno specifico potere di accertamento in capo al Ministero (Provv. 16 ottobre
2002);
- il parere in merito alla legittimità della richiesta effettuata da una Asl ai
medici curanti di inviare trimestralmente i diari clinici tenuti presso il
domicilio dei pazienti beneficiari del servizio di assistenza domiciliare
programmata. In tal caso, dopo aver ricostruito il quadro normativo di
riferimento, è stata ritenuta illegittima la richiesta della Asl di una
comunicazione sistematica di tali dati sensibili. Per lo svolgimento del
controllo dell’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare è sufficiente
che l’azienda sanitaria richieda la trasmissione dei soli fogli firmati dai
medici in occasione delle visite domiciliari, senza alcuna indicazione della
patologia riscontrata (5 febbraio 2003);
- la nota del 31 maggio 2002 con la quale non è stata rinvenuta la base
giuridica affinché una struttura ospedaliera possa trasmettere ad un Vicariato,
al fine di consentire ai parroci di assistere spiritualmente i parrocchiani
malati, l’elenco dei degenti ricoverati presso la stessa struttura;
- la nota del 13 febbraio 2002 con la quale, su segnalazione di un medico, è
stato esaminato il decreto del Ministero della sanità del 11 febbraio 1997, il
quale prevede, fra l’altro, che ai fini dell’importazione in Italia di un
farmaco, autorizzato in un paese estero, ma non ammesso alla commercializzazione
nel territorio nazionale, il sanitario
richiedente comunichi al Ministero (Ufficio di sanità marittima ed aerea) e
all’Ufficio doganale i dati identificativi del paziente. In tal caso si è
rilevato che tale decreto, precedente all’entrata in vigore della legge n.
675/1996, non dispone della necessaria forza giuridica richiesta dall’art. 22,
commi 3 e 3-bis della legge. E’ stata, pertanto, segnalata la questione al
Ministero della salute (Direzione generale della programmazione sanitaria-Gruppo
di lavoro per la stesura del regolamento di cui all’ art. 23, comma 1-bis, l. n.
675/1996), affinché ne tenga conto nella redazione dell’emanando regolamento
ministeriale. In particolare, è stato ricordato che le operazioni su tali
categorie di informazioni devono essere effettuate nel rispetto dei princìpi di
cui agli artt. 3 e 4 del d.lg. n. 135/1999, fra i quali assume un rilievo
precipuo la verifica dell’essenzialità e della indispensabilità dei dati
rispetto al perseguimento delle finalità indicate dalle legge;
- la decisione, nell’ambito di un ricorso, con la quale l’Autorità, accogliendo
il ricorso di un paziente che segnalava un riscontro inadeguato da parte
dell’azienda ospedaliera cui si era rivolto per ottenere la comunicazione in
forma intelligibile dei dati personali contenuti nella sua cartella clinica, ha
stabilito che se la cartella clinica è illeggibile per la
grafia di chi l’ha redatta, deve essere trascritta in modo che le informazioni
in essa contenute risultino chiare per il malato (Provv. 30 settembre 2002).
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