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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206

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Codice  del  consumo,  a  norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunita' europea;

Visto  l'articolo 117  della  Costituzione,  come  sostituito dalla legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3,  con  riferimento ai principi   di  unita',  continuita'  e  completezza  dell'ordinamento

giuridico,  nel  rispetto  dei valori di sussidiarieta' orizzontale e verticale;

  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista  la  legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto normativo e semplificazione  -  legge  di  semplificazione  per  il  2001,  ed in particolare l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti  legislativi  per  il riassetto delle disposizioni vigenti in materia  di  tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri  direttivi  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.  59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 229 del 2003,  e  nel  rispetto  dei  principi  e  dei  criteri direttivi ivi richiamati;

  Visto   l'articolo 2   della  legge  27 luglio  2004,  n.  186,  di conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, nonche' l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224,  recante  attuazione  della  direttiva  85/374/CEE  relativa  al ravvicinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  e amministrative  degli  Stati membri in materia di responsabilita' per danno  da  prodotti  difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge16 aprile 1987, n. 183;

  Vista   la   legge  10 aprile  1991,  n.  126,  recante  norme  per l'informazione  del  consumatore, e successive modificazioni, nonche' il  relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101;

  Visto  il  decreto  legislativo  15 gennaio  1992,  n.  50, recante attuazione   della  direttiva  85/577/CEE  in  materia  di  contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

  Visto  il  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  74, recante attuazione  della  direttiva  84/450/CEE  in  materia  di pubblicita' ingannevole;

  Visto  il  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di  cui  al  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385, come modificato  dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto 1999, n. 342;

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  111,  recante attuazione  della  direttiva  90/314/CEE  concernente  i  viaggi,  le vacanze ed i circuiti tutto compreso;

  Vista  la  legge  6 febbraio  1996, n. 52, recante attuazione della direttiva  93/13/CEE  concernente  le  clausole abusive nei contratti stipulati  con  i  consumatori  ed  in  particolare  l'articolo 25, e successive modificazioni;

  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare gli articoli 18 e 19;

  Vista  la  legge  30 luglio  1998,  n.  281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni;

  Visto  il  decreto  legislativo  9 novembre  1998,  n. 427, recante attuazione   della   direttiva   94/47/CE   concernente   la   tutela dell'acquirente   per   taluni   aspetti   dei   contratti   relativi all'acquisizione  di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;

  Visto  il  decreto  legislativo  22 maggio  1999,  n.  185, recante attuazione  della  direttiva  97/7/CE  relativa  alla  protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

  Visto  il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 63, recante attuazione   della  direttiva  98/7/CE,  che  modifica  la  direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;

  Visto  il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 67, recante attuazione  della  direttiva  97/55/CE,  che  modifica  la  direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;

  Visto  il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 84, recante attuazione  della  direttiva  98/6/CE  relativa  alla  protezione dei consumatori,   in  materia  di  indicazione  dei  prezzi  offerti  ai medesimi;

  Visto  il  decreto  legislativo  28 luglio  2000,  n.  253, recante attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15,  comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

  Visto   il   decreto  legislativo  23 aprile  2001,  n.  224,  come modificato  dal  decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione   della   direttiva   98/27/CE  relativa  a  provvedimenti inibitori  a  tutela  degli  interessi  dei  consumatori,  nonche' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 gennaio  1999,  n.  20, recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle  Associazioni  dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

  Visto  il  decreto  legislativo  2 febbraio  2002,  n.  24, recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo;

  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in   materia   di   protezione   dei   dati  personali  e  successive modificazioni;

  Visto  il  decreto  legislativo  21 maggio  2004,  n.  172, recante attuazione   della   direttiva  2001/95/CE  relativa  alla  sicurezza generale dei prodotti;

  Vista   la   legge   6 aprile   2005,   n.  49,  recante  modifiche all'articolo 7  del  decreto  legislativo  25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione;

  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nella sezione consultiva   per   gli  atti  normativi  nell'adunanza  generale  del 20 dicembre 2004;

  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei deputati, espresso il 10 marzo 2005;

  Vista  la  segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato in data 10 maggio 2005;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per la  funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

Finalita' ed oggetto

  1.  Nel  rispetto  della Costituzione ed in conformita' ai principi contenuti  nei  trattati  istitutivi  delle  Comunita'  europee,  nel trattato   dell'Unione   europea,  nella  normativa  comunitaria  con particolare  riguardo  all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunita'  economica europea, nonche' nei trattati internazionali, il presente  codice  armonizza  e  riordina  le  normative concernenti i processi  di'  acquisto  e  consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

 

     

Art. 2.

