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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Prime indicazioni esplicative ed operative in merito alla nuova
disciplina sulle manifestazioni a premio (D.P.R. n. 430 del 26
ottobre 2001).
INDICE
1. Introduzione
2. Ambito applicativo, definizioni, aspetti generali
3. I concorsi a premio
4. Le operazioni a premio
5. I premi
6. I soggetti promotori
7. Le manifestazioni escluse
8. Le manifestazioni vietate
9. Gli adempimenti per i promotori
9.1 La comunicazione per i concorsi
9.2 L'autocertificazione per le operazioni a premio
9.3 Il regolamento della manifestazione
9.4 Materiale pubblicitario ed informazione ai consumatori
9.5 La cauzione
9.6 L'assegnazione, la consegna e l'eventuale devoluzione dei premi
10. Attivita' di vigilanza, violazioni e sanzioni
11. La modulistica
12. Le modalita' di invio delle comunicazioni al Ministero delle
attivita' produttive
1. Introduzione
Con l'articolo 19, comma 4, della legge 449 del 27 dicembre 1997
(Legge Finanziaria 1998) il legislatore ha disposto che con apposito
regolamento si procedesse alla revisione organica della disciplina
dei concorsi e delle operazioni a premio.
I principali criteri posti dal legislatore per l'adozione
della nuova disciplina sono stati:
* la revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalita' per
lo svolgimento dei concorsi e delle operazioni a premio, con
particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla
durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai
meccanismi e alle modalita' di effettuazione, alle forme di controllo
delle singole iniziative;
* l'attribuzione al Ministero delle attivita' produttive dei poteri
di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio.
Quindi, con il D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 (pubblicato sulla
G.U. n. 289 del 13 dicembre 2001), che per brevita' di seguito verra'
denominato "Regolamento", e' stata data attuazione alla legge 449 del
1997, emanando una nuova dettagliata disciplina delle manifestazioni
a premio, la cui entrata in vigore e' stabilita al centoventesimo
giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire
al 12 aprile 2002.
Relativamente al regime normativo applicabile, va tenuto presente
che, in base all'articolo 17, restano escluse dall'ambito di
applicazione della nuova disciplina sia i concorsi che le operazioni
a premio la cui domanda di autorizzazione sia stata presentata entro
la data della entrata in vigore del Regolamento, e, cioe', fino
all'11 aprile 2002.
A seguito dei contatti intercorsi con i competenti uffici
dell'Agenzia dell'Entrate, si ritiene di segnalare che, restano
assoggettate, sino alla loro conclusione, alla disciplina del R.D.L.
19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' al controllo degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate:
- le manifestazioni che hanno inizio entro l'11 aprile 2002
indipendentemente dalla richiesta ed ottenimento della prescritta
autorizzazione;
- le manifestazioni per le quali sia stata presentata richiesta di
autorizzazione entro la medesima data agli Uffici dell'Agenzia delle
Entrate anche se il loro svolgimento debba aver luogo a partire dal
12 aprile 2002. In tal caso, ovviamente, resta salva la possibilita'
per il soggetto promotore di rinunciare all'istanza di autorizzazione
gia' presentata, a condizione che la manifestazione non sia gia' in
fase di svolgimento, per ottemperare agli
- obblighi di legge con gli adempimenti amministrativi previsti dalla
nuova disciplina introdotta dal DPR n.430.
Il nuovo assetto normativo sulle manifestazioni a premio opera una
rilevante semplificazione rendendo piu' snello il sistema
disciplinato fino ad oggi dal R.D.L. 19 ottobre 1938, n.1933, e
successive modificazioni ed integrazioni, e dal regolamento di
attuazione approvato con R.D. 25 luglio 1940, n. 1077.
In sintesi, il nuovo Regolamento:
* sancisce l'abolizione del sistema autorizzatorio e la conseguente
introduzione (peraltro, solo per i concorsi) dell'obbligo della
comunicazione: il soggetto economico interessato a promuovere la
propria attivita' o immagine commerciale viene posto in condizione di
operare con maggiore tempestivita' attraverso la semplificazione di
procedure e adempimenti e non e' piu' vincolato ai tempi di adozione
di un provvedimento formale da parte della Pubblica Amministrazione;
* attribuisce, ex novo, poteri di vigilanza e controllo al Ministero
delle attivita' produttive;
* individua il notaio o il funzionario responsabile della Camera di
Commercio, o suo delegato (di seguito denominato funzionario
camerale), quale garante della regolarita' della procedura
dell'assegnazione dei premi;
* estende anche alle imprese non residenti in Italia la possibilita'
di svolgere le manifestazioni a premio per il tramite di
rappresentanti fiscali e consente alle imprese promotrici residenti
in Italia di delegare tutti gli adempimenti ad agenzie di promozione
o a soggetti con specifiche competenze nella materia;
* offre la possibilita', finora esclusa, a piu' imprese in
associazione tra loro di promuovere operazioni a premio che prevedono
la raccolta di prove d' acquisto da parte di consumatori;
* amplia la durata delle operazioni a premio portandola da uno a
cinque anni;
* consente, difformemente dalla normativa previgente, che anche i
beni immobili possano formare oggetto di premio;
* dispone la devoluzione alle Onlus (non piu' agli organi di
protezione sociale dei Comuni) dei premi non richiesti o non
assegnati.
Con la presente circolare vengono fornite in modo organico sia note
illustrative ed esplicative sulla nuova disciplina normativa, anche
alla luce di prassi consolidate e dei criteri interpretativi adottati
in passato dalle amministrazioni competenti, sia le prime indicazioni
operative in merito all'azione amministrativa che la Direzione
Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori
(DGAMTC) del Ministero delle attivita' produttive sara' chiamata a
svolgere, con riserva di fornire ulteriori chiarimenti ove dovessero
rendersi necessari. La circolare definisce infine lo schema tipo dei
moduli da utilizzare per le comunicazioni al Ministero, secondo
quanto prescritto dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.
Nessuna indicazione, invece, viene fornita in ordine alla natura ed
al regime giuridico delle manifestazioni di sorte locali, nonche'
agli adempimenti a carico dei loro promotori, attesa l'attribuzione
della relativa attivita' di controllo alle Prefetture ed ai Comuni.
2. Ambito applicativo, definizioni, aspetti generali
L'oggetto della disciplina definita dal Regolamento e' la materia
delle "manifestazioni a premio", la cui natura giuridica viene
ricondotta nell'ambito della fattispecie della promessa al pubblico
prevista e disciplinata dagli articoli 1989 e ss. del codice civile.
Essa, come e' noto, costituisce un negozio unilaterale non
recettizio che si intende perfezionato con la sola dichiarazione del
promittente e, pertanto, produce effetto, nel senso di vincolarlo,
non appena la sua volonta' viene esteriorizzata, resa pubblica, senza
necessita' dell'accettazione.
Trattasi, in concreto, di un'obbligazione in incertam personam che
va in ogni caso adempiuta; una sua eventuale revoca potra' adottarsi
solo per giusta causa e sara' efficace solo se resa pubblica con le
stesse modalita' usate per la promessa.
Lo scopo delle manifestazioni a premio e', come testualmente recita
il comma1 dell'articolo 1 del Regolamento, quello di "favorire la
conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne, marchi o la vendita
di determinati prodotti o la prestazione di servizi aventi, comunque,
fini anche in parte commerciali".
La disposizione regolamentare prevede, pero', anche che l'oggetto
della manifestazione a premio possa consistere nel perseguimento di
un fine "anche in parte commerciale" facendovi, evidentemente
rientrare quelle fattispecie di iniziative che, pur costituite da
eventi di carattere non commerciale (es. sportive, culturali, etc.)
presentino un evidente collegamento tra promessa di un premio e
l'immagine della ditta, del marchio o di un prodotto commerciale.
Le manifestazioni a premio si dividono in "concorsi" ed "operazioni"
a premio.
A distinguerle e': l'obbligatorieta' dell'acquisto e/o della vendita
del prodotto promozionato, nelle operazioni a premio; l'alea,
l'abilita', la capacita' personale od altra eventualita' nei concorsi
a premio.
In particolare, si realizza l'operazione a premio quando, a seguito
dell'acquisto o vendita di un prodotto, viene conferito a tutti i
partecipanti il premio promesso; il concorso a premio, invece, quando
un'iniziativa commerciale prevede che, con o senza l'acquisto del
prodotto e/o del servizio, il premio e' attribuito solo ad alcuni dei
partecipanti.
Entrambe, di norma, si caratterizzano per il perseguimento di un fine
squisitamente commerciale, quale ad esempio l'incremento delle
vendite di un prodotto o la promozione del marchio o dell'immagine
commerciale.
Ove, pertanto, vengano poste in essere attivita' promozionali che non
possiedano in tutto o in parte gli elementi essenziali o non
assolvano le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del
Regolamento, esse avranno tutt'altra qualificazione o rientreranno
nei casi di esclusione previsti dal successivo articolo 6.
I destinatari delle manifestazioni a premio sono non solo i
consumatori, quali soggetti fruitori finali del prodotto o del
servizio promozionato, ma anche tutta una serie di altri soggetti
individuati dalla norma nei rivenditori, intermediari, concessionari,
collaboratori e dipendenti che professionalmente cooperano nel
processo di vendita ancorche' non assumano la veste di alienanti nel
contratto di compravendita.
Nella previsione legislativa e' caratterizzante solo la circostanza
che il soggetto con il suo acquisto o con la sua intermediazione
nello scambio ha determinato la commercializzazione di prodotti o di
servizi.
Le manifestazioni a premio sono, come detto, eventi commerciali cui
viene ricollegata la promessa di un premio a fronte dell'acquisto o
non del prodotto o del servizio.
La gratuita' e' pertanto la caratteristica essenziale di tutte le
manifestazioni a premio, con il conseguente divieto di maggiorare il
prezzo del prodotto o servizio promozionato.
La partecipazione all'evento deve essere quindi assolutamente
gratuita.
Principio che deve intendersi appieno rispettato sia in presenza
dell'acquisto del bene oggetto della promozione sia anche quando
venga richiesta una partecipazione diretta del destinatario
(attraverso il pagamento) all'acquisizione del premio.
Ci si verrebbe a trovare in un contesto totalmente diverso qualora,
in assenza di obbligo d'acquisto del prodotto (nel caso di concorsi a
premio), la partecipazione venisse condizionata al pagamento di una
somma di denaro: si realizzerebbe, in tal caso, una fattispecie ben
diversa riconducibile ai giochi in genere ed alle lotterie in
particolare (materia che la legge riserva allo Stato) rappresentando
la somma corrisposta il pagamento di una posta di gioco;
analogamente, avverrebbe in presenza di una dimostrata diretta
maggiorazione del prezzo del prodotto desumibile da una palese
sproporzione tra il costo di produzione ed il prezzo di vendita.
Allorquando, invece, l'eventuale esborso di una somma di denaro venga
richiesto per consentire al destinatario la possibilita' di
partecipare all'assegnazione del premio promesso, il principio della
gratuita' viene garantito se quel costo viene contenuto nei limiti
della ordinaria spesa da sostenere per l'invio della cartolina o per
una telefonata a tariffa unica o agevolata che non si protragga oltre
il tempo necessario per comunicare il riferimento alla manifestazione
ed i dati personali.
La durata delle manifestazioni a premi varia, in base a quanto
disposto dall'articolo 1, comma 3 del Regolamento, a seconda che si
tratta dei concorsi o delle operazioni.
I concorsi non possono esser svolti per un periodo di tempo
superiore ad un anno; le operazioni a premi, per un periodo non
superiore ai cinque anni dalla data d'inizio.
La data d'inizio della manifestazione a premio coincide, di regola,
con la sua pubblicizzazione vale a dire con il momento in cui il
contenuto dell'iniziativa (la promessa di cui all'art.1989 c.c.)
viene portato a conoscenza del pubblico dei destinatari con i mezzi
piu' opportuni (giornali, radio, tv, manifesti, avvisi, etc.).
Alla scadenza del termine la manifestazione si conclude e la promessa
si estingue senza bisogno di revoca alcuna. La revoca, puo', pero'
aversi prima del termine indicato solo se determinata da giusta causa
purche' sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in
forma equivalente. In ogni caso essa non ha effetto retroattivo
(art.1990 c.c.).
Nel periodo di durata massima dell'iniziativa deve farsi rientrare
ogni fase della manifestazione quale quella della validita' della
partecipazione e/o del ritiro di eventuali tessere o cartoline
nonche' la fase dell'individuazione del vincitore ed il termine
ultimo per richiedere il premio.
Scaduto quest'ultimo termine, nei concorsi a premi, sara' consentito
procedere alla devoluzione alle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale del premio non richiesto o non assegnato.
L'ambito territoriale delle manifestazioni a premi dovra' essere
indicato tra le condizioni di partecipazione. E' bene precisare che
le manifestazioni e le attivita' ad esse connesse, cosi' come
disciplinate dal Regolamento, sono soggette all'ordinamento giuridico
italiano e possono, pertanto, essere svolte sull'intero territorio
italiano o parte di esso.
E' consentito il loro svolgimento anche sul territorio della
Repubblica di San Marino in attuazione della legge 6 giugno 1939
n.1320 che da' esecuzione alla Convenzione di amicizia e buon
vicinato stipulata in Roma fra l'Italia e la Repubblica di San Marino
il 31 marzo 1939 e che all'art.4 testualmente recita: " I cittadini
di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro,
all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte,
e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parita' di
condizioni con i nazionali".
