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Infogiur marzo 2019

Infogiur Marzo 2019

Le prove di Marzo

Smartphone Crosscall X4          🙂👍👍👍 Ottimo

E’ un telefono veramente resistente sia agli urti (mi è “volato” dalla bicicletta e non si è neppure rigato) che all’acqua, anche salata: ci ho già nuotato in mare diverse volte e non ha dato alcun segno di cedimento. Altra bella caratteristica è la durata della batteria. Negli ultimi anni per me, un po’ come per tutti. è stata una continua lotta arrivare a sera senza che il telefono si spegnesse per causa delle batterie scariche. Con il Crosscall Trekker X4 finalmente si ritorna ad una gestione “umana” delle batterie che vanno comodamente da mattina a sera e se anche ti dimentichi di metterlo in carica la notte, puoi aspirare anche ad arrivare tranquillamente al giorno dopo, basta metterlo in carica di tanto in tanto con i comodissimi accessori che si attaccano con sistema magnetico senza necessità di inserire il cavo nella presa usb C.

Anche senza essere troppo “smanettoni” un altro accessorio utile è l’obiettivo grandangolare della fotocamera.

E’ un telefono “super” che però può essere usato tranquillamente anche per uso ufficio. Più comodo rispetto ai Samsung anche lo schermo leggermente più largo, che consente una più facile digitazione sulla tastiera.

Per tutte le caratteristiche “super” di questo telefono, potete vedere il video qui sotto

 

Il Tribunale di Marzo

La Spezia 

www.tribunale.laspezia.it 

La Sentenza di Marzo

Detraibilità IVA: la natura strumentale del bene deve essere valutata in concreto
La sezione tributaria della Cassazione Civile, con la sentenza n. 5559/2019 in commento, cassa la pronunzia oggetto di impugnazione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale – in diversa composizione – affinché, nella decisione della controversia, tenga conto del seguente principio di diritto: “ai fini dell’applicazione dell’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, la natura strumentale del bene acquistato va valutata non in astratto, facendo riferimento solo all’oggetto dell’attività d’impresa, ma in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività”.
di Corrado Ferriani – commercialista in Milano
Nel caso di specie il contribuente aveva impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale un avviso di accertamento che aveva disconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA corrisposta per l’acquisto di beni immobili classificati come civili abitazioni, ma da utilizzarsi nell’esercizio dell’attività d’impresa, in quanto non rientranti nel novero dei beni strumentali, per natura o per destinazione.

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale – che aveva accolto il ricorso – era stata appellata dall’Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione Regionale, la quale aveva rigettato l’appello ritenendo che i beni in questione avessero natura strumentale rispetto all’attività svolta dalla società, la quale svolgeva in base al suo oggetto sociale attività di locazione immobiliare, e ciò a prescindere dal loro classamento quali immobili di civile abitazione.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione per diversi motivi, in particolare i) per avere la sentenza della Commissione Tributaria Regionale omesso di pronunciare sul motivo di appello che prospettava la nullità della sentenza per non essere stata sottoscritta dal presidente del collegio, ma dal giudice più anziano; ii) per non avere il giudice di seconde cure dato rilevanza alla natura abitativa degli immobili e all’attività svolta data dalla locazione a terzi degli immobili ai fini di escludere la strumentalità dei medesimi.

La Suprema Corte ritiene innanzitutto infondato il primo motivo sulla scorta del consolidato orientamento della medesima Corte la quale, al caso di collocamento in pensione del magistrato tenuto a sottoscrivere la sentenza, pur non costituendo legittimo impedimento in senso assoluto, si applica comunque l’art. 132 c.p.c., che prevede che la sentenza stessa sia sottoscritta dal giudice più anziano.

Il fulcro della sentenza è costituito dall’esame del secondo motivo di ricorso, il quale censurava la sentenza per aver ritenuto legittima la detrazione dell’IVA in conseguenza della natura strumentale degli immobili acquistati.

In particolare, la Cassazione richiama il contenuto dell’art. 19 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 che consente la detrazione dell’IVA quando il contribuente dimostri che l’acquisto sia stato effettuato da un soggetto che rivesta la qualità di imprenditore e relativamente ad un bene acquistato ai fini dell’esercizio dell’attività imprenditoriale, ovvero di un bene “strumentale” all’attività esercitata.

L’art. 19 bis esclude la detrazione all’acquisto di immobili a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale la costruzione di fabbricati.

In applicazione di tali principi, e sulla scorta di un precedente della medesima Corte, la Cassazione ritiene che nel caso in cui l’impresa non svolga attività di costruzione, sarà tenuta fornire la prova rigorosa ovvero attraverso elementi oggettivi concreti che l’operazione sia inerente all’esercizio effettivo dell’attività d’impresa e sia destinata, almeno in prospettiva, a procurargli profitto. Ciò al fine di escludere l’applicazione dell’art. 19 bis del DPR n. 633/1972.

L’interpretazione offerta, secondo la medesima pronuncia, sarebbe conforme ai principi in materia statuiti dalla Corte di giustizia europea, la quale, nei casi come quello di specie, fa leva, ai fini di pronunciare la detraibilità o meno dell’IVA, sulla verifica in concreto dell’intenzione del soggetto passivo di destinare all’attività d’impresa l’immobile acquistato.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la Suprema Corte ritiene che la sentenza della Commissione regionale sia censurabile per aver unicamente ragionato sulla natura strumentale dei beni acquistati in base all’oggetto sociale dell’attività acquirente e per non aver verificato la destinazione fattuale dei beni medesimi né considerato il limite posto dall’art. 19 bis comma 1 del DPR n. 633/1972.

In conclusione, la Suprema Corte afferma il principio di diritto sopra indicato, che pone l’attenzione sulla necessità che il giudice di merito valuti in concreto, e non in astratto, che il bene acquistato costituisca, in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio dell’attività d’impresa. Ancora una volta si afferma il principio di prevalenza della sostanza rispetto a quello della forma.

 

La legge di Marzo

Legittima difesa

Dall’Assiciazione Giovani Avvocati

Dal Consiglio Direttivo Nazionale di Rivisondoli

 

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Legenda

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