Diritti dei consumatori

  1.  Sono  riconosciuti  e  garantiti  i  diritti  e  gli  interessi individuali  e  collettivi  dei  consumatori  e  degli  utenti, ne e' promossa  la  tutela  in  sede  nazionale  e  locale,  anche in forma collettiva  e  associativa,  sono  favorite  le  iniziative rivolte a perseguire   tali  finalita',  anche  attraverso  la  disciplina  dei rapporti  tra  le  associazioni  dei  consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

  2.   Ai   consumatori   ed   agli  utenti  sono  riconosciuti  come fondamentali i diritti:

    a) alla tutela della salute;

    b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;

    c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';

    d) all'educazione al consumo;

    e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equita' nei rapporti contrattuali;

    f) alla  promozione  e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

    g) all'erogazione   di   servizi  pubblici  secondo  standard  di qualita' e di efficienza.

 

     

Art. 3.

Definizioni

  1. Ai fini del presente codice si intende per:

    a) consumatore  o  utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei  all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

    b) associazioni  dei  consumatori  e  degli utenti: le formazioni sociali  che  abbiano  per  scopo  statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

    c) professionista:  la  persona  fisica  o  giuridica  che agisce nell'esercizio    della    propria    attivita'   imprenditoriale   o professionale, ovvero un suo intermediario;

    d) produttore:  fatto  salvo  quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene  o  il  fornitore  del servizio, o un suo intermediario, nonche' l'importatore  del  bene  o  del  servizio nel territorio dell'Unione europea  o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come  produttore  identificando  il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

    e) prodotto:  fatto  salvo  quanto  stabilito  nell'articolo 115, comma 1,  qualsiasi  prodotto  destinato  al  consumatore,  anche nel quadro  di  una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente  prevedibili,  di  essere utilizzato dal consumatore, anche  se  non  a  lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso   o   gratuito   nell'ambito   di  un'attivita'  commerciale, indipendentemente  dal  fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato,  o  come  prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima   dell'utilizzazione,  purche'  il  fornitore  ne  informi  per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

    f) codice:  il  presente  decreto  legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

 

     

 

Parte II

EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITA'

 

Titolo I

EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE

 

Art. 4.

Educazione del consumatore

  1.  L'educazione  dei  consumatori  e  degli  utenti e' orientata a favorire  la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei   rapporti   associativi,   la   partecipazione  ai  procedimenti amministrativi,    nonche'    la   rappresentanza   negli   organismi esponenziali.

  2. Le attivita' destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti  pubblici  o privati, non hanno finalita' promozionale, sono dirette  ad  esplicitare  le  caratteristiche  di  beni e servizi e a rendere  chiaramente  percepibili  benefici  e costi conseguenti alla loro  scelta;  prendono,  inoltre,  in  particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.

 

     

 

Titolo II

INFORMAZIONI AI CONSUMATORI

 

Capo I

Disposizioni Generali

 

Art. 5.

Obblighi generali

  1.   Fatto   salvo   quanto   disposto   dall'articolo 3,  comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente   anche   la   persona  fisica  alla  quale  sono  dirette  le informazioni commerciali.

  2.  Sicurezza,  composizione  e qualita' dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.

  3.  Le  informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere  adeguate  alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalita' di conclusione  del  contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

 

     

 

Capo II

Indicazione dei prodotti

                              

Art. 6.

Contenuto minimo delle informazioni

  1.   I   prodotti   o  le  confezioni  dei  prodotti  destinati  al consumatore,  commercializzati  sul  territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

    a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

    b) al  nome  o  ragione  sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;

    c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;

    d) all'eventuale  presenza  di  materiali  o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;

    e) ai  materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

    f) alle   istruzioni,   alle   eventuali   precauzioni   e   alla destinazione  d'uso,  ove  utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

 

     

Art. 7.

