|
|
Informazioni
genetiche
(dal § 21 della relazione
per l'anno 2002 del Garante della privacy)
Prosegue
intensa nelle sedi comunitarie e internazionali, nonché in occasione di incontri
e seminari, la rilevazione comparata di elementi utili per il rilascio della
nuova autorizzazione del Garante in materia di dati genetici.
In base alle disposizioni contenute nella disciplina legislativa delegata del
1999 (art. 17, comma 5, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, come integrato e
modificato dall’art. 16 del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281), il trattamento di
dati genetici da parte di chiunque, può svolgersi solo in conformità alle
prescrizioni e garanzie previste dal Garante con un’apposita e specifica
autorizzazione.
L’Autorità ha a suo tempo avviato la complessa procedura prevista per
l’emanazione della suddetta autorizzazione (“sentito il Ministro della sanità
che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità”). Nel
frattempo, alla luce degli approfondimenti necessari, particolarmente complessi,
e di indicazioni e suggerimenti ricevuti dagli esperti -nelle more di un
approfondimento della materia- è stata transitoriamente prorogata la disciplina
già contenuta nell’autorizzazione n. 2/2000 per il trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute (punto 2, lett. b) ), e riprodotta
nell’autorizzazione n. 2/2002.
Allo stato, ferme restando alcune esclusioni soggettive e limitazioni nelle
finalità, il trattamento dei dati genetici resta consentito, sulla base del
consenso scritto dell’interessato (ai sensi degli artt. 22 e 23, l. n.
675/1996), “limitatamente alle informazioni e alle operazioni indispensabili per
tutelare l’incolumità fisica e la salute dell’interessato, di un terzo o della
collettività”. Si rende invece necessaria un’apposita autorizzazione del Garante
nel caso in cui manchi il consenso
dell’interessato e il trattamento sia finalizzato a tutelare l’incolumità fisica
e la salute di un terzo o della collettività. L’inosservanza delle prescrizioni
impartite dal Garante attraverso lo strumento autorizzatorio è punita con
sanzione penale (art. 37, l. n. 675/1996).
In questo quadro, l’Autorità ha avviato nel corso dei precedenti anni (cfr.
Relazioni 2000 e 2001, rispettivamente pp. 32 e 42), avvalendosi dei poteri
conferitigli dal legislatore (art. 32, comma 1, l. n. 675/1996), attività di
monitoraggio e controllo di progetti di ricerca genetica sulle popolazioni della
regione dell’Ogliastra, in Sardegna, e del Cilento. Nel corso del 2002
un’analoga iniziativa di controllo ha riguardato un comune della provincia di
Bergamo. Anche in questo caso la stampa ha dato notizia dell’imminente avvio di
ricerche genetiche nella zona ed il Garante ha avviato accertamenti presso il
Sindaco del comune coinvolto. Dalle risposte pervenute è emerso che, allo stato,
l’iniziativa non è stata ancora avviata e che ulteriori elementi saranno forniti
all’Autorità dal responsabile del progetto
della ricerca.
Nell’ambito delle iniziative del Garante sul tema dei trattamenti di dati
genetici, nei giorni 21-22 marzo 2002 si è tenuta presso la sede dell’Autorità e
con il patrocinio della stessa, la Conferenza internazionale sulle “Implicazioni
giuridiche e psicosociali della genetica umana”. Tale Conferenza, organizzata
dal Consiglio nazionale delle ricerche in collaborazione con l’Einstein
Institute for Science, Health & the Courts (EINSHAC, istituzione americana che
pone
al centro della propria attenzione l’impatto delle nuove tecnologie e delle
scoperte scientifiche nel contesto giudiziario), si è rivelata un’importante
occasione di confronto fra ricercatori,
genetisti, medici e psicologi che operano nel campo della consulenza genetica e
magistrati impegnati nel settore.
In tale occasione sono state affrontate anche delicate questioni relative
all’impatto delle applicazioni genetiche nei procedimenti giudiziari, con
riferimento alla possibilità di armonizzare in un’ottica internazionale le norme
e le procedure per l’uso di test genetici nei procedimenti civili e penali e
nella pratica medica. Sono stati inoltre rilevati grandi rischi, primo fra tutti
quello di innescare pericolosi meccanismi sociali come l’"eugenetica di mercato
e la concorrenza
genetica" o di sottovalutare le insidie derivanti dalla commercializzazione dei
dati genetici, considerandoli come una vera e propria merce.
Il Gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie ha
pubblicato il 24 febbraio 2003 una dichiarazione nella quale segnala
all’opinione pubblica ed a tutti i soggetti con responsabilità politiche i
problemi legati alla pubblicità dei test genetici via Internet. Il documento
evidenzia che la commercializzazione di massa dei test genetici pone molti e
gravi problemi etici, sociali, giuridici e tende a trasformare uno strumento
eminentemente diagnostico
in una merce alla stregua di ogni altra, creando una domanda che può avere
conseguenze potenzialmente laceranti per il tessuto sociale ed i rapporti
interpersonali. In molti casi non ci sono sufficienti garanzie nella raccolta
dei dati genetici inviati per i test e possono essere messe a rischio sia la
salute delle persone sia la riservatezza dei dati sanitari.
Il predetto Gruppo -che ha il compito di offrire consulenza e indicazioni alla
Commissione UE sugli aspetti etici dell’attività scientifica e delle nuove
tecnologie, anche in rapporto a iniziative di legge- sottolinea che le
informazioni fornite nei messaggi pubblicitari sono spesso fuorvianti e
imprecise e che i test genetici possono avere conseguenze negative se non
vengono accompagnati da un’adeguata consulenza.
Si stanno moltiplicando, infatti, le offerte via Internet di test genetici
relativi soprattutto all'accertamento di paternità, ma anche alla
predisposizione a diverse malattie (cardiache, diabete, ecc.). La pubblicità
diventa sempre più aggressiva e capillare, anche in Europa: in alcuni Paesi
compare, ad esempio, in popolari catene di negozi, nelle stazioni di servizio,
negli autogrill lungo le autostrade, in televisione.
|