Unica eccezione al vincolo della territorialita' e' la possibilita'
prevista dal comma 6 dell'articolo 1 del Regolamento di effettuare
anche fuori del territorio dello Stato le attivita' di
confezionamento del prodotto oggetto della promozione. Ed a questo
proposito si ritiene utile precisare che unitamente al
confezionamento del prodotto e' consentito effettuare all'estero
anche le operazioni di inserimento nel prodotto stesso dei titoli
vincenti e non vincenti dei concorsi che utilizzano tali modalita' di
attribuzione del premio.
3. I concorsi a premio
I concorsi a premio vengono definiti dall'articolo 2 del Regolamento
come le manifestazioni pubblicitarie nelle quali il premio viene
conferito solo ad alcuni dei partecipanti anche senza richiedere ad
essi la condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi.
Caratteristica essenziale e' che l'attribuzione dei premi deve
dipendere:
* dalla sorte: l'individuazione dei vincitori puo' avvenire mediante
estrazione appositamente organizzata oppure puo' farsi riferimento ad
altra estrazione (es. il lotto) o modalita' di assegnazione (es.
abbinamento ad un risultato sportivo)
* da un congegno con caratteristiche tali da far determinare
l'individuazione dei vincitori soltanto all'alea;
* dall'abilita' o dalla capacita' dei concorrenti chiamati a
formulare pronostici, a rispondere a quesiti o ad eseguire
determinati lavori;
* dall'abilita' o dalla capacita' dei concorrenti di adempiere per
primi a predeterminate condizioni.
Rientrano tra i concorsi a premio tutte quelle iniziative che
utilizzano sistemi meccanici, elettrici od elettronici e/o sistemi di
telefonia e di telecomunicazione, e con l'ausilio di appositi
programmi (software) o modelli matematici non manomettibili,
assicurano comunque la garanzia della massima casualita' nel
conferimento del premio.
Anche le manifestazioni in cui il meccanismo di assegnazione del
premio e' costituito da una operazione di abrasione, cancellatura,
sollevamento di materiale ricoprente od altro sistema che ne consente
il "rintracciamento immediato" (c.d. "cancella e vinci", "scopri e
vinci", "gratta e vinci" etc.) possono rientrare tra i concorsi a
premio.
Quando invece il conferimento del premio promesso e' subordinato
all'abilita' o alla capacita' del partecipante, possono essere
ritenuti concorsi quelli in cui il concorrente deve:
a) prevedere, attraverso l'espressione di un pronostico su schede
gia' predisposte, l'esito di avvenimenti e/o manifestazioni
culturali, sportive future od anche i numeri che saranno estratti nei
giochi del lotto, superenalotto e simili;
b) eseguire opere, lavori, elaborati o nel tenere comportamenti che
debbano essere sottoposti alla valutazione di apposite giurie o
commissioni o al preventivo giudizio di un soggetto dalla ditta
appositamente incaricato.
Va evidenziato, infine, che con la nuova disciplina viene, per la
prima volta, prevista una ulteriore fattispecie di concorso a premio
che, con la formula "rush and win" ("corri e vinci"), le moderne
tecniche di marketing individuano nell'opportunita', offerta al
concorrente, di poter conseguire il premio promesso qualora riesca ad
adempiere alle condizioni poste dal promotore nei tempi piu' brevi
possibili rispetto a chiunque altro.
Trattasi, anche in questo caso, di un concorso di abilita' la cui
legittimita' e' subordinata, peraltro, alla contestuale verifica
dell'esistenza di modalita' di assegnazione del premio non aleatorie
o discrezionali, che garantiscano la parita' di trattamento a tutti i
partecipanti, oggettivamente riscontrabili (es. registrazioni
telefoniche, sonore, video, tabulati elettronici, meccanografici,
etc.) ed alla condizione che venga data la possibilita' di
partecipare ad un'ulteriore assegnazione di premi a coloro che non
sono risultati vincitori (con la c.d. "estrazione a recupero").
Per lo svolgimento dei "concorsi a premio", l'articolo 10 del
Regolamento dispone per i promotori l'onere di una preventiva
comunicazione al Ministero delle attivita' produttive e l'articolo 9
stabilisce, invece, una puntuale disciplina della fase relativa
all'individuazione dei vincitori, con l'intervento di un soggetto
"pubblico" (un notaio o il funzionario camerale).
Una ulteriore fattispecie di manifestazione e' quella comunemente
denominata concorso misto, che si realizza allorquando si pongano in
essere iniziative commerciali le cui modalita' prevedano
l'assegnazione di un premio di pari valore a tutti i partecipanti ed
il contestuale conferimento di altri premi di eguale o diverso valore
solo ad alcuni in base alla sorte.
Si tratta in effetti di un concorso dipendente dalla sorte che si
innesta su una operazione a premio. In questo caso, attribuendosi
alla fattispecie del concorso una funzione attrattiva preminente
rispetto alla operazione a premio, per il promotore sara' necessario
adempiere all'onere della preventiva comunicazione di cui
all'articolo 10, comma 1 del Regolamento.
4. Le operazioni a premio
L'articolo 3 del Regolamento definisce l'operazione a premio come la
manifestazione pubblicitaria nella quale viene conferito:
a) un premio a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato
prodotto o servizio. Trattasi della classica operazione a premio per
la quale viene conseguito un premio al solo verificarsi dell'acquisto
o della vendita del prodotto o del servizio promozionato;
b) un premio a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato
quantitativo di prodotti o servizi e ne offrono la documentazione
raccogliendo e consegnando un certo numero di prove d'acquisto
(bollini, etichette, figurine, punti, etc.), anche su supporto
magnetico. Rientrano in questa fattispecie le iniziative promozionali
tese alla fidelizzazione della clientela e che subordinano il
conferimento del premio alla dimostrazione di aver acquistato un
certo quantitativo di prodotti; come del resto vanno in esse
ricomprese quelle operazioni di utilizzo in accumulo di prove
d'acquisto, cosiddetti punti, maturati nel corso di operazioni svolte
da diverse ditte che consentono, poi, all'utilizzatore di poter,
indifferentemente, accedere ai premi di ognuna di esse per tutta la
durata coincidente della manifestazione e sempreche' non venga,per
questo, a determinarsi disparita' di trattamento nei confronti dei
partecipanti o, comunque, violazioni del pubblico affidamento. In
questo caso, resta pero' inteso che la possibilita' di utilizzare o
cumulare i punti conseguiti dai partecipanti nel corso di una singola
operazione a premio con quelli relativi ad un'altra operazione deve
essere espressamente previsto e indicato nei regolamenti delle
rispettive manifestazioni;
c) un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato a tutti coloro
che, dietro presentazione di un determinato numero di prove
d'acquisto e mediante un contributo di spesa, acquistano uno o piu'
prodotti o servizi oggetto della promozione.
Anche in questo caso si e' in presenza di un'operazione a premio, dal
momento che non e' tanto lo sconto che rileva e qualifica il tipo di
iniziativa quanto il diritto a poter partecipare ad altra vendita con
offerta di regalo, o quote di regalo, soggetta alla disciplina delle
operazioni a premio. Infatti, in queste operazioni il destinatario
dell'iniziativa non fruisce di alcuno sconto sul prodotto
promozionato ed e' obbligato ad effettuare un secondo acquisto il cui
vantaggio, anche in termini di sconto, costituisce il regalo del
primo.
E per costituire regalo, il prodotto o servizio in premio dovra'
essere ceduto ad un prezzo scontato; in tale ottica l'articolo 3,
comma 2, del Regolamento prescrive che il contributo da richiedersi
all'acquirente non dovra' essere superiore al 75% del costo del
prodotto o del servizio oggetto del secondo acquisto sostenuto dal
promotore al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Lo stesso comma 2 quindi stabilisce che il "premio consiste nello
sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale
del bene offerto e il contributo richiesto".
In ordine alla nozione di "valore normale", in attesa che
l'amministrazione finanziaria competente ne fornisca una definitiva
interpretazione, si fa rinvio alla normativa esistente contenuta nel
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 14, comma 3, e nel TUIR 22
dicembre 1986, n. 917, art. 9, comma 3, nonche' all'orientamento
della Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 3671 del 24 gennaio
1997.
Pertanto, avuto riguardo alle disposizioni e alla giurisprudenza
appena ricordate, nonche' in relazione allo stadio finale di
commercializzazione del bene oggetto di premio, si ritiene che, nella
pratica, sino a quando l'amministrazione competente non si esprimera'
a riguardo, il concetto di valore normale, indicato al suddetto comma
2 dell'articolo 3 del Regolamento, possa intendersi come valore
commerciale del bene per i consumatori ovvero come valore orientativo
di mercato del bene medesimo.
Va ricordata, inoltre, la disciplina, introdotta dal D.L. 29 ottobre
1999, n.383 convertito nella legge 28 dicembre 1999, n.496, che
prevede specifiche disposizioni per le campagne promozionali
organizzate da compagnie petrolifere.
In particolare viene disposto che coloro che "attuano campagne
promozionali della vendita di carburanti consistenti nell'offerta di
omaggi al consumatore, sono obbligate a rendere noto il costo diretto
unitario dell'omaggio stesso" e "che il consumatore, che abbia
conseguito il diritto all'omaggio, puo' optare per il ritiro
dell'omaggio o per la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura
di carburante in misura pari al costo diretto unitario dell'omaggio".
Alla luce della citata disposizione, va rilevato che essa rappresenta
l'unico caso in cui e' obbligatorio offrire al partecipante
(consumatore) la possibilita' di opzione; va precisato, inoltre, che
il suo ambito di applicazione e' limitato alle sole operazioni a
premio per le quali l'ottenimento del premio non e' subordinato alla
corresponsione di un contributo in denaro da parte del partecipante.
Infine, diversamente dai concorsi, per le operazioni a premio nessun
obbligo di preventiva comunicazione va adempiuto. Sara' obbligatoria,
invece, la compilazione del regolamento della manifestazione che,
munito di autocertificazione, dovra' essere conservato presso la sede
dell'azienda promotrice.
5. I premi
Elemento fondante per ogni tipo di manifestazione promozionale e' la
promessa di un "premio" per il partecipante, premio che ha lo scopo
precipuo di invogliare all'acquisto o alla vendita del prodotto o
servizio reclamizzato o, comunque, di richiamare l'attenzione
sull'impresa, di produzione o di commercio, promotrice
dell'iniziativa e sui prodotti o servizi da essa offerti sul mercato.
L'articolo 4 del Regolamento stabilisce in cosa possono consistere i
premi messi in palio dal promotore della manifestazione e quali beni
sono tassativamente esclusi.
Tra i premi ammessi rientrano genericamente tutti i "beni" (ivi
compresi, quindi, anche i beni immobili in precedenza esclusi), gli
sconti di prezzo e i documenti di legittimazione di cui all'articolo
2002 del c.c..
Sono invece tassativamente esclusi tra i premi oggetto delle
manifestazioni in primo luogo il denaro e poi i titoli dei prestiti
pubblici e privati, le azioni, le quote di capitale societario e dei
fondi comuni di investimento, le polizze di assicurazione sulla vita.
Una menzione espressa, tra i premi consentiti, hanno le giocate del
lotto e i biglietti delle lotterie nazionali, premi per i quali e'
prevista, rispettivamente ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del
Regolamento, una specifica disciplina.
Relativamente ai documenti di legittimazione di cui all'art.2002 del
codice civile, occorre precisare che essi sono costituiti da quei
titoli che, a differenza dei titoli di credito, sono atti ad
individuare l'avente diritto ad una prestazione ed a facilitare la
prova per la sua individuazione o a
consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle
forme proprie della cessione, potendosi dimostrare il diritto anche
con altri mezzi di prova. Rientrano tra essi il biglietto del teatro,
del cinema, del treno, della lotteria, la bolletta del lotto ecc.
6. I soggetti promotori
Generalmente il promotore coincide con il soggetto imprenditoriale
titolare dell'attivita' di produzione, di commercializzazione o di
distribuzione di beni o servizi oggetto della promozione.
In base all'articolo 5 del Regolamento possono effettuare i concorsi
e le operazioni a premio anche le organizzazioni rappresentative
dell'associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di
consorzi e di societa' anche cooperative.
Il promotore puo' essere costituito anche da una impresa non
residente nel territorio nazionale e senza stabile organizzazione in
Italia, purche' rappresentata da un soggetto residente nominato con
atto pubblico, con scrittura privata registrata o con lettera
annotata in apposito registro presso l'Ufficio delle Entrate
competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante il
quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi
derivanti dall'applicazione delle norme del Regolamento (cfr.
articolo 17 del D.P.R. 633 del 1972).
Un'importante novita' e' costituita dal comma 3 dell'articolo 5, il
quale sostanzialmente prevede che i soggetti promotori possono
delegare tutti gli adempimenti relativi alla manifestazione, comprese
la domiciliazione, la conservazione della relativa documentazione (in
copia se la legge ne obbliga la conservazione presso l' impresa o
altro soggetto), la prestazione della cauzione e la dichiarazione
sostitutiva per l'operazione cosiddetta di "mescolamento" (cfr.
articolo.9, comma2, del Regolamento), ad agenzie di promozione od
operatori professionali che assumono la figura di rappresentanti
speciali dei promotori stessi.
Significativo e' il principio di solidarieta' posto, dall'ultimo
comma dell'articolo 5 del Regolamento, nel caso di manifestazione
effettuata da piu' soggetti: questi sono responsabili in solido, con
le conseguenze previste dagli articoli 1292 e ss. del codice civile,
per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e anche per
il pagamento delle eventuali sanzioni loro comminate.