Modalita' di indicazione

  1.  Le  indicazioni  di  cui  all'articolo 6  devono figurare sulle confezioni  o  sulle  etichette  dei prodotti nel momento in cui sono posti  in  vendita  al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f),  dell'articolo 6 possono essere riportate, anziche' sulle confezioni  o  sulle  etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa  che  viene  fornita  in  accompagnamento  dei  prodotti stessi.

 

     

Art. 8.

Ambito di applicazione

  1.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  presente capo i prodotti oggetto  di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni   comunitarie   e  nelle  relative  norme  nazionali  di recepimento.

  2.  Per  i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.

 

     

Art. 9.

Indicazioni in lingua italiana

  1.  Tutte  le  informazioni  destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.

  2.  Qualora  le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in  piu'  lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con  caratteri  di  visibilita' e leggibilita' non inferiori a quelli usati per le altre lingue.

  3.  Sono  consentite  indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

 

     

Art. 10.

Attuazione

  1. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con  il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia,  sentito  il  parere  della  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate   le   norme  di  attuazione  dell'articolo 6,  al  fine  di assicurare,  per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una  applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando  le  categorie di prodotti o le modalita' di presentazione per  le  quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1,  lettere a)  e  b),  dell'articolo 6.  Tali  disposizioni di attuazione  disciplinano  inoltre  i  casi  in  cui  sara' consentito riportare   in   lingua   originaria   alcuni  dati  contenuti  nelle indicazioni di cui all'articolo 6.

  2.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto di cui al comma 1,  restano  in  vigore  le  disposizioni di cui al decreto del Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.

 

     

Art. 11.

Divieti di commercializzazione

  1.  E'  vietato  il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto   o  confezione  di  prodotto  che  non  riporti,  in  forme chiaramente   visibili  e  leggibili,  le  indicazioni  di  cui  agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.

 

     

Art. 12.

Sanzioni

  1.  Fatto  salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che   il   fatto   costituisca   reato,   per   quanto  attiene  alle responsabilita'  del  produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11  si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unita' poste in vendita.

  2.  Le  sanzioni  sono  applicate  ai sensi della legge 24 novembre 1981,  n.  689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento  degli  ufficiali  e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13  della  predetta  legge  24 novembre  1981,  n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli   organi   di   polizia   amministrativa.  Il  rapporto  previsto dall'articolo 17  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio  della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura  della  provincia  in  cui  vi  e' la residenza o la sede legale del professionista.

 

     

 

Capo III

Particolari modalita' di informazione

 

Sezione I

Indicazione dei prezzi per unita' di misura

 

Art. 13.

Definizioni

  1. Ai fini del presente capo si intende per:

    a) prezzo  di vendita: il prezzo finale, valido per una unita' di prodotto  o  per  una determinata quantita' del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;

    b) prezzo  per  unita'  di  misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA  e  di  ogni  altra  imposta, valido per una quantita' di un chilogrammo,  di  un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro  cubo  del  prodotto  o  per  una  singola  unita' di quantita' diversa,  se  essa  e'  impiegata  generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;

    c) prodotto   commercializzato   sfuso:   un   prodotto  che  non costituisce  oggetto  di alcuna confezione preliminare ed e' misurato alla presenza del consumatore;

    d) prodotto  venduto  al  pezzo:  un prodotto che non puo' essere frazionato  senza  subire  una  modifica della sua natura o delle sue proprieta';

    e) prodotto  venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;

    f) prodotto  preconfezionato:  l'unita'  di  vendita destinata ad essere  presentata  come  tale  al consumatore ed alle collettivita', costituita  da un prodotto e dall'imballaggio in cui e' stato immessoprima  di  essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale  imballaggio  ma  comunque  in  modo  che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

 

     

Art. 14.

Campo di applicazione

  1.  Al  fine  di  migliorare  l'informazione  del  consumatore e di agevolare   il   raffronto   dei   prezzi,  i  prodotti  offerti  dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unita' di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.

  2.  Il  prezzo per unita' di misura non deve essere indicato quando e' identico al prezzo di vendita.

  3.  Per  i  prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il prezzo per unita' di misura.

  4.  La  pubblicita'  in  tutte  le  sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione  del  prezzo per unita' di misura quando e' indicato il prezzo   di   vendita,  fatti  salvi  i  casi  di  esenzione  di  cui all'articolo 16.

  5. Il codice non si applica:

    a) ai  prodotti  forniti  in  occasione  di  una  prestazione  di servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e bevande;

    b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;

    c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

 

     

Art. 15.

Modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura

  1.  Il  prezzo  per  unita' di misura si riferisce ad una quantita' dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.

  2.  Per le modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura si  applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

  3.  Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di  governo,  anche  congelati  o  surgelati, il prezzo per unita' di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.

  4.  E'  ammessa  l'indicazione  del  prezzo per unita' di misura di multipli  o  sottomultipli, decimali delle unita' di misura, nei casi in   cui   taluni   prodotti   sono   generalmente   ed  abitualmente commercializzati in dette quantita'.

  5.  I  prezzi  dei  prodotti  petroliferi  per uso di autotrazione, esposti   e   pubblicizzati   presso   gli   impianti  automatici  di distribuzione  dei  carburanti,  devono  essere esclusivamente quelli effettivamente  praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre in  modo  visibile  dalla  carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

 

     

Art. 16.

Esenzioni

  1.  Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo  della  loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

    a) prodotti  commercializzati  sfusi  che,  in  conformita'  alle disposizioni  di  esecuzione  della  legge  5 agosto  1981, n. 441, e successive  modificazioni,  recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;

    b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;

    c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;

    d) prodotti  destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;

    e) prodotti  preconfezionati  che  siano esentati dall'obbligo di indicazione   della   quantita'   netta   secondo   quanto   previsto dall'articolo 9  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive  modificazioni,  concernenti  l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

    f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due  o piu' elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano  di  lavorazione  da  parte  del consumatore per ottenere l'alimento finito;

    g) prodotti di fantasia;

    h) gelati monodose;

    i) prodotti  non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

  2.  Il  Ministro  delle  attivita' produttive, con proprio decreto, puo'  aggiornare  l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche' indicare   espressamente   prodotti   o  categorie  di  prodotti  non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

 

     

Art. 17.

Sanzioni

  1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura o non lo  indica secondo quanto previsto dal presente capo e' soggetto alla sanzione  di  cui  all'articolo 22,  comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.

 

     

 

Titolo III

PUBBLICITA' E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 18.

Ambito di applicazione

  1.  Le  disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata.

  2.   Fatto   salvo   quanto   disposto   dall'articolo 3,  comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente  anche  la  persona  fisica  o  giuridica  cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze.

 

     

 

Capo II

Caratteri della pubblicita'

 

Sezione I

Pubblicita' ingannevole e comparativa

 

Art. 19.

Finalita'

  1.  Le  disposizioni  della  presente  sezione  hanno  lo  scopo di tutelare dalla pubblicita' ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i  soggetti  che  esercitano  un'attivita'  commerciale, industriale, artigianale   o  professionale,  i  consumatori  e,  in  genere,  gli interessi  del  pubblico  nella  fruizione  di messaggi pubblicitari, nonche'  di  stabilire  le  condizioni  di liceita' della pubblicita' comparativa.

  2. La pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta.

 

     

Art. 20.

Definizioni

  1. Ai fini della presente sezione si intende:

    a) per pubblicita': qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in   qualsiasi  modo,  nell'esercizio  di  un'attivita'  commerciale, industriale,  artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;

    b) per  pubblicita'  ingannevole:  qualsiasi  pubblicita'  che in qualunque  modo,  compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che essa  raggiunge  e  che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare  il  loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente;

    c) per   pubblicita'   comparativa:   qualsiasi  pubblicita'  che identifica  in  modo  esplicito  o  implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;

    d) per  operatore  pubblicitario:  il  committente  del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonche', nel caso in cui non consenta all'identificazione  di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio  pubblicitario  e'  diffuso  ovvero  il  responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.