Gli adempimenti amministrativi essenziali dei promotori o loro
delegati, come si vedra' in seguito, sono la prestazione della
cauzione, la comunicazione preventiva (solo per i concorsi), al
Ministero delle attivita' produttive, la redazione e la conservazione
e la messa a disposizione del regolamento della manifestazione, oltre
ovviamente al rispetto di tutti le altre prescrizioni previste dalle
vigenti disposizioni di legge.
7. Le manifestazioni escluse
L'articolo 6 del Regolamento elenca una serie di manifestazioni ed
operazioni a premio che "non si considerano concorsi e operazioni a
premio". La norma si riferisce ad alcune forme di iniziative premiali
che, presentando scopi non esclusivamente o prevalentemente di natura
commerciale, sono pertanto da ritenersi eccezioni al principio
generale che vuole assoggettate alla normativa tutte le
manifestazioni a premio che perseguono finalita' in tutto o in parte
commerciali.
Relativamente ad esse di particolare importanza appare quella
prevista alla lettera a) dell'articolo 6 che contempla quelle
iniziative letterarie, artistiche o scientifiche, di presentazione di
progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali "il
conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha il
carattere di corrispettivo di prestazione di opera o rappresenta il
riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento
nell'interesse della collettivita'".
Rientrano nelle esclusioni, inoltre, anche le manifestazioni sportive
in genere, purche' non vengano promessi premi agli spettatori per
aumentare l'affluenza nei luoghi ove esse vengano svolte.
Rispetto alla normativa precedente, una nuova fattispecie di
esclusione e' quella che si ritrova alla lettera b) dell' articolo 6
nella parte in cui non si considera concorso a premio l'iniziativa
pubblicitaria, riconducibile per la sua strutturazione al
gioco-spettacolo, posta in essere da emittenti radiotelevisive
qualora l'assegnazione dei premi promessi sia limitata ai soli
spettatori presenti nello studio ove essa ha svolgimento. Vale a dire
che, quand'anche l'iniziativa promozionale abbia diffusione
nazionale, essa non assume i contorni della manifestazione a premio
nel caso in cui il premio sia esclusivamente destinato agli
spettatori intervenuti presso lo studio stesso.
Il tutto ad una condizione imprescindibile: la manifestazione non
deve avere come fine specifico la promozione di prodotti o servizi di
imprese diverse dall'emittente.
Alla lettera c) dell'articolo 6 viene poi indicata un'altra ipotesi
di iniziative escluse dal novero delle operazioni a premio
assoggettate alla nuova disciplina regolamentare.
Si tratta in particolare di operazioni con offerta di premi o regali
costituiti da sconti sul prezzo qualora essi siano conferiti per
l'acquisto di prodotti o servizi dello stesso genere di quelli
acquistati o di genere diverso, ma a condizione che essi non siano
offerti per promuovere la vendita del prodotto acquistato, ovvero
quando il premio sia costituito da quantita' aggiuntiva del prodotto
oggetto della promozione.
Infatti, perche' lo sconto non costituisca premio e' necessario che
la facilitazione offerta faccia riferimento al prodotto oggetto della
promozione; in altri termini la condizione e' che a ricevere un
beneficio in termini di vendita sia il prodotto che si acquista a
prezzo pieno e non quello a prezzo scontato. Per cui, qualora il
prodotto scontato appartenga allo stesso genere del bene acquistato a
prezzo pieno sara' soddisfatta la condizione e l' iniziativa non e'
da ritenersi assoggettata alla norma.
In ordine all'accezione "stesso genere" rinvenibile nel comma in
esame, sembra opportuno far riferimento al concetto di "genus"
elaborato dalla dottrina nel distinguere tra loro i beni mobili e che
ricomprende in questa "categoria generale" i beni tra loro fungibili.
Costituiscono, pertanto, beni dello stesso genere quei prodotti
aventi caratteristiche merceologiche simili o elementi costitutivi
comuni che possano indifferentemente ed ampiamente sostituirsi tra
loro.
Parimenti non e' da considerare operazione a premio l'iniziativa in
cui la promessa di sconto riguarda un bene di genere diverso da
quello acquistato ma, nel contempo, nulla sia posto in essere per
facilitare la vendita di quest'ultimo.
Da ultimo, va esclusa dall'assoggettabilita' alla nuova disciplina,
l'iniziativa promozionale in cui l'offerta concessa all'acquirente di
un prodotto o di un determinato quantitativo di prodotto consiste in
una quantita' aggiuntiva di prodotto dello stesso genere (es. c.d.
"compri tre, paghi due").
La norma chiarisce definitivamente che la quantita' di prodotto
aggiunto deve considerarsi tale solo se e' simile nel "genus" al
prodotto in vendita anche se esso puo' presentare differenziazioni
minime in ordine alla composizione, al formato o allo stato fisico.
Altro caso di esclusione e' quello previsto dalla lettera d) sempre
dell'articolo 6, che non considera concorsi e operazioni "le
manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di
minimo valore, sempreche' la corresponsione di essi non dipenda in
alcun modo dalla natura o dall'entita' delle vendite alle quali le
offerte sono collegate".
Condizione necessaria e sufficiente perche', qualora il premio
offerto sia di minimo valore, la promozione non venga a configurarsi
come manifestazione a premio e' che esso non sia conferito a seguito
dell'acquisto di un determinato prodotto al fine di incentivarne la
vendita o non sia legato ad un determinato valore di acquisto
prescindendo dalla natura del bene acquistato.
La distribuzione di campioni gratuiti se non direttamente subordinata
all'acquisto di determinati prodotti e' pertanto un'attivita'
promozionale esclusa dal campo di applicazione del Regolamento.
Quanto alla nozione di valore minimo ed al suo ambito applicativo va
ricordato che ha costituito un riferimento l'esemplificazione
contenuta nell'art.107 del regolamento sui servizi del
lotto approvato con R.D.L. 25 luglio 1940, n.1077 nella parte in cui
esso assimila detto valore a quello del lapis, della bandierina, del
calendario e di oggetti ad essi similari.
Attualmente, data l'evoluzione del mercato e dei consumi, non si puo'
non prendere in considerazione un criterio interpretativo piu' ampio
ed elastico, facendo riferimento anche a tutta una serie di piccoli
gadget che, in genere, sono offerti come omaggi ai consumatori ed il
cui valore
commerciale sia effettivamente modesto e comunque tale da considerare
realmente un gadget il premio rispetto al valore del prodotto o del
servizio offerto.
Non sono contemplate nei casi di esclusione, e quindi sono
assoggettate alla disciplina delle manifestazioni a premi, quelle
iniziative promozionali basate sulla raccolta di sconti praticati
dalle ditte sui singoli atti d'acquisto variamente documentati
(figurine, buoni, etichette, punti, etc..) e che al raggiungimento di
un determinato importo, danno diritto alla riduzione di prezzo
sull'acquisto di altro prodotto o alla acquisizione gratuita di altro
bene.
Da ultimo va considerata l'esclusione introdotta dal Regolamento e
prevista alla lettera e) dell'articolo 6, in base alla quale non sono
da considerarsi manifestazioni a premio quelle in cui la destinazione
dei premi e' fatta a favore di enti o istituzioni di carattere
pubblico oppure quelle che perseguono scopi eminentemente sociali o
benefici.
8. Le manifestazioni vietate
Il Regolamento, all'articolo 8, tratta le manifestazioni a premio
"vietate", per le quali, quindi, vi e' il divieto di svolgimento, la
cui violazione comporta l'irrogazione, a carico dei trasgressori, di
pesanti sanzioni.
Oltre a quelle che violano le principali disposizioni del
Regolamento, non sono lecite le manifestazioni a premio in cui:
A) il congegno non garantisce la tutela della fede pubblica e la
parita' di trattamento e di opportunita' per tutti i partecipanti
poiche' consente al promotore o a terzi di influenzare
l'individuazione del vincitore o rende illusoria la partecipazione ad
essa.
E' evidente lo scopo di tutelare tutti i partecipanti contro ogni
abuso a loro danno esigendo il rispetto delle condizioni enunciate
nella promessa ed assicurando il conferimento del premio solo a
coloro che ne abbiano diritto.
Soltanto a titolo di mera esemplificazione, e' opportuno richiamare
talune ipotesi in cui appare ravvisabile il suddetto divieto:
- non consentire la possibilita' di un effettivo godimento dei premi
da parte del vincitore;
- non porre tutti i partecipanti in condizioni di parita' rispetto al
conseguimento del premio attraverso l'utilizzo di criteri non
obiettivi di valutazione;
- utilizzare modalita' che solo in apparenza sembrano garantire la
parita' di trattamento ma, in effetti, favoriscono solo alcuni dei
partecipanti;
- subordinare il conferimento del premio ad una raccolta di prove
d'acquisto basate non sulla quantita' ma sulla loro diversa qualita'
rendendo, pertanto, illusoria la partecipazione oppure promettere un
premio disponibile "fino ad esaurimento";
- non assicurare un effettivo riscontro, attraverso l'elaborazione di
tabulati o registrazioni, nell'attribuzione del premio in particolari
iniziative basate su quiz, rebus e simili formulati tramite il
telefono o via internet.
B) il meccanismo puo' concretizzare in un'ipotesi di
concorrenzialita' alle attivita' di monopolio statale sui giochi e
scommesse allorquando la corresponsione del premio promesso viene
subordinata al pagamento da parte del partecipante di un prezzo del
bene propagandato maggiorato rispetto al suo normale prezzo di
vendita.
E' evidente che per maggiorazione deve intendersi l'aumento che il
prezzo di un prodotto, cui e' collegata una manifestazione a premi,
subisce rispetto al valore del medesimo nel periodo antecedente alla
manifestazione .
La finalita' e' duplice:
- impedire, nei concorsi a premio, che la differenza di prezzo fatta
pagare al partecipante costituisca una vera e propria posta di gioco;
in questo caso il miraggio del premio non ha la funzione di
determinare nel soggetto una scelta ma quella di creare
artificiosamente un bisogno di cui egli non avverte la necessita'. Il
concorso, pertanto, assume l'aspetto ed il richiamo del
gioco ogni qualvolta il desiderio di conseguire il premio sia
preponderante rispetto al bisogno
del bene o del servizio;
- evitare che il consumatore, anche quando non partecipi ad alcun
gioco, paghi, nel prezzo del prodotto promozionato, il costo del
regalo del quale non ha alcun bisogno.
C) vi e' turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai
principi comunitari.
Relativamente al principio sopra enunciato, occorre dire che una
delle fattispecie in cui e' ravvisabile l'ipotesi puo' essere
individuata nell'iniziativa promozionale in cui ai consumatori viene
offerto un omaggio di valore eccessivo rispetto a quello del prodotto
posto in vendita.
Infatti, la produzione ed il commercio di un determinato prodotto o
servizio potrebbero essere "turbati" nel loro andamento normale
quando per esempio la vendita sia promossa mediante
l'offerta di un regalo il cui valore sia tale da indurre il
consumatore a scegliere quel prodotto non in virtu' delle sue
qualita' ma in ragione esclusivamente del regalo offerto
determinando, cosi', un'alterazione delle regole della concorrenza.
Tenuto conto, peraltro,che l'adozione di un rigido criterio di
proporzione tra il valore del premio e quello del prodotto
propagandato non consente di tener conto di realta' e condizioni di
mercato a volte molto diverse tra loro, e che, inoltre, non e'
possibile in questa sede elencare, neanche a titolo esemplificativo,
ulteriori fattispecie in cui e' ravvisabile il divieto di svolgimento
della manifestazione, la valutazione dell'assenza di " turbativa" non
puo' che essere riferita ad ogni
singolo caso concreto e a tutti gli elementi afferenti al caso e, in
particolare, alle condizioni di mercato ed alla concorrenza relativa
ad un determinato prodotto. Tale valutazione non potra' che essere
effettuata in relazione ai principi comunitari. alle norme del codice
civile, alle disposizioni di legge e alla giurisprudenza consolidata
in materia di concorrenza.
D) lo scopo e' quello di favorire la conoscenza o la vendita di
prodotti per i quali la legge vieta la pubblicita' o altre forme di
comunicazione commerciale.
In questo caso si tratta di un evidente richiamo ad una puntuale
ottemperanza di quelle norme che, non consentendo la comunicazione
commerciale di determinati prodotti o servizi, hanno come scopo
ultimo una piu' generale ed indistinta tutela del pubblico interesse.
Rientrano in tale fattispecie le manifestazioni a premi aventi ad
oggetto i prodotti da fumo (la legge 10 aprile 1962,n.165 reca il
divieto assoluto di propaganda pubblicitaria) e i prodotti
farmaceutici o specialita' medicinali (divieto posto dal D.Lgs.30
dicembre 1992, n.541 ai prodotti che possono essere forniti solo
dietro presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze
psicotrope o stupefacenti).
Nei casi in cui la pubblicita' di determinati beni o servizi e'
subordinata al rilascio di specifiche autorizzazioni o all'invio di
comunicazioni preventive, le manifestazioni a premio, relativamente a
questi prodotti o servizi, puo' essere svolta solo dopo aver
ottemperato ai suddetti adempimenti amministrativi.
9. Gli adempimenti per i promotori
Le principali innovazioni introdotte con il Regolamento riguardano
sicuramente gli adempimenti amministrativi a carico dei promotori, a
partire ovviamente dall'eliminazione dell'autorizzazione
amministrativa per lo svolgimento delle manifestazioni.
Di seguito vengono descritti gli adempimenti riferiti agli obblighi
piu' importanti, quali quelli di portare a conoscenza della pubblica
amministrazione la volonta' di dare svolgimento ai concorsi a premi
unitamente alle modalita' di partecipazione e di assegnazione dei
premi in palio, di garantire il montepremi promesso; di redigere e
conservare il documento che racchiude il regolamento dell'operazione
a premi, garantendo ugualmente, ma in forma meno gravosa, la
corresponsione dei premi.
Accanto ad essi altri obblighi assumono particolare rilevanza con
riferimento alla consegna e alla devoluzione dei premi, ai contenuti
essenziali e alla correttezza dell'informazione da assicurare ai
destinatari della manifestazione.
9.1 La comunicazione per i concorsi
L'articolo 10, comma 1, del Regolamento dispone che i soggetti che
intendono svolgere un concorso a premio devono darne comunicazione,
prima dell'inizio, al Ministero delle attivita' produttive, fornendo
altresi' il regolamento della manifestazione e la documentazione
dell'avvenuta prestazione della cauzione dovuta.
Cio' non toglie che il promotore, a sua scelta, possa inviare al
Ministero ulteriori documentazioni illustrative delle modalita'
tecniche e organizzative della manifestazione, in aggiunta al
regolamento.
E' consentito, pertanto, svolgere un concorso a premio dopo l' invio
della prescritta comunicazione, nulla disponendo la norma in ordine
ai tempi intercorrenti tra il suo invio e l'inizio della
manifestazione.
La comunicazione di svolgimento del concorso a premi, cosi come il
processo verbale di chiusura, come disposto dal Regolamento, va
redatta su apposito modello predisposto dal Ministero delle attivita'
produttive.
E' stata, pertanto, elaborata una modulistica che consente, tra
l'altro, il trattamento automatico dei dati in essa contenuti e
quindi la costituzione di un archivio informatizzato utile
all'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo
affidati alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e
la tutela dei consumatori.
Il modulo predisposto (PREMA CO/1) viene allegato alla presente
circolare, unitamente alle istruzioni relative alla sua compilazione.
Le modalita' di invio della comunicazione sono invece indicate al
successivo punto 12.
La comunicazione deve contenere tutti gli elementi identificativi
dell'impresa che promuove il concorso o dei soggetti che, ai sensi
dell'articolo 5, commi 2 e 3, sono da essa delegati al compimento di
tutti gli adempimenti connessi al suo svolgimento.
E' opportuno che essa contenga inoltre, anche se in forma ridotta,
gli elementi essenziali del regolamento del concorso ed in
particolare: la tipologia del concorso, i destinatari, l'oggetto
della promozione e la sua durata, l'ambito territoriale di
svolgimento, la natura, il numero ed il valore dei premi promessi e
le modalita' di assegnazione, le notizie in ordine alla cauzione
nonche' gli elementi
identificativi delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
cui devolvere eventuali premi non assegnati.
Ogni eventuale modifica di una o piu' condizioni previste nel
regolamento originario della manifestazione comporta comunque
l'obbligo di una nuova comunicazione al Ministero delle attivita'
produttive, utilizzando lo stesso modulo PREMA CO/1.
9.2 L'autocertificazione per le operazioni a premio.
Mentre per i concorsi a premio il Regolamento prescrive l'invio di
una apposita preventiva comunicazione al Ministero delle attivita'
produttive, per le operazioni a premio lo stesso Regolamento, al
comma 3 dell'articolo 10, pone a carico dei promotori solo l'obbligo
della redazione dell'apposito regolamento della manifestazione, che
deve essere "autocertificato" con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante
dell'impresa promotrice, o suo delegato.
Il regolamento "autocertificato" deve essere conservato presso la
sede dell'impresa promotrice per tutta la durata della manifestazione
e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
Appare opportuno rammentare che, cosi' come per i concorsi, anche per
le operazioni a premio il regolamento va redatto anteriormente alla
data di inizio dello svolgimento della promozione.
Non essendo il promotore obbligato a darne preventiva comunicazione,
per ovviare ad eventuali manomissioni o sostituzione del medesimo, le
modalita' in esso previste e la data certa di redazione dovranno
essere certificate con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
che deve essere resa e sottoscritta dal promotore dinanzi al pubblico
ufficiale sia esso notaio, cancelliere, segretario comunale od altro
funzionario incaricato dal sindaco, considerato che si tratta di un
atto che non viene acquisito da una pubblica amministrazione ma
conservato unicamente dal dichiarante.
Tutte le successive modifiche apportate al regolamento andranno
anch'esse certificate con le stesse modalita' e conservate,
unitamente al regolamento originario, dall'impresa promotrice.
9.3 Il regolamento della manifestazione
Il regolamento della manifestazione a premio (concorso od
operazione), che deve essere messo a disposizione del consumatore per
una corretta informazione e che deve contenere tutte le condizioni
utili alla partecipazione, costituisce l'elemento sostanziale a cui
va rivolta la maggiore attenzione rappresentando, per la totalita'
dei destinatari, la promessa al pubblico di cui agli articoli 1989 e
seguenti del codice civile e, per le istituzioni, cui e' demandata
l'attivita' di controllo, l'espressione della volonta' del
promittente cui far riferimento per ogni valutazione che attenga al
rispetto delle regole e alla loro eventuale violazione.
Va evidenziato che in base alle disposizioni stabilite con gli
articoli 10 e 11, il regolamento che va messo a disposizione del
consumatore non puo' che essere lo stesso di quello, rispettivamente,
inviato al Ministero, per i concorsi, o conservato presso il
promotore, per le operazioni a premio; ovviamente, pur presentandosi
in forma diversa (per esempio nel caso in cui, si vogliano rendere
piu' chiare e fruibili al consumatore le informazioni in esso
contenute), il regolamento della manifestazione deve presentare un
contenuto sostanzialmente identico.
Per la redazione del regolamento sia per i concorsi che per le
operazioni a premio, occorrera' fare riferimento alle disposizioni
del comma 1 dell'articolo 11 del Regolamento, fatti salvi i diversi
adempimenti specifici previsti per i due tipi di manifestazioni: per
i concorsi il regolamento va allegato, in formato libero, alla
comunicazione al Ministero, mentre per le operazioni va conservato
nella sede dell'impresa promotrice.
Nel regolamento e' innanzitutto necessario, dopo le indicazioni
attinenti al soggetto o ai soggetti promotori, specificare la durata,
l'ambito territoriale, le modalita' di svolgimento della
manifestazione, la natura e il valore indicativo dei singoli premi
messi in palio, il termine della consegna degli stessi nonche' le
ONLUS alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati.
Ai fini di agevolare il consumatore nella decisione circa la
partecipazione o non alla promozione, il valore indicativo del premio
promesso va riferito al suo valore orientativo o prevalente di
mercato rapportato all'epoca di avvio della manifestazione.
Nel caso in cui i premi siano realizzati esclusivamente per quella
specifica iniziativa premiale il valore indicativo dovra' essere
riferito ad un qualsiasi prodotto similare.
Analogamente, una indicazione di evidente percezione visiva deve
essere garantita per la data indicante la conclusione della
manifestazione affinche' l' interessato alla partecipazione possa
valutare la convenienza e la possibilita' (per esempio nel caso di
raccolta di prove di acquisto) di adempiere in tempo a quanto
previsto dal regolamento.
9.4 Materiale pubblicitario ed informazione ai consumatori
Su questo aspetto va innanzitutto richiamata l'attenzione dei
promotori delle manifestazioni a premio circa il rispetto delle
disposizioni in materia di pubblicita' ingannevole, di cui al decreto
legislativo n. 74 del 1992, le quali assumono rilevanza anche in
relazione a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, che all'ultimo
periodo cosi' recita: "e' vietato pubblicizzare e svolgere concorsi a
premio in difformita' dal regolamento, e sue eventuali modifiche,
depositato presso il Ministero delle attivita' produttive".
L'articolo 11, commi 2 e 3, del Regolamento dispone che la
comunicazione pubblicitaria relativa alla manifestazione a premi
possa anche non contenere tutte le informazioni del regolamento; essa
potra' attuarsi attraverso una serie di mezzi diversi a seconda della
tipologia della manifestazione, dei luoghi ove essa viene svolta, del
canale commerciale utilizzato.
In relazione a detta disposizione giova precisare che, sebbene sia
consentito un livello minimo di informazione, tuttavia essa dovra'
necessariamente contenere gli elementi essenziali che abbiano
riguardo al tipo di manifestazione, alla sua durata, alle condizioni
di partecipazione nonche', ove trattasi di concorso, al valore
complessivo dei premi posti in palio.
Va segnalato che, anche in relazione alle norme contenute nel Decreto
legislativo n. 74 del 1992, la comunicazione commerciale deve essere
palese e corretta e non deve contenere, direttamente o
indirettamente, indicazioni lacunose o non veritiere tali da
ingenerare nel consumatore un'idea errata sul prodotto o servizio
offerto in premio con la manifestazione e che si potrebbe tradurre in
un pregiudizio nella scelta o in un eventuale danno economico. A tal
proposito vale la pena di ricordare che l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato e' intervenuta di recente censurando i
profili di ingannevolezza nei messaggi pubblicitari relativi ad
alcune manifestazioni a premio.
Le pronunce dell'Autorita' hanno riguardato talune fattispecie di
ingannevolezza che sostanzialmente sono riconducibili:
- alla scarsa leggibilita' sulla confezione della data di scadenza
del concorso a premio;
- alla mancata informazione circa i tempi non brevi di consegna dei
premi;
- alla fuorviante o falsa prospettazione ai destinatari del concorso
di indicazioni riferibili al conseguimento di posizioni fortunate o
privilegiate rispetto agli altri partecipanti o in relazione alla
vincita del premio;
- all'omessa indicazione di ulteriori e necessarie condizioni per la
partecipazione alla manifestazione;
- alla mancata o insufficiente indicazione dei costi degli omaggi e
della facolta' di conversione in denaro degli stessi (limitatamente
all'applicazione della gia' citata legge 496 del 1999 per le
promozioni nel settore della distribuzione dei carburanti).
Obbligo a carico del promotore, qualora la comunicazione sia ridotta
all'essenziale, e' il rinvio specifico al regolamento
dell'iniziativa, con indicazione della modalita' di acquisizione o
consultazione dello stesso da parte dei consumatori o dei destinatari
della manifestazione a premio, il tutto gestito mediante
un'informazione chiara, visibile, di immediata ed evidente
percezione.
In base a tutto cio', si deve ritenere che, in linea generale,
l'applicazione della norma riguardante la messa a disposizione del
consumatore, di cui al comma 1 del gia' citato articolo 11, equivalga
a rendere accessibile e rapidamente consultabile il regolamento,
senza oneri aggiuntivi per il destinatario dell'iniziativa, anche nei
luoghi ove non si concretizza la partecipazione alla manifestazione;
cio' ovviamente puo' non essere necessario qualora il regolamento sia
stato allegato al prodotto promozionato oppure al materiale
promozionale o informativo della manifestazione.
9.5 La cauzione
A garanzia dell'effettiva corresponsione dei premi promessi il
Regolamento, all'articolo 7, prevede e disciplina l'obbligo, posto a
carico del soggetto che promuove la manifestazione, o del soggetto ad
esso delegato, di prestare una cauzione in misura pari:
- se si tratta di concorso a premio, al 100 per cento del valore
complessivo dei beni promessi, determinato ai fini dell'IVA (o
dell'imposta sostitutiva, di cui all'art. 19, comma 8, della legge
449
del 1997, qualora esso sia esente o non imponibile IVA), o al prezzo
dei biglietti delle lotterie nazionali o delle giocate del lotto,
offerti in premio;
- se si tratta, invece, di operazione a premio, al 20 per cento del
valore complessivo dei premi, cosi' come determinato per i concorsi.
La stessa disposizione precisa inoltre che la cauzione non e' dovuta
nel caso in cui il premio promesso sia corrisposto ai partecipanti
all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio promozionato.
E' data facolta' al soggetto promotore di provvedere alla prestazione
di una cauzione diversamente calcolata qualora, per la natura della
manifestazione, egli non sia in grado di predeterminare in assoluto
il numero o il valore dei premi posti in palio (es. vincita del
carrello della spesa).
In questo caso la cauzione dovuta sara' ragguagliata al valore piu'
prossimo al reale, calcolato sulla base di elementi contabili
rilevati da precedenti analoghe iniziative o da dati storici in
proprio possesso (nell'esempio: valore medio del carrello);
considerazioni, queste ultime, che andranno esplicitate nel
regolamento della manifestazione.
La cauzione potra' prestarsi mediante deposito in denaro o in titoli
di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di Borsa, presso la
Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio
(provincia ove ha la sede amministrativa la ditta o la residenza il
soggetto delegato) avente come beneficiario il Ministero delle
attivita' produttive - DGAMTC - Ufficio B4- per concorso/operazione a
premio denominata "................".
In alternativa, la garanzia potra' consistere in una fideiussione
bancaria o assicurativa in bollo di un importo determinato secondo le
percentuali su descritte e corrispondente al valore dei premi
promessi, recante la sottoscrizione, debitamente autenticata, del
fideiussore.
E' prassi ricorrente che la ditta promotrice provveda alla
costituzione e alla prestazione di una cauzione di valore anche di
gran lunga superiore a quello dei premi promessi con la
manifestazione oggetto della comunicazione qualora la stessa preveda
di effettuare, in un predeterminato arco di tempo, ulteriori
iniziative promozionali.
Si e' in presenza, nel caso, della c.d. "cauzione cumulativa "cui
verranno imputati, in diminuzione e fino alla sua concorrenza,
l'ammontare degli importi che dovranno garantire le future
manifestazioni .
Ove per effetto delle iniziative promosse, la cauzione in parola
dovesse risultare totalmente assorbita e per nessuna di esse sia
intervenuto lo svincolo per scadenza naturale o per provvedimento
amministrativo, si rendera' necessario il suo rinnovo.