 

     

Art. 21.

Elementi di valutazione

  1.  Per  determinare se la pubblicita' sia ingannevole se ne devono considerare  tutti  gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:

    a) alle  caratteristiche  dei  beni  o dei servizi, quali la loro disponibilita', la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneita' allo scopo, gli  usi,  la  quantita',  la  descrizione,  l'origine  geografica  o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i  risultati  e  le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;

    b) al  prezzo  o  al  modo  in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;

    c) alla  categoria,  alle  qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario,  quali  l'identita',  il  patrimonio,  le capacita', i diritti di proprieta' intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.

 

     

Art. 22.

Condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa

  1.  Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa e' lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a) non e' ingannevole ai sensi del presente codice;

    b) confronta  beni  o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

    c) confronta    oggettivamente   una   o   piu'   caratteristiche essenziali,  pertinenti,  verificabili  e  rappresentative,  compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

    d) non   ingenera   confusione   sul   mercato   fra  l'operatore pubblicitario  ed  un  concorrente  o  tra i marchi, le denominazioni commerciali,   altri   segni   distintivi,   i   beni   o  i  servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;

    e) non  causa  discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali,  altri  segni  distintivi,  beni,  servizi,  attivita' o circostanze di un concorrente;

    f) per  i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

    g) non  trae indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al marchio,   alla  denominazione  commerciale  ovvero  ad  altro  segno distintivo  di  un  concorrente  o  alle  denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

    h) non   presenta  un  bene  o  un  servizio  come  imitazione  o contraffazione  di  beni  o  servizi  protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

  2.   Il   requisito   della  verificabilita'  di  cui  al  comma 1, lettera c),   si   intende  soddisfatto  quando  i  dati  addotti  ad illustrazione  della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.

  3.  Qualunque  raffronto  che  fa riferimento a un'offerta speciale deve  indicare  in  modo  chiaro  e  non  equivoco  il termine finale dell'offerta  oppure,  nel  caso  in  cui  l'offerta speciale non sia ancora  cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si  applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del  caso,  che  l'offerta  speciale dipende dalla disponibilita' dei beni e servizi.

 

     

Art. 23.

Trasparenza della pubblicita'

  1.  La pubblicita' deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La  pubblicita'  a  mezzo  di  stampa deve essere distinguibile dalle altre  forme  di comunicazione al pubblico, con modalita' grafiche di evidente percezione.

  2.  I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo  se  accompagnati  dalla  precisazione  del  contenuto  e  delle modalita'  della  garanzia  offerta. Quando la brevita' del messaggio pubblicitario   non   consente   di   riportare   integralmente  tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita' della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un   testo  facilmente  conoscibile  dal  consumatore  in  cui  siano riportate integralmente le precisazioni medesime.

  3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.

 

     

Art. 24.

Pubblicita'  di  prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei                              consumatori

  1.  E'  considerata  ingannevole  la  pubblicita'  che, riguardando prodotti  suscettibili  di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei  consumatori,  ometta  di  darne  notizia  in  modo  da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

 

     

Art. 25.

Bambini e adolescenti

  1.  E'  considerata  ingannevole  la  pubblicita',  che,  in quanto suscettibile  di  raggiungere  bambini  ed  adolescenti, possa, anche indirettamente,  minacciare  la loro sicurezza o che abusi della loro naturale  credulita'  o  mancanza  di  esperienza  o  che, impiegando bambini  ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui  all'articolo 10,  comma 3,  della  legge  3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i piu' giovani.

 

     

Art. 26.

Tutela amministrativa e giurisdizionale

  1.  L'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10  della  legge  10 ottobre  1990,  n. 287, di seguito chiamata  Autorita'  nella presente sezione, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.

  2.   I   concorrenti,   i  consumatori,  le  loro  associazioni  ed organizzazioni,  il Ministro delle attivita' produttive, nonche' ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere  all'Autorita'  che  siano  inibiti  gli atti di pubblicita' ingannevole  o  di pubblicita' comparativa ritenuta illecita ai sensi della  presente  sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

  3.   L'Autorita'   puo'  disporre  con  provvedimento  motivato  la sospensione   provvisoria   della  pubblicita'  ingannevole  o  della pubblicita'  comparativa  ritenuta  illecita,  in caso di particolare urgenza.   In   ogni   caso,   comunica  l'apertura  dell'istruttoria all'operatore  pubblicitario  e, se il committente non e' conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario  ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorita' puo'   inoltre  richiedere  all'operatore  pubblicitario,  ovvero  al  proprietario  del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire  copia  del  messaggio  pubblicitario  ritenuto ingannevole o illecito,  anche  avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti  dall'articolo 14,  commi 2,  3  e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

  4. L'Autorita' puo' disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove  sull'esattezza  materiale  dei  dati  di fatto contenuti nella pubblicita'  se,  tenuto  conto  dei  diritti  o  interessi legittimi dell'operatore   pubblicitario  e  di  qualsiasi  altra  parte  nella  procedura,  tale  esigenza  risulti giustificata, date le circostanze del  caso  specifico.  Se  tale  prova  e'  omessa  o  viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.

  5. Quando il messaggio pubblicitario e' stato o deve essere diffuso attraverso   la   stampa   periodica  o  quotidiana  ovvero  per  via radiofonica   o   televisiva  o  altro  mezzo  di  telecomunicazione, l'Autorita',  prima  di provvedere, richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

  6.  L'Autorita'  provvede  con  decisione  motivata.  Se ritiene la pubblicita'  ingannevole  o  il  messaggio di pubblicita' comparativa illecito  accoglie  il  ricorso  vietando  la  pubblicita' non ancora portata  a  conoscenza del pubblico o la continuazione di quella gia' iniziata.  Con  la  decisione di accoglimento puo' essere disposta la pubblicazione   della   pronuncia,   anche   per  estratto,  nonche', eventualmente,  di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita' comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.

  7.  Con  la  decisione  che accoglie il ricorso l'Autorita' dispone inoltre  l'applicazione  di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravita' e della durata della  violazione.  Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui  agli  articoli 5  e  6  la  sanzione non puo' essere inferiore a 25.000 euro.

  8.  Nei  casi  riguardanti  messaggi  pubblicitari  inseriti  sulle confezioni  di  prodotti,  l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti indicati  nei  commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

  9.  La  procedura istruttoria e' stabilita, con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo 17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  in  modo  da  garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

  10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori  o  di  rimozione  degli  effetti,  l'Autorita' applica una sanzione  amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei casi   di  reiterata  inottemperanza  l'Autorita'  puo'  disporre  la sospensione  dell'attivita' di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

  11.  In  caso  di  inottemperanza  alle  richieste  di  fornire  le informazioni  o  la  documentazione  di  cui  al comma 3, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.  Qualora  le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

  12.   I   ricorsi  avverso  le  decisioni  adottate  dall'Autorita'  rientrano  nella  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del   presente  decreto  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni  contenute  nel  capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27,  28  e  29  della  legge  24 novembre  1981, n. 689, e successive modificazioni.  Il  pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente  articolo deve  essere  effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorita'.

  13.  Ove  la  pubblicita'  sia  stata  assentita  con provvedimento amministrativo,  preordinato  anche  alla  verifica del carattere non ingannevole  della  stessa o di liceita' del messaggio di pubblicita' comparativa,  la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni  e  organizzazioni  e' esperibile in via giurisdizionale con   ricorso   al   giudice   amministrativo   avverso  il  predetto provvedimento.

  14.  E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in  materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del  codice  civile,  nonche',  per  quanto  concerne  la pubblicita' comparativa,   in  materia  di  atti  compiuti  in  violazione  della disciplina  sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n.  633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni,  nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e protette  in  Italia  e  di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

 

     

Art. 27.

Autodisciplina

  1.  Le  parti  interessate  possono  richiedere  che sia inibita la continuazione  degli atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita' comparativa  ritenuta  illecita,  ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.

  2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le  parti  possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino alla pronuncia definitiva.