In pratica, anche in base alla nuova disciplina, permane la
possibilita' per i promotori di piu' manifestazioni di utilizzare un'
unica cauzione cui imputare, con il metodo cosiddetto a scalare, gli
importi dei montepremi relativi a diversi concorsi ed operazioni a
premio.
Nel caso non infrequente in cui, nel corso della manifestazione, per
una serie di motivi che attengono alla strategia commerciale, al
positivo andamento dell'iniziativa o ad altre circostanze non
prevedibili, la ditta promotrice proceda ad ampliare il periodo dello
svolgimento della manifestazione od anche la platea dei destinatari
e, conseguentemente, il numero dei premi posti in
palio, modificando cosi' il regolamento dell'iniziativa, sara'
necessario provvedere al ricalcolo ed alla integrazione della
cauzione, nelle misure e con le modalita' sopradescritte.
L'importo della cauzione verra' restituito alla ditta interessata o
al soggetto delegato, ovvero la fideiussione sara' svincolata, entro
il termine di un anno dalla conclusione della manifestazione, o,
ancor prima, per i soli concorsi, trascorsi centoottanta giorni dalla
data di trasmissione al Ministero delle attivita' produttive del
processo verbale da cui risulti la regolare chiusura della
manifestazione.
Lo svincolo del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria o
assicurativa verra' disposto dall'ufficio ministeriale competente.
Qualora, invece, dagli atti redatti dal notaio o dal funzionario
camerale, per i concorsi, o in seguito a denunce o accertamenti
d'ufficio, per le operazioni, dovesse evidenziarsi un inadempimento
nella consegna dei premi, l'Ufficio ministeriale competente
procedera', con
provvedimento dirigenziale, ad incamerare l'importo, totale o
parziale, del deposito cauzionale o ad escutere la fideiussione.
9.6 L'assegnazione, la consegna e l'eventuale devoluzione dei premi
La promessa al pubblico contiene l'obbligazione di conferire il
premio entro il termine finale, se trattasi di concorso a premio, o
al compimento della prestazione richiesta, se trattasi di operazione
a premio.
Il Regolamento disciplina in modo particolare, all'articolo 9, la
fase di assegnazione dei premi ai vincitori dei concorsi a premi.
Esso dispone, infatti, che l'individuazione dei vincitori avvenga
sempre attraverso l'intervento del notaio o del funzionario camerale
competente per territorio, liberamente scelti dal promotore. In
relazione a cio' saranno, pertanto, gli stessi a definire di volta in
volta i tempi e modi del loro intervento in occasione di assegnazione
di premi per esempio mediante estrazione, da urna o con sistemi e
congegni meccanici o elettronici, dei titoli di partecipazione;
ovvero, durante il lavoro di commissioni, giurie od altro, quando
l'assegnazione dei premi sia fatta dipendere da valutazioni o giudizi
che attengono all'abilita' del partecipante.
Tuttavia, qualora particolari conoscenze tecniche siano alla base del
congegno utilizzato per l'assegnazione dei premi il suddetto articolo
9, ai fini dell'accertamento del rispetto del pubblico affidamento,
dispone che un esperto qualificato, renda una apposita perizia che
dovra' specificare le caratteristiche del sistema o del congegno
meccanico, elettrico o elettronico adoperato, la sua non
manomettibilita' e l'assoluta casualita' nell'attribuzione del
premio.
Il promotore di iniziative pubblicitarie puo' liberamente scegliere,
per l'attribuzione dei premi, il meccanismo piu' rispondente alle
esigenze della manifestazione.
In presenza, inoltre, di modalita' di assegnazione di premi
attraverso il sistema del rinvenimento immediato dello stesso
mediante abrasione, cancellatura, strappo, ecc., sul titolo di
partecipazione, sara' necessario che il promotore, preliminarmente
allo svolgimento del concorso, rediga una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio dalla quale risulti il numero totale delle schede
predisposte, il numero di quelle vincenti e non vincenti, il loro
mescolamento e l'avvenuto inserimento di tutte le schede vincenti.
Ai fini della determinazione del periodo massimo entro cui e'
consentito al partecipante richiedere il premio, va tenuta ben
presente la disposizione di cui all'articolo 1 del Regolamento che
ricomprende nel periodo di durata massima della manifestazione (un
anno per i concorsi, cinque anni per le operazioni) anche il tempo
entro cui il premio, oltre che essere assegnato attraverso
l'individuazione del vincitore, va richiesto (e' il caso in cui la
consegna del premio, vinto con rinvenimento immediato sul titolo di
partecipazione, non sia avvenuta contestualmente).
Il premio va consegnato all'avente diritto entro il termine massimo
di sei mesi dalla conclusione della manifestazione che, come
chiaramente indicato nel regolamento della manifestazione, coincide
con la data entro cui il premio e' assegnato o puo' essere richiesto.
Il regolamento della manifestazione potra' prevedere tempi di
consegna inferiori al periodo massimo come sopra specificato; cio'
consentira' ai promotori di dedicare alla partecipazione e, quindi,
alla promozione del bene o del servizio un periodo di tempo maggiore.
Nell'ipotesi in cui vengano previsti tempi ridotti per la consegna
dei premi e cause di diversa natura non consentano di tener fede alla
promessa, il promotore e' obbligato a portare a conoscenza dei
destinatari dei premi, con lettera raccomandata, i motivi che hanno
determinato il ritardo.
Il premio che andra' consegnato dovra' corrispondere per natura e
valore a quello indicato nel regolamento della manifestazione o nelle
eventuali sue modifiche.
E' consentita una consegna diversa da quella indicata solo quando il
destinatario, durante lo svolgimento della manifestazione, ne sia
stato preventivamente e tempestivamente informato con le stesse forme
e modalita' di comunicazione o quando, anche al termine della stessa
manifestazione, non sia possibile tener fede alla primitiva promessa
per colpa non imputabile o per impossibilita' sopravvenuta.
In questo caso, a tutela della fede pubblica, il promotore dovra'
garantire l'offerta dei premi a tutti i beneficiari dell'offerta
promozionale, prevedendo premi sostitutivi consistenti in beni o
servizi, possibilmente, della stessa natura di quelli promessi ma
necessariamente per lo meno dello stesso valore.
Il promotore dovra' essere in possesso di documentazione comprovante
la consegna del premio, la quale potra' essere, a scelta del
promotore, di natura diversa a secondo della tipologia della
manifestazione.
Per i premi di maggior valore e per quelli assegnati in seguito ad
estrazioni, valutazioni di giurie o commissioni o ad altri sistemi
meccanici, elettrici od elettronici ecc., il promotore, secondo una
consolidata prassi, potra' eventualmente richiedere al vincitore il
rilascio di una dichiarazione liberatoria.
Passando a trattare la fase della eventuale devoluzione dei premi
alle Onlus, prevista dall'articolo 10, comma 5, del Regolamento, si
osserva che costituisce il momento finale, unitamente a quello
dell'effettiva consegna dei premi a vincitori, del concorso a premio.
Essa va effettuata nel caso in cui, per i soli concorsi, per
qualsiasi motivo, la vincita del premio non e' stata aggiudicata
ovvero quando i premi assegnati non sono stati richiesti dagli aventi
diritto. I premi espressamente rifiutati dai vincitori potranno
invece rimanere nella disponibilita' del promotore.
Decorso il termine di sei mesi dalla conclusione del concorso o dalla
data di richiesta dei premi, o un termine inferiore se previsto, e
verificatasi la condizione di cui sopra, i premi saranno messi a
disposizione di una o piu' delle Onlus beneficiarie indicate nella
comunicazione al Ministero e nel regolamento del concorso.
L'adempimento della devoluzione si intendera' assolto in presenza di
un'offerta formale da parte del soggetto promotore ed una altrettanto
formale accettazione da parte della organizzazione beneficiaria dei
premi.
Ne consegue che, concorrendo anche le altre condizioni, potra'
procedersi alla redazione del verbale di chiusura anche in assenza
del ritiro materiale dei premi da parte della Onlus beneficiaria, per
espressa scelta di quest'ultima.
Per quanto riguarda l'individuazione delle Onlus operanti ai sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, cosi' come
prescrive la norma del Regolamento, si segnala che eventuali notizie
ed informazioni potranno essere richieste all'"Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale", istituita
dall'articolo 3 della legge 662 del 1996, o alle Amministrazioni
competenti in relazione ai settori di attivita' verso i quali si
intende devolvere i premi.
10. Attivita' di vigilanza, violazioni e sanzioni
Il sistema "sanzionatorio" previsto dal Regolamento, a tutela del
corretto svolgimento delle manifestazioni a premio e del connesso
interesse dei soggetti che a queste partecipano, e' disciplinato
dall'articolo 8, comma 2, e nel successivo articolo 12, comma 2, del
Regolamento stesso, nel rispetto dei vincoli sanciti dalla Legge 24
novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" e
contenente la disciplina delle sanzioni amministrative, aventi anche
il fine di assicurare un clima di garanzia ed imparzialita' a favore
del presunto trasgressore.
L'articolo 12 sopra citato delinea inoltre l'aspetto "procedurale"
dell'attivita' di controllo. Il soggetto titolare del potere
sanzionatorio e' il Ministero delle attivita' produttive cui compete
il controllo su tutte le manifestazioni a premio (sia che si tratti
di "concorsi" che di "operazioni").
La norma indica infatti le modalita' di attivazione del controllo
ministeriale: d'ufficio (ma, e' subito precisato "a campione",
perche' un intervento generalizzato sarebbe oltremodo oneroso, per
non dire proibitivo) o su segnalazione di soggetti interessati.
In merito all'aspetto procedurale concernente l'applicazione delle
sanzioni occorre, innanzitutto, porre l'attenzione a quelle
"automatiche", nel senso che non hanno bisogno di una apposita
istruttoria, essendo correlate ad un semplice comportamento omissivo
da parte dei promotori.
Trattasi delle sanzioni connesse alla mancata preventiva
comunicazione dell'intenzione dei promotori di svolgere un concorso a
premio, comunicazione che va effettuata attraverso la compilazione e
la trasmissione dell'apposito modulo predisposto dal Ministero,
accompagnata dall'invio del regolamento del concorso e della
documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione,
nonche' della mancata notifica al Ministero delle eventuali
successive modifiche del suddetto regolamento.
Va sottolineato come la violazione dei predetti obblighi da parte
dei promotori non rende il concorso, di per se', "vietato" (si veda
la lett. e) del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento) per cui non va
seguita, per l'irrogazione della relativa sanzione, la procedura
prevista, per le manifestazioni (preventivamente) vietate,
dall'articolo 12, comma 2, del Regolamento.
Le sanzioni per le mancate comunicazioni di cui sopra (e che, si
ribadisce, concernono i soli "concorsi") sono fissate dall'ultima
parte del comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento: sono quelle
previste dall'art. 124, commi 2 e 3 del R.D.L. n. 1933 del 1938, e
successive modifiche, e presentano esclusivamente carattere
pecuniario, vale a dire pene amministrative in cui la gradualita'
concretamente irrogata varia in rapporto alla gravita' dell'illecito.
Naturalmente, per poter accertare le violazioni di cui sopra occorre
che il Ministero venga a conoscenza dell'effettuazione di un concorso
o della modifica del relativo regolamento non debitamente comunicati.
La sanzione di cui sopra e' irrogata con ordinanza-ingiunzione del
competente Ufficio del Ministero delle attivita' produttive e' sara'
soggetta alle normali impugnative.
Diverse sono le sanzioni per le manifestazioni a premio (d'ogni
genere, sia che trattasi di "concorsi" che di "operazioni") "vietate"
ai sensi dell'art. 8 del Regolamento e diverse sono anche le loro
modalita' di irrogazione, essendo prevista, in proposito, una
apposita procedura.
L'articolo 12, comma 2, del Regolamento, invero, istituisce un
contraddittorio tra il Ministero delle attivita' produttive ed i
promotori di una manifestazione a premio che appaia in contrasto con
il disposto del comma 1 dell'articolo 8 del Regolamento.
L'organo di vigilanza, ricevuta una segnalazione o accertato in sede
di controllo a campione o in sede di comunicazione (per i concorsi)
che una determinata (denunciata o gia' in corso) manifestazione a
premio viola (almeno in via preventiva) i divieti imposti dal citato
articolo 8 del Regolamento, segnala al soggetto promotore la presunta
violazione assegnandogli il termine di 15 giorni per produrre le
proprie controdeduzioni (termine che, ovviamente, decorre dal
ricevimento dell'atto ministeriale).
La contestazione svolge un ruolo peculiare che si concretizza nella
qualificazione dei fatti accertati in termini di illecito, pertanto,
solo in conseguenza di essa i presunti trasgressori sanno con
certezza che su di loro "pesa" la responsabilita' di un dato illecito
amministrativo, e solo tramite di essa gli stessi potranno
organizzare la loro strategia difensiva.
La segnalazione con il connesso invito a controdedurre, poiche' fa
scattare anche il dies a quo dell'altro termine, quello fissato per
l'adozione del provvedimento ministeriale (che dovra' avvenire al
massimo entro sessanta giorni dalla predetta richiesta), e' inviata
con raccomandata A.R., con telegramma o altra modalita' che renda
certa la data del ricevimento, da parte del soggetto promotore, della
segnalazione stessa.
Trascorso il suddetto termine, senza che siano pervenute
controdeduzioni da parte del promotore o, se queste sono state
presentate, dopo averle esaminate, il Ministero, se ravvisa la
sussistenza di una o piu' violazioni ai sensi dell'articolo 8 del
Regolamento, da un lato provvede ad irrogare la sanzione
amministrativa (pecuniaria) prevista dall'art. 124, comma 1, del
R.D.L. n. 1933 del 1938 e successive modifiche, dall'altro ordina
l'immediata cessazione della manifestazione.
L'ingiunzione e' un vero e proprio provvedimento sanzionatorio nei
cui confronti e' ammessa la tutela giurisdizionale.
Il provvedimento ha la forma del "decreto motivato" da notificare
immediatamente al soggetto promotore e contro il quale sono
esperibili i normali mezzi di impugnativa.
L'importo della sanzione pecuniaria di cui trattasi e' modulato in
forma crescente (da una a tre volte l'ammontare dell'IVA, con un
minimo di 2.582,28 euro) proprio per graduare, nei singoli casi,
l'entita' della sanzione in relazione alla natura ed alla gravita'
della violazione commessa.
Corre l'obbligo di evidenziare che per l'aspetto esecutivo deve
farsi rinvio alle disposizioni di cui alla Legge 689 del 1981.
Ma la stessa disposizione prevede anche una sanzione accessoria per
il promotore di una manifestazione (riconosciuta) vietata: la
pubblicazione, a sue spese, dell'avvenuto svolgimento della
manifestazione vietata.
Trattasi di una sanzione prevista anche in altri campi (e della
quale, ad esempio, fa uso l'Antitrust in sede di giudizi in materia
di pubblicita' ingannevole, oltre che il giudice ordinario in molte
fattispecie) e che nel nostro caso adempie ad una duplice funzione:
far conoscere il
provvedimento ministeriale a tutti i possibili interessati ed evitare
che la manifestazione continui a produrre effetti.
La norma attribuisce al Ministero anche il compito di individuare il
mezzo di informazione caso per caso piu' adeguato allo scopo. Al
riguardo, potra' prevedersi la pubblicazione (integralmente o per
estratto) del provvedimento sanzionatorio su uno o piu' quotidiani a
diffusione nazionale e/o su una determinata stampa periodica e/o
attraverso altri mezzi di informazione (televisione, radio, internet,
posta, stampati, etc.).
Nella scelta del mezzo di diffusione della sanzione accessoria, il
Ministero terra' conto del criterio di proporzionalita' in relazione
alla gravita' della violazione e del principio dell'equivalenza
rispetto ai mezzi pubblicitari impiegati ed al livello di diffusione
della manifestazione.
A fini meramente esemplificativi si riportano nel seguente
specchietto le violazioni e le relative sanzioni cosi' come previste
dalle vigenti norme.
Violazioni e sanzioni
(art. 124 R.D.L. 19/10/1938, n. 1933 modificato dall'art. 19, comma
5, lett. b), della Legge 27/12/1997, n. 449)
=====================================================================
Violazioni | Sanzione
=====================================================================
|* da una a tre volte l'ammontare
|dell'IVA dovuta per un importo
* effettuazione di manifestazioni |comunque non inferiore a
vietate |€2.582,28.
---------------------------------------------------------------------
|Pubblicazione, a spese del
|promotore, attraverso i mezzi di
|comunicazione individuati dal
|Ministero, dell'avvenuto
|svolgimento della manifestazione
|vietata
---------------------------------------------------------------------
* continuazione della |
manifestazione quando ne e' |
vietato lo svolgimento |* sanzione precedente raddoppiata
---------------------------------------------------------------------
* effettuazione di concorsi a |
premio senza invio della |
comunicazione o comunicazione |
priva del regolamento o della |
documentazione comprovante |
l'avvenuto versamento della |
cauzione |* da € 2.065,83 a € 10.329,14
---------------------------------------------------------------------
* comunicazione inviata |
successivamente all'inizio della |
manifestazione, ma prima della |
constatazione di eventuali |riduzione al 50% della sanzione
violazioni |prevista
---------------------------------------------------------------------
* effettuazione del concorso con |
modalita' difformi da quelle |
indicate nella comunicazione e nel|
regolamento ad esso allegato |* da € 1.032,91 a € 5.164,57
11. La modulistica
Gli schemi di moduli predisposti dal Ministero, in attuazione di
quanto previsto dal Regolamento, allegati alla presente circolare,
sono i seguenti:
PREMA CO/1 - Comunicazione di svolgimento di concorso a premi (art.
10 Reg.)
Tale modello dovra' essere utilizzato, dal soggetto interessato, per
comunicare al Ministero lo svolgimento di un concorso e per eventuali
successive variazioni.
Il modello PREMA CO/1 e' composto dalle seguenti sezioni:
Sezione I - contenente i dati relativi ai soggetti promotori (ditta
promotrice, ditte associate);
Sezione II - contenente i dati relativi al concorso (denominazione,
destinatari etc);
Sezione III - contenente notizie relative alla devoluzione dei premi
(Onlus beneficiarie);
Sezione IV - contenente notizie relative alla cauzione e ad altri
adempimenti.
Per alcuni quadri, qualora lo spazio disponibile nel modello non sia
sufficiente per i dati che e' necessario inserire , sono previsti dei
modelli intercalari.
In occasione della prima comunicazione di apertura di concorso al
modello PREMA CO/1 dovranno obbligatoriamente essere inviati il
"Regolamento del Concorso" e, anche separatamente, la documentazione
in originale comprovante l'avvenuto versamento della cauzione.
Nell'ultima sezione del modello e' inoltre previsto che possano
essere elencati ulteriori allegati ritenuti necessari dal soggetto.
CO/PV - processo verbale di chiusura di concorso a premi (art. 9
comma 4 Reg.)
Per il verbale di chiusura e' stato predisposto uno schema di massima
riportante i principali adempimenti da svolgere durante tale fase
della manifestazione e redatto dal notaio o dal funzionario camerale,
con cui viene certificata la chiusura del concorso.
Compilata la parte preliminare con la formula di rito, si procedera'
ad elencare la natura, il valore ed il numero dei premi conferiti
che, evidentemente, dovranno trovare rispondenza con quelli indicati
nel regolamento della manifestazione e nella comunicazione o nelle
eventuali sue modifiche.
Nel verbale si dara' poi riscontro dell'effettuazione di una serie
di adempimenti, ove previsti.
In particolare:
- della perizia di cui all'art.9 comma 1 del Regolamento resa da
esperti in particolari
discipline tecniche dalla quale si evinca la garanzia che lo
specifico sistema o meccanismo utilizzato assicuri l'assoluta
casualita' nell'assegnazione del premio e non sia in alcun modo
manomettibile;
- dell'elenco dei vincitori risultante dai verbali di assegnazione
dei premi;
- della prestazione di una cauzione commisurata all'effettivo valore
dei premi promessi;
- dell'autenticita' delle firme apposte dai rappresentanti delle
aziende promotrici del concorso a premi in ordine all'effettiva
consegna dei premi ai vincitori o della devoluzione o messa a
disposizione di quelli non richiesti o non assegnati alla Onlus
indicata nel regolamento della manifestazione;
- della dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi
del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445 e relativa all'inserimento dei
titoli vincenti e non vincenti.
Le anomalie riscontrate, che nel processo verbale andranno solo
evidenziate, dovranno formare oggetto di apposito documento da
allegare ad esso.
Il verbale di chiusura della manifestazione, redatto in ogni sua
parte, dovra' essere trasmesso, unitamente al Modello CO/2, a cura di
uno dei sottoscrittori, al Ministero delle attivita' produttive -
Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei
Consumatori- Ufficio B4.
La documentazione verificata in sede di verbale di chiusura (come ad
esempio la perizia, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
l'elenco nominativo dei vincitori, ecc.), non andra' allegata al
verbale medesimo, ma conservata presso la ditta promotrice, o il
soggetto da essa delegato, ovvero presso uno dei due pubblici
ufficiali per i successivi eventuali controlli.
Come da prassi le schede o altri documenti di partecipazione
potranno essere conservati a cura della ditta promotrice o del
soggetto delegato.
PREMA CO/2 - scheda informativa allegata a verbale di chiusura di
concorso a premi (art. 9 comma 4 Reg.).
Tale modello dovra' essere utilizzato al momento della "chiusura"
della manifestazione e allegato al predetto verbale al fine di
raccogliere in un unico documento, da inviare al Ministero in formato
normalizzato, i dati piu' importanti di tale fase.
Il modello PREMA CO/2 e' composto dalle seguenti sezioni:
Sezione I - contenente i dati identificativi del concorso;
Sezione II - contenente i dati relativi ai soggetti promotori;
Sezione III - contenente notizie relative ai premi (premi consegnati,
non ritirati o non assegnati, ONLUS beneficiarie etc);
Sezione IV - contenente il quadro con gli adempimenti formali.
Per alcuni quadri, qualora lo spazio disponibile nel modello non sia
sufficiente per i dati che e' necessario inserire, sono previsti dei
modelli intercalari.
Va ricordato che l'articolo 9 del Regolamento prescrive che ogni fase
dell'assegnazione dei premi va effettuata alla presenza del notaio o
del funzionario camerale. E' evidente, pertanto, che ogni qualvolta,
in un concorso a premi, si proceda all'individuazione dei vincitori
ed
all'assegnazione dei premi sara' necessario redigere un processo
verbale che ne certifichi l'avvenuto svolgimento.
Essendo molteplici le fattispecie e le modalita' per attribuire i
premi in palio, la verbalizzazione delle operazioni svolte e l'elenco
dei vincitori potranno essere redatte nella forma e nei modi che si
riterranno piu' opportuni, nel rispetto degli adempimenti previsti e
disciplinati dal Regolamento.
Poiche', inoltre, diversi potranno essere i soggetti che intervengono
in tali fasi operative dei concorsi, i verbali e gli atti relativi a
fasi intermedi o precedenti la chiusura finale saranno conservati
presso la sede della ditta promotrice per essere acquisiti e
verificati in sede di processo verbale di chiusura o di successivo
controllo.
Accanto alla modulistica cosi' formulata, espressamente prevista e
disciplinata dal regolamento, e' stato predisposto il seguente
modello:
PREMA OP/1 - Comunicazione di cauzione prestata per operazioni a
premio
Questo modello e' da utilizzare, in caso di svolgimento di operazioni
a premio, per anticipare, possibilmente tramite posta elettronica, al
Ministero le notizie relative alla prestazione della cauzione
stabilita nella misura del 20% del montepremi.
Il modello PREMA OP/1 e' composto dalle seguenti sezioni:
Sezione I - contenente i dati relativi al soggetto promotore;
Sezione II - contenente i dati relativi all'operazione;
Sezione III - contenente notizie relative alla cauzione.
Per il quadro relativo ai dati della cauzione, qualora lo spazio
disponibile nel modello non sia sufficiente per i dati che e'
necessario inserire, e' previsto un modello intercalare.
Tutto cio' al fine di porre l'ufficio competente in condizione di
conoscere, in tempi relativamente brevi, l'avvenuta prestazione di
cauzione e il relativo importo accreditato a proprio favore presso le
Tesorerie provinciali dello Stato o garantito presso gli istituti
bancari o assicurativi fideiussori, i suoi eventuali successivi
adeguamenti ed il termine di scadenza.
Analogamente a quanto previsto per i concorsi, successivamente si
dovra' comunque far recapitare al Ministero l'atto di costituzione
della cauzione o la quietanza in originale del deposito.
Solo quest'ultimi documenti in originale sono infatti utilizzabili ai
fini dello svincolo e quindi verranno restituiti al promotore al
termine della manifestazione.
*******
La modulistica sopra descritta e le relative istruzioni per la
compilazione verranno rese disponibili sul sito Internet del
Ministero delle attivita' produttive all'indirizzo
www.minindustria.it/dgatm/dgatm.htm.
I file contenenti i modelli PREMA CO/1, CO/2 e OP/1 saranno resi
disponibili in formato XLS. Questi potranno essere compilati mediante
il software Microsoft Excel (ver. 97 o successiva) e, tramite lo
stesso software, stampati per essere firmati dal soggetto
responsabile.
Gli stessi moduli saranno resi inoltre disponibili in formato PDF,
visualizzabili e stampabili tramite il "viewer" Acrobat Reader 4.0.
Il file contenente lo schema di processo verbale (CO/PV) sara' reso
disponibile in formato DOC (Word) e RTF in modo da essere editabile
con i piu' diffusi text editor quale traccia per la redazione del
verbale.
12. Le modalita' di invio delle comunicazioni al Ministero delle
attivita' produttive
Anche al fine di rendere piu' rapidi e semplici i rapporti tra i
promotori delle manifestazioni a premio e l'Ufficio B4 della DGAMTC,
che dovra' verificare il corretto rispetto degli adempimenti
amministrativi da parte dei promotori, e' opportuno che il Ministero
acquisisca in modo piu' automatico possibile i dati relativi alle
comunicazioni prescritte dagli articoli 9 e 10 del Regolamento e al
modello informativo sulle cauzioni prestate per le operazioni a
premio.
Per questo motivo appare preferibile l'invio dei moduli (CO/1, CO/PV,
CO/2 e OP/1) compilati tramite posta elettronica o, in caso di
impossibilita', mediante spedizione postale, allegando pero', in
quest'ultimo caso, al modulo cartaceo anche, ovviamente se possibile,
un floppy disk contenente il relativo file in formato xls.
Di seguito sono descritte le modalita' di trasmissione.
1) Se l'operatore che deve trasmettere al Ministero una comunicazione
con l'impiego di uno dei tre suddetti moduli e' munito di smart card
per la sottoscrizione dei documenti, rilasciata da un ente
certificatore, potra' utilizzare la firma digitale.