  3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorita' sia stato gia' proposto o  venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato   puo'   richiedere   all'Autorita'  la  sospensione  del procedimento    in   attesa   della   pronuncia   dell'organismo   di autodisciplina.  L'Autorita',  valutate  tutte  le  circostanze, puo' disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

 

     

 

Capo III

Particolari modalita' della comunicazione pubblicitaria

 

Sezione I

Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite

 

Art. 28.

Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come   definite   nel   regolamento   in   materia   di   pubblicita' radiotelevisiva   e   televendite,  adottato  dall'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di   servizi   relativi   a  concorsi  o  giochi  comportanti  ovvero strutturati  in  guisa  di  pronostici.  Le  medesime disposizioni si applicano altresi' agli spot di televendita.

 

    

Art. 29.

Prescrizioni

  1.  Le  televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione,  della  credulita' o della paura, non devono contenere scene  di  violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilita' dei consumatori per indecenza, volgarita' o ripugnanza.

 

     

Art. 30.

Divieti

  1.  E'  vietata  la  televendita  che  offenda  la  dignita' umana, comporti  discriminazioni  di  razza,  sesso  o nazionalita', offenda convinzioni   religiose   e   politiche,   induca   a   comportamenti pregiudizievoli  per  la  salute  o  la  sicurezza  o  la  protezione dell'ambiente.  E'  vietata  la  televendita  di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

  2.   Le   televendite   non   devono   contenere   dichiarazioni  o rappresentazioni  che  possono  indurre  in  errore  gli  utenti  o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguita' o esagerazioni, in particolare per cio' che riguarda le caratteristiche e gli effetti del  servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalita'  della  fornitura,  gli  eventuali premi, l'identita' delle persone rappresentate.

 

     

Art. 31.

Tutela dei minori

  1.  La  televendita  non  deve  esortare  i  minorenni  a stipulare contratti  di  compravendita o di locazione di prodotti e di servizi.

La  televendita  non  deve  arrecare  pregiudizio  morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

    a) non  esortare  i  minorenni  ad  acquistare  un  prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';

    b) non  esortare  i  minorenni  a  persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;

    c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;

    d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.

 

     

Art. 32.

Sanzioni

  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  e  fatte  salve  le disposizioni  ed  il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza,  cosi'  come  disciplinati alla parte III, titolo III, capo II, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonche' le  ulteriori  disposizioni stabilite in materia di pubblicita', alle televendite   sono   applicabili   altresi'   le   sanzioni   di  cui all'articolo 2,  comma 20,  lettera c), della legge 14 novembre 1995, n.  481,  e  di  cui  all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

     

 

Parte III

IL RAPPORTO DI CONSUMO

 

Titolo I

DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE

 

Art. 33.

Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

  1.  Nel  contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si  considerano  vessatorie  le clausole che, malgrado la buona fede, determinano  a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

  2.  Si  presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

    a) escludere  o limitare la responsabilita' del professionista in caso  di morte o dando alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

    b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti   del  professionista  o  di  un'altra  parte  in  caso  di inadempimento  totale  o  parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

    c) escludere  o  limitare l'opportunita' da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

    d) prevedere   un   impegno  definitivo  del  consumatore  mentre l'esecuzione  della  prestazione del professionista e' subordinata ad una  condizione  il  cui  adempimento  dipende  unicamente  dalla sua volonta';

    e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata  dal  consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal   professionista   il   doppio  della  somma  corrisposta  se  e' quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

    f) imporre  al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento,  il  pagamento  di  una somma di denaro a titolo di risarcimento,  clausola  penale  o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;

    g) riconoscere  al solo professionista e non anche al consumatore la   facolta'  di  recedere  dal  contratto,  nonche'  consentire  al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore  a  titolo  di  corrispettivo  per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

    h) consentire  al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato  senza  un  ragionevole  preavviso,  tranne nel caso di giusta causa;

    i) stabilire  un  termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza  del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

    l) prevedere   l'estensione   dell'adesione   del  consumatore  a clausole  che  non  ha avuto la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto;

    m) consentire  al professionista di modificare unilateralmente le clausole  del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio  da  fornire,  senza  un  giustificato  motivo  indicato nel contratto stesso;