In questo caso il file contenente il modulo, debitamente compilato,
firmato digitalmente, potra' essere inviato tramite e-mail o adeguato
supporto. In mancanza, attualmente, di una specifica funzionalita'
che garantisca l'effettiva ricezione della e-mail, relativa al
documento, tramite INTERNET, all'atto dell'invio del titolo originale
della cauzione, occorrera' indicare anche la data di trasmissione del
file relativo alla comunicazione, firmato digitalmente. Nel caso dei
concorsi a premio, il regolamento della manifestazione, anch'esso su
file in formato elettronico (non sono richieste specifiche
particolari), va unito al modulo CO/1.
2) Se diversamente l'operatore non e' munito di smart card per la
sottoscrizione dei documenti, il file contenente il modulo compilato
dovra' essere stampato e sottoscritto per l'invio in posta ordinaria
insieme al documento originale attestante la costituzione della
cauzione prima dell'inizio del concorso. In questo caso e'
preferibile che lo stesso file in formato elettronico venga
anticipato per mezzo di e-mail e successivamente spedito anche su
adeguato supporto. E' consigliabile seguire la stesse modalita' anche
per l'invio, su file in formato libero, del regolamento riguardante i
concorsi a premio.
3) Per lo svolgimento di un concorso od operazione a premio, il
promotore successivamente all'invio elettronico dei rispettivi moduli
CO/1 e OP/1, e comunque prima dell'inizio della manifestazione,
dovra' trasmettere il documento originale attestante la prestazione
della cauzione.
Questa e' al momento l'unica fase del procedimento amministrativo per
cui non e' possibile fare a meno della documentazione cartacea.
4) Successivamente al ricevimento delle comunicazioni dei soggetti
promotori (modelli PREMA OP/1 e CO/1) l'Ufficio B4 " Manifestazioni a
premio", provvedera' a comunicare agli stessi gli estremi di un
codice identificativo relativo alla manifestazione oggetto della
comunicazione. Per qualsiasi modifica alla prima comunicazione,
nonche' nella compilazione del processo verbale di chiusura, i
promotori dovranno pertanto fare riferimento a tale codice
identificativo.
5) Ai fini delle spedizioni suddette devono essere utilizzati i
seguenti indirizzi:
- e-mail:
m.premio@minindustria.it
- posta ordinaria:
Ministero delle attivita' produttive
DGAMTC
Ufficio B4 - Manifestazioni a premio
Via Molise, 2 00187 ROMA
La presente circolare verra' inviata alla Gazzetta Ufficiale per la
pubblicazione e sara' diffusa anche attraverso il sito internet del
Ministero (www.minindustria.it).
Roma, 28 marzo 2002
IL Ministro: MARZANO
Allegato 1
----> Vedere Modello <----
Allegato 2
----> Vedere Modello <----
Allegato 3
----> Vedere Modello <----
Allegato 4
----> Vedere Modello <----
Allegato 5 Ministero delle Attivita' Produttive * Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI (C.M. no 1/AMTC del 28 marzo 2002): * PREMA CO/1: comunicazione di concorso a premio * CO/PV: verbale di chiusura del concorso a premio * PREMA CO/2: allegato del verbale di chiusura del concorso a premio * PREMA OP/1: comunicazione di operazione a premio Indice 1. Introduzione 1.1 Aspetti generali 1.2 Caratteristiche dei modelli 2. Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali 2.1 Dati personali. 2.2 Dati sensibili 2.3 Modalita' del trattamento 2.4 Titolari del trattamento 2.5 Diritti dell'interessato 2.6 Consenso 3. Il modello PREMA CO/1 3.1 Quando si utilizza il modello PREMA CO/1 3.2 Come si compila 3.3 Modalita' di invio 3.4 Termini di presentazione 3.5 Come si compilano i quadri del modello CO/1 3.5.1 Compilazione del frontespizio. 3.5.2 Quadro A - Ditta Promotrice 3.5.3 Quadro B - Ditta Associata 3.5.4 Quadro C - Rappresentante Fiscale 3.5.5 Quadro D - Soggetto Delegato 3.5.6 Quadro E - Concorso 3.5.7 Quadro F - Premi 3.5.8 Quadro G - Modalita' d'assegnazione 3.5.9 Quadro H - ONLUS Beneficiaria 3.5.10 Quadro I - Cauzione 3.5.11 Quadro L - Pubblicita' e diffusione del regolamento 3.5.12 Quadro M - Facolta' di rivalsa 3.5.13 Allegati 3.5.14 Int/B - Intercalare Ditte associate 3.5.15 Int/F - Intercalare Elenco premi 3.5.16 Int/H - Intercalare ONLUS beneficiarie 3.5.17 Int/I - Intercalare Cauzioni 4. Il modello CO/PV 4.1 Quando si utilizza il modello CO/PV 4.2 Come si compila 4.3 Modalita' di invio 4.4 Termini di presentazione 4.5 Come si compilano le parti del modello CO/PV 5. Il modello PREMA CO/2 5.1 Quando si utilizza il modello PREMA CO/2 5.2 Come si compila 5.3 Modalita' di invio 5.4 Termini di presentazione 5.5 Come si compilano i quadri del modello CO/2 5.5.1 Quadro A - Concorso 5.5.2 Quadro B - Ditta Promotrice 5.5.3Quadro C - Rappresentante dell'impresa alle operazioni di chiusura 5.5.4 Quadro D - Premi consegnati 5.5.5 Quadro E - Premi non richiesti e/o non assegnati 5.5.6 Quadro F - Premi rifiutati 5.5.7 Quadro G - Notaio o Funzionario 5.5.8 Int/D - Intercalare premi consegnati 5.5.9 Int/E - Intercalare premi non richiesti e/o non assegnati 6. Il modello PREMA OP/1 6.1 Quando si utilizza il modello PREMA OP/1 6.2 Come si compila 6.3 Modalita' di invio 6.4 Termini di presentazione 6.5 Come si compilano i quadri del modello OP/1 6.5.1 Compilazione del frontespizio. 6.5.2 Quadro A - Ditta Promotrice 6.5.3 Quadro B - Rappresentante Fiscale 6.5.4 Quadro C - Soggetto Delegato 6.5.5 Quadro D - Operazione a Premi 6.5.6 Quadro E - Cauzione 6.5.7 Allegati 6.5.8 Int/E - Intercalare cauzioni 1. Introduzione 1.1 Aspetti generali Il D.P.R. 430 del 26/10/2001 che disciplina la materia delle manifestazioni a premio, agli articoli 9 e 10 prevede l'obbligo, a carico dei promotori di iniziative commerciali, di particolari adempimenti di natura amministrativa, (cui vengono, peraltro, collegate apposite sanzioni) assolvibili mediante l'esclusivo utilizzo di modulistica appositamente predisposta dal Ministero delle Attivita' produttive (MAP). In particolare, i modelli in questione riguardano: - la comunicazione di svolgimento dei concorso a premio (mod. PREMA CO/1); - il verbale di chiusura del concorso a premio (mod. CO/PV) - la scheda informativa allegata al verbale di chiusura del concorso a premio CO/PV (mod. PREMA CO/2); - la comunicazione di prestazione della cauzione per le operazioni a premio (mod. PREMA OP/1). I predetti modelli sono allegati alla circolare n. 1/AMTC emanata dal Ministero delle Attivita' produttive in data 28 marzo 2002. Nella circolare viene illustrata la nuova disciplina relativa alle Manifestazioni a premio (D.P.R. 430/2001) e fornite istruzioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei soggetti promotori. Viene inoltre definito l'ambito di utilizzo dei predetti modelli e le modalita' per la loro trasmissione. Al fine di consentire un uniforme comportamento nella redazione e nella trasmissione dei modelli, si forniscono di seguito dettagliate istruzioni per i modelli PREMA CO/1, CO/PV, PREMA CO/2 e PREMA OP/1. Nel presente documento, ove non esplicitamente indicato, le citazioni normative si intendono riferite al D.P.R. 430 del 26/10/2001. 1.2 Caratteristiche dei modelli I modelli PREMA CO/1, PREMA OP/1 e PREMA CO/2 sono disponibili nelle seguenti modalita': * formato elettronico "pdf": visualizzabile e stampabile tramite il "viewer" Acrobat Reader 4.0, reperibile al sito www.minindustria.it * formato elettronico "xls": compilabile mediante il software applicativo Microsoft Excel (ver. 97 o successive), reperibile al sito www.minindustria.it e tramite lo stesso software, stampabile per essere firmato dal soggetto responsabile . * formato cartaceo disponibile sulla Gazzetta Ufficiale. La compilazione dei suddetti modelli puo' effettuarsi: * manualmente: utilizzando esclusivamente le stampe dei modelli formato "pdf" o copia di quelli pubblicati in Gazzetta Ufficiale. * tramite personal computer: utilizzando i modelli formato "xls". L'uso di questo formato nella compilazione dei modelli prevede, successivamente all'inserimento dei dati, la fase di convalida di ogni singolo foglio e quella di consolidamento di tutti i dati. Ogni stampa prodotta prima della fase di consolidamento riporta automaticamente la dicitura provvisoria, mentre quella prodotta dopo la fase di consolidamento riporta un codice identificativo (xxxxxxxxxxxxxxxxx). Il MAP non accettera' comunicazioni effettuate con modelli riportanti la dicitura provvisoria; assicurarsi, quindi, di aver consolidato i dati prima di far pervenire la comunicazione al MAP. Il modello CO/PV e' disponibile nelle seguenti modalita': * formato elettronico "pdf": visualizzabile e stampabile tramite il "viewer" Acrobat Reader 4.0. * formati elettronici "doc" e "rtf" compilabili mediante il software applicativo Microsoft Word (ver. 97 o successiva) o tramite altri word processor e, per mezzo dello stesso software, stampabili per essere firmati dai soggetti interessati. * formato cartaceo (disponibile sulla Gazzetta Ufficiale). 2. Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali La legge n.675 del 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Qui di seguito viene illustrato l'utilizzo dei dati contenuti nelle diverse comunicazioni necessarie a promuovere le manifestazioni a premio (Mod. PREMA CO/1- Comunicazione di svolgimento di concorso a premio; Mod. CO/PV Verbale di chiusura del concorso a premio; Mod. PREMA CO/2 - Scheda informativa allegata a verbale di chiusura di concorso a premio; Mod. PREMA OP/1- Comunicazione di cauzione prestata per operazioni a premio). 2.1 Dati personali. Il Ministero delle Attivita' produttive - Direzione Generale per L'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori, informa, anche per conto degli altri soggetti a cio' tenuti, che nei suddetti modelli sono presenti dati personali che verranno trattati dallo stesso e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Notai, Camere di Commercio, Banche, Societa' di assicurazione) per le finalita' di vigilanza, controllo, accertamento. I dati in possesso del Ministero delle Attivita' produttive potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici (Comuni, Uffici Territoriali di Governo, ecc.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La maggior parte dei dati richiesti nelle comunicazioni quali quelli relativi al soggetto (ditta promotrice, ditta associata, soggetto delegato), o quelli necessari per l'individuazione del concorso (i premi, le modalita' di assegnazione, le garanzie e gli adempimenti, la sottoscrizione) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo. 2.2 Dati sensibili A mente della legge n. 675/1996 costituisce dato di natura "sensibile", l'effettuazione della scelta del tipo di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS.) cui devolvere i premi in caso di mancata assegnazione o ritiro; scelta che resta facoltativa ma solo nella parte in cui si conferisce la possibilita' di scegliere una o piu' ONLUS da parte della ditta promotrice (v.art.10, comma 5). 2.3 Modalita' del trattamento I dati verranno trattati con modalita' prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da perseguire anche mediante: * verifiche dei dati esposti nelle comunicazioni con altri dati in possesso del Ministero delle Attivita' produttive, e forniti da altri soggetti (quali il Ministero dell'Economia, l'Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio, ecc.); * verifiche dei dati esposti nelle comunicazioni con dati in possesso di altri organismi (quali banche, istituti assicurativi, camere di commercio, ecc.). 2.4 Titolari del trattamento La comunicazione relativa allo svolgimento delle manifestazioni a premio deve essere consegnata al Ministero delle Attivita' produttive - Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori - Ufficio B4 Manifestazioni a premio. In particolare: * la comunicazione puo' effettuarsi per via telematica ovvero mediante lettera raccomandata A/R al MAP ovvero mediante consegna diretta al MAP da parte dei promotori o dei delegati. Il Ministero delle Attivita' produttive, secondo quanto previsto dalla L.675/96 e successive modificazioni e integrazioni, assume la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella sua disponibilita' e sotto il suo diretto controllo. I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare risulta titolare "Il Ministero delle Attivita' produttive" presso il quale e' conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili. 2.5 Diritti dell'interessato Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potra' accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli o aggiornarli (previa nuova comunicazione) nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. 2.6 Consenso Il Ministero delle Attivita' produttive, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Non e' tenuto, altresi', ad acquisire il consenso degli interessati per il trattamento del dato sensibile relativo alla devoluzione alle ONLUS dei premi non assegnati o non richiesti. La presente informativa viene data per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 3. Il modello PREMA CO/1 3.1 Quando si utilizza il modello PREMA CO/1 * Il modello PREMA CO/1 si utilizza per la comunicazione di svolgimento di concorso a premio o per la modifica/integrazione di precedenti comunicazioni. 3.2 Come si compila * Indicazioni generali: Prima comunicazione: In occasione della prima comunicazione il modello va compilato completamente e corredato dal regolamento del concorso e dal documento attestante la cauzione prestata (quietanza, polizza fideiussoria, fideiussione bancaria). Nel paragrafo 3.5 che segue, vengono fornite istruzioni in ordine ai quadri che vanno compilati obbligatoriamente. Modifiche successive: In occasione di successiva comunicazione di variazione di uno o piu' dati relativi al concorso, vanno sempre ricompilati il frontespizio (rigo 2) ed i righi che vanno da A1 ad A5, che identificano la ditta promotrice, ed il rigo E1, che identifica il concorso, oltre ai quadri interessati dai dati modificati. Tali quadri dovranno essere compilati completamente compresi gli eventuali intercalari associati. Per tutti i quadri ricompilati va barrata la casella "MODIFICA QUADRO" presente sulla riga del titolo di ciascun quadro. * Frontespizio (righi 1 e 2) Nel frontespizio va indicato, barrando la corrispondente casella, se il modello che si sta compilando e' riferito alla prima comunicazione del concorso o ad una modifica di dati gia' inviati; in quest'ultimo caso va, inoltre, segnalato il numero identificativo del concorso gia' assegnato dal MAP. * Sezione I - Dati relativi al soggetto - Quadri A,B,C,D Nella sezione I vanno indicati i dati relativi alla ditta promotrice del concorso (quadro A), alla ditta associata qualora esista (quadro B), al rappresentante fiscale nel caso in cui la ditta promotrice sia un'impresa estera (quadro C) e all'eventuale soggetto delegato dal soggetto promotore (quadro D). Qualora, oltre alla prima, siano presenti piu' ditte associate, esse vanno indicate nell'intercalare del quadro B (Int/B). * Sezione II - Dati relativi al concorso - Quadri E,F,G Nella sezione II vanno indicati i dati relativi al concorso. In particolare (quadro E): la denominazione, la tipologia,i destinatari dei premi, il periodo di svolgimento e l'ambito territoriale. Vanno indicati, inoltre, i dati relativi ai premi indicandone natura, quantita' e valore (quadro F), nonche' le modalita' di assegnazione (quadro G). Nel caso in cui gli spazi previsti per l'indicazione dei premi non fossero sufficienti ad indicarli tutti, va utilizzato l'intercalare del quadro F (Int/F). * Sezione III - Devoluzione premi - Quadro H Nella sezione III vanno indicati i dati concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) destinatarie di premi non richiesti e/o non assegnati (quadro H) avvalendosi dell'intercalare (int/H) qualora tali associazioni siano piu' di una. * Sezione IV - Garanzie e adempimenti - Quadri I,L,M Nella sezione IV vanno indicati i dati relativi alla cauzione prestata con riferimento al tipo, agli estremi del contratto di fideiussione o della quietanza di deposito; va, inoltre, indicata la quota (quadro I) con la possibilita' dell'utilizzo dell'intercalare Int/I qualora sia necessario riportare gli estremi di piu' cauzioni. Nella medesima sezione vanno indicate le modalita' di pubblicita' e diffusione del regolamento (quadro L) e segnalato l'intendimento del promotore di esercitare o non il diritto di rivalsa (quadro M). 3.3 Modalita' di invio In relazione all'esigenza di rendere piu' rapidi e semplici i rapporti tra i promotori delle manifestazioni a premio e l'ufficio B4 della DGAMTC e' preferibile l'invio dei modelli tramite posta elettronica. In alternativa e' possibile far pervenire i modelli mediante spedizione postale e/o consegna diretta, allegando preferibilmente al modello cartaceo un floppy disk contenente i relativi file. Di seguito sono descritte le modalita' di trasmissione dei modelli disponibili e compilabili secondo le modalita' specificate al punto 1.2.: * "l'operatore" e' munito di dispositivo di firma digitale: il file contenente il modello "xls", debitamente compilato, firmato digitalmente puo' essere inviato tramite e-mail o su adeguato supporto per posta ordinaria e/o consegna diretta. Il regolamento della manifestazione anch'esso su file in formato elettronico (non sono richieste specifiche particolari) va unito al modello CO/1 * "l'operatore" non e' munito di dispositivo di firma digitale: il file contenente il modello "xls" dovra' essere stampato e sottoscritto per l'invio tramite posta ordinaria e/o consegna diretta. In questo caso e' preferibile che lo stesso file venga anticipato con e-mail e successivamente spedito anche su adeguato supporto. Ai fini delle spedizioni suddette devono essere utilizzati i seguenti indirizzi: - e-mail: m.premio@minindustria.it - posta ordinaria e/o consegna diretta: Ministero delle Attivita' produttive DGAMTC Ufficio B4 - Manifestazioni a premio Via Molise, 2 00187 ROMA 3.4 Termini di presentazione Il modello (foglio elettronico cifrato con firma digitale o originale cartaceo) e la documentazione allegata ossia il regolamento e documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione, dovranno pervenire al MAP prima dell'inizio della manifestazione. 3.5 Come si compilano i quadri del modello CO/1 3.5.1 Compilazione del frontespizio. * Barrare in alternativa Comunicazione (rigo 1) o Modifica (rigo 2) per indicare, rispettivamente, se si sta compilando la prima comunicazione dello svolgimento del concorso o una successiva modifica. In caso di Modifica e' obbligatorio indicare il numero identificativo del concorso assegnato dal MAP in occasione della prima comunicazione e dallo stesso comunicato alla ditta promotrice o suo delegato. 3.5.2 Quadro A - Ditta Promotrice A1(A5 * Nel rigo A1 e' obbligatorio indicare la tipologia della ditta promotrice barrando una o piu' delle caselle impresa produttrice, intermediario/grossista e rivenditore/dettagliante, intendendo ditte che producono e/o commercializzano sia beni che servizi. * Nel rigo A2 e' obbligatorio indicare la denominazione della ditta promotrice del concorso a premio. Se la ditta ha sede in Italia va riportata la denominazione cosi' come indicata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese rilasciato dalla competente CCIAA. * Nel rigo A3 e' obbligatorio indicare la forma giuridica della ditta, tranne nel caso di ditte estere. * Nel righi A4 e A5 e' obbligatorio indicare il codice fiscale e la partita IVA tranne nel caso di ditta estera. Si raccomanda la massima attenzione nel riportare correttamente i dati. A6(A8 * Nel rigo A6 va indicato, obbligatoriamente, l'indirizzo completo della sede legale della ditta (comprensivo di CAP se trattasi di ditta italiana). * Nel rigo A7 va indicato, obbligatoriamente, il Comune della sede legale. Nel caso in cui la ditta sia estera va indicata nella casella Comune la citta' e lo Stato e nella casella Provincia la sigla EE. * Nel rigo A8 vanno indicati, tranne nel caso di ditta estera, il no del Repertorio Economico Amministrativo (CCIAA/N.REA, ad es: RM/12345) e il Codice Attivita' ISTAT Principale (identificato con codice importanza = P ad esempio 1.1.2) rilevabili dal certificato di iscrizione al Registro Imprese. A9(A12 * Se la ditta e' italiana e non ha delegato alcun soggetto a rappresentarla in tutti gli adempimenti relativi alla manifestazione (art. 5, comma 3), nei righi da A9 a A12 occorre indicare i dati relativi alla sede amministrativa della ditta promotrice, intesa come la sede in cui e' domiciliata e conservata tutta la documentazione relativa al concorso a premio. Nel caso in cui la sede amministrativa (operativa) coincida con la sede legale, occorre riportare gli stessi dati del riquadro "sede legale" aggiungendo il n. di telefono e di fax oltre all'eventuale indirizzo e-mail. Resta, comunque, obbligatoria la compilazione del riquadro in questione nel caso in cui la ditta promotrice abbia delegato un soggetto a rappresentarla in tutti gli adempimenti e nel caso di ditte promotrici estere che non abbiano in Italia una stabile organizzazione e che, quindi, abbiano nominato un Rappresentante Fiscale (anche in questo caso vanno comunque ripetuti i dati della sede legale aggiungendo il n. di telefono e di fax oltre all'eventuale indirizzo e-mail). A13(A15 * Nel rigo A13 barrare una delle caselle Legale Rappresentante, Procuratore, Preposto per indicare il ruolo, all'interno della ditta, della persona di riferimento per gli adempimenti e le attivita' legate al concorso, firmataria della comunicazione. In caso di presenza di soggetto delegato, barrare la casella corrispondente al ruolo della persona, all'interno della ditta che, pur non essendo firmataria della comunicazione sia rappresentante della ditta stessa. * Nei righi A14 e A15 indicare rispettivamente il COGNOME e NOME e il CODICE FISCALE del soggetto segnalato al rigo precedente. La compilazione dei righi A13(A15 e' obbligatoria per ditte con sede legale in Italia. 3.5.3 Quadro B - Ditta Associata B1(B8 * Nei righi da B1 a B8 indicare i dati seguendo le corrispondenti istruzioni dal rigo A1 al rigo A8 del quadro A intendendo in questo caso ditta associata in sostituzione di ditta promotrice. Nel caso in cui esista piu' di una ditta associata per lo svolgimento del concorso, utilizzare l'intercalare Int/B. B9(B12 * Nei righi da B9 a B12 indicare i dati relativi alla sede amministrativa (sede operativa) della ditta associata. Nel caso in cui la sede amministrativa (operativa) coincida con la sede legale, riportare gli stessi dati del riquadro "sede legale" aggiungendo il n. di telefono e di fax oltre all'eventuale indirizzo e-mail. B13 * Nel caso in cui esista piu' di una ditta associata per lo svolgimento del concorso, utilizzare l'intercalare Int/B e indicare nel rigo B13 il numero d'intercalari utilizzati. 3.5.4 Quadro C - Rappresentante Fiscale Il quadro va compilato solo nel caso di ditta promotrice con sede all'estero. C1(C6 * Compilare i righi C1 e C2 solo nel caso in cui il rappresentante fiscale sia una ditta individuale o altra forma di societa' o impresa, indicandone la DENOMINAZIONE e la FORMA GIURIDICA. Si ricorda che il rappresentante fiscale deve obbligatoriamente risiedere nel territorio dello stato italiano. * Compilare il rigo C4 indicando il COGNOME e il NOME del rappresentante fiscale quale persona fisica. Il rigo C4 va compilato in alternativa ai righi C1 e C2. * Nei righi C5 e C6 vanno indicati il codice fiscale e la partita IVA. Si raccomanda la massima attenzione nel riportare correttamente i dati. C7(C9 * Nel rigo C7 vanno indicati obbligatoriamente l'INDIRIZZO e il CAP della sede legale/residenza. * Nel rigo C8 va indicato il Comune e la Provincia della stessa sede e/o residenza. * Nel rigo C9, qualora sia stata indicata la denominazione al rigo C1, vanno indicati obbligatoriamente, il no del Repertorio Economico Amministrativo (CCIAA/N. REA) ed il Codice Attivita' ISTAT Principale (identificato con codice importanza = P) rilevabili dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA. C10(C13 * Nei righi da C10 a C13, qualora il rappresentante fiscale non abbia delegato alcun soggetto a rappresentarlo, occorre indicare i dati relativi alla sede amministrativa intesa come la sede in cui e' domiciliata e conservata tutta la documentazione relativa al concorso a premio (art. 5, comma 3). Nel caso in cui la sede amministrativa (operativa) coincida con la sede legale riportare gli stessi dati del riquadro "sede legale/residenza" aggiungendo il n. di telefono e di fax oltre all'eventuale indirizzo e-mail. Nel caso in cui altro soggetto sia stato delegato a rappresentarlo, nel riquadro vanno riportati i dati relativi alla sede operativa eventualmente coincidente con la sede legale. Andranno pertanto ripetuti i dati del riquadro "sede legale/residenza" (C7(C9), aggiungendo il n. di telefono e di fax oltre all'eventuale indirizzo e-mail. Il riquadro va compilato obbligatoriamente. C14(C16 * Nel rigo C14 barrare una delle caselle Legale rappresentante, Procuratore, Preposto per indicare il ruolo rivestito all'interno dell'azienda della persona di riferimento che firma la comunicazione, nel caso in cui, per le attivita' relative al concorso, non esista altro soggetto delegato. Nei righi C15 e C16 inserire COGNOME, NOME e CODICE FISCALE del soggetto segnalato al rigo C14. N.B. Nel caso in cui sia stata compilata la riga C4 ed il rappresentante fiscale non abbia nominato ne' un procuratore ne' un preposto, non vanno compilati i righi C14, C15 e C16. 3.5.5 Quadro D - Soggetto Delegato Il quadro va compilato qualora la ditta promotrice abbia designato un soggetto delegato. D1(D6 * Nei righi che vanno da D1 a D6 indicare il soggetto delegato ed i relativi dati (agenzia di promozione od operatore professionale cfr. art. 5, comma 3), seguendo le corrispondenti istruzioni relative ai righi che vanno da C1 a C6 del quadro C sostituendo in questo caso il "rappresentante fiscale" con il "soggetto delegato" D7(D9 * Nei righi che vanno da D7 a D9 inserire i dati seguendo le corrispondenti istruzioni relative ai righi che vanno da C7 a C9 del quadro C. D10(D13 * Nei righi da D10 a D13 indicare i dati relativi alla sede amministrativa della ditta, intesa come la sede in cui e' domiciliata e conservata tutta la documentazione inerente il concorso a premio (art. 5, comma 3). Nel caso in cui la sede amministrativa (operativa) coincida con la sede legale/residenza riportare gli stessi dati del riquadro "sede legale/residenza" (D7-D9), aggiungendo il n. di telefono e di fax oltre all'eventuale indirizzo e-mail. Il riquadro va compilato obbligatoriamente D14(D16 * Nel rigo D14 barrare una delle caselle Legale rappresentante, Procuratore, Preposto per indicare il ruolo dell'eventuale persona | ||