    n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

    o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del  servizio  senza  che  il consumatore possa recedere se il prezzo finale  e'  eccessivamente  elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

    p) riservare   al   professionista  il  potere  di  accertare  la conformita'  del  bene  venduto  o  del  servizio  prestato  a quello previsto   nel   contratto   o   conferirgli   il  diritto  esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

    q) limitare  la  responsabilita' del professionista rispetto alle obbligazioni  derivanti  dai  contratti  stipulati  in  suo  nome dai mandatari  o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalita';

    r) limitare    o    escludere    l'opponibilita'   dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;

    s) consentire  al professionista di sostituire a se' un terzo nei rapporti  derivanti  dal  contratto,  anche  nel  caso  di preventivo consenso  del  consumatore,  qualora  risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

    t) sancire  a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria,   limitazioni   all'adduzione  di  prove,  inversioni  o modificazioni  dell'onere  della  prova,  restrizioni  alla  liberta' contrattuale nei rapporti con i terzi;

    u) stabilire  come  sede  del  foro competente sulle controversie localita'  diversa  da  quella  di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

    v) prevedere  l'alienazione  di  un  diritto o l'assunzione di un obbligo  come  subordinati  ad  una  condizione sospensiva dipendente dalla  mera  volonta'  del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente  efficace  del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile.

  3.  Se  il  contratto  ha  ad  oggetto  la  prestazione  di servizi finanziari  a  tempo  indeterminato il professionista puo', in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:

    a) recedere,   qualora  vi  sia  un  giustificato  motivo,  senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

    b) modificare,   qualora  sussista  un  giustificato  motivo,  le condizioni  del  contratto,  preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

  4.  Se  il  contratto  ha  ad  oggetto  la  prestazione  di servizi finanziari   il  professionista  puo'  modificare,  senza  preavviso, sempreche'  vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o)  del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere   relativo   alla   prestazione   finanziaria   originariamente convenuti,  dandone  immediata  comunicazione  al  consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

  5.  Le  lettere h),  m),  n)  e  o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni di  un  corso  e  di  un  indice  di  borsa  o di un tasso di mercato finanziario   non   controllato   dal   professionista,   nonche'  la compravendita  di  valuta  estera,  di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

  6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione  dei  prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalita' di variazione siano espressamente descritte.

 

     

Art. 34.

Accertamento della vessatorieta' delle clausole

  1. La vessatorieta' di una clausola e' valutata tenendo conto della natura  del  bene  o  del  servizio  oggetto  del contratto e facendo riferimento   alle   circostanze   esistenti  al  momento  della  sua conclusione  ed  alle  altre  clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

  2.  La  valutazione  del  carattere  vessatorio  della clausola non attiene   alla   determinazione   dell'oggetto   del  contratto,  ne' all'adeguatezza  del  corrispettivo  dei  beni e dei servizi, purche' tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

  3.  Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge  ovvero  che  siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi  contenuti  in  convenzioni internazionali delle quali siano parti  contraenti  tutti  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  o l'Unione europea.

  4.  Non  sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.

  5.  Nel  contratto  concluso  mediante  sottoscrizione  di moduli o formulari   predisposti   per   disciplinare   in   maniera  uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di  provare  che  le  clausole,  o gli elementi di clausola, malgrado siano  dal  medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

 

     

Art. 35.

Forma e interpretazione

  1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano  proposte  al  consumatore  per  iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

  2.   In   caso  di  dubbio  sul  senso  di  una  clausola,  prevale l'interpretazione piu' favorevole al consumatore.

  3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all'articolo 37.

 

     

Art. 36.

Nullita' di protezione

  1.  Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

  2.  Sono  nulle  le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

    a) escludere  o limitare la responsabilita' del professionista in caso  di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

    b) escludere  o  limitare le azioni del consumatore nei confronti del  professionista  o  di  un'altra  parte  in caso di inadempimento totale   o   parziale   o   di  adempimento  inesatto  da  parte  del professionista;

    c) prevedere  l'adesione  del  consumatore come estesa a clausole che  non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto.

  3.  La  nullita'  opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.

  4.  Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per  i  danni  che  ha  subito  in  conseguenza della declarator