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LA TUTELA
"ITINERANTE" DELLA PRIVACY: NECESSARIO PREDISPORRE UN'AUTONOMA CAUSA PER OGNI
UTILIZZO ILLEGITTIMO DEI DATI.
Corte Suprema di Cassazione
Sentenza n. 23280 del 8 novembre 2007
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZA Fabio - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul
ricorso proposto da:
M.E., in proprio e quale Amministratore Unico della società Alfa,
elettivamente domiciliato in _______________, presso lo studio dell'avvocato P.
N., che lo
difende unitamente all'avvocato M.A., giusta delega in
atti;
- ricorrente -
contro
la società Beta, elettivamente domiciliato in ________
________, presso lo studio dell'avvocato C. C., che lo
difende, giusta delega in atti;
- resistente -
contro
GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI, in persona del Presidente p.t.,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli
uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per
legge;
- resistente -
contro
Consorzio Gamma, in persona del Segretario
Generale pro tempore sig. T.M., elettivamente domiciliato in
__________________, presso lo studio dell'avvocato
R. G., che lo difende unitamente all'avvocato C. L.,
giusta delega in atti;
- resistente -
contro
la società Delta, in persona dell'Amministratore Delegato, legale rapp.te
p.t., Dott. C.C., elettivamente domiciliato in __________
__________, presso lo studio dell'avvocato F. M. S.,
difeso dall'avvocato I. R., giusta delega in atti;
- resistente -
e contro
la società Epsilon;
- intimato -
avverso la sentenza n. 15832/06 del Tribunale di ROMA, emessa il
20/07/2006, depositata il 26/07/06;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il
25/09/07 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.
ENNIO ATTILIO SEPE che ha chiesto si dichiari inammissibile il
ricorso, con le conseguenze di legge.
Fatto
Il M. citò innanzi al Tribunale di Roma l'Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali, la società Beta, la società Beta, il consorzio Gamma, la società
Delta., perché fosse annullato il provvedimento reso dal menzionato Garante in
data 14.11.2003, fosse accertata l'illegittimità del trattamento dei dati
personali effettuato dalle altre convenute e queste ultime fossero condannate al
risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Roma, con provvedimento depositato il 26 luglio 2006, dichiarò
la propria incompetenza e la competenza del Tribunale di Milano. Propone ricorso
per regolamento di competenza il M.. Gli intimati tutti hanno depositato
memoria.
Diritto
1) Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione d'inammissibilità del
ricorso per intempestività, formulata dall'Avvocatura dello Stato (in difesa del
Garante) sul presupposto che la sentenza fu pronunziata nell'udienza del 22
giugno 2006 (alla quale l'ordinanza del 22 febbraio 2006 aveva rinviato per la
precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la contestuale sentenza)
ed il ricorso fu consegnato per la notificazione a mezzo posta in data 13
ottobre 2006 (ossia oltre i trenta giorni stabiliti perentoriamente dall'art. 47
c.p.c.). In proposito, deve essere ribadito il principio secondo cui la facoltà
di proporre istanza di regolamento di competenza presuppone che la sentenza sia
stata depositata in cancelleria completa della motivazione; l'istanza predetta
non è, pertanto, ammissibile ove proposta - con riferimento ad una pronuncia
decisiva della questione di competenza - sulla base del solo dispositivo letto
in udienza e prima del deposito della relativa motivazione, la cui comunicazione
segna l'inizio della decorrenza del termine stabilito dal secondo comma
dell'art. 47 cod. proc. civ. (tra le varie, cfr Cass. 9 luglio 1999, n. 7199).
Nella specie all'udienza del 22 giugno 2006 il giudice ha dato lettura del solo
dispositivo, mentre la motivazione è stata depositata il 26 luglio 2007 e la
relativa comunicazione è avvenuta il 15 settembre 2007.
Sicché, il ricorso è stato tempestivamente notificato in data 13 ottobre 2006.
2) Il Tribunale ha ritenuto che, secondo la prospettazione dei fatti offerta
dallo stesso ricorrente, il trattamento sarebbe avvenuto mediante la cessione
dei dati dalla società Epsilon (con sede in Milano) alla società Delta (con sede
in Bologna) ed al Consorzio Gamma (con sede in Milano), mentre la società Beta
(con sede in Roma) apparirebbe estranea alle attività di trattamento, essendosi
limitata ad agire per il recupero del credito su mandato della società Zeta,
senza effettuare alcuna segnalazione alle banche dati;
che, dunque, i trattamenti assunti come illegittimi sarebbero avvenuti tutti in
sedi diverse da quella di Roma; che la domanda risarcitoria proposta nei
confronti della società Beta non ha natura inderogabile; che la competenza
territoriale stabilita dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, ha natura
funzionale ed inderogabile, in relazione alla quale non è applicabile il cumulo
soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c.; che, in conclusione, è territorialmente
incompetente il Tribunale di Roma e competente quello di Milano.
Il ricorrente sottopone alla Corte i seguenti quesiti: A) se nei casi in cui
l'interessato proponga ricorso D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152, nei
confronti di una pluralità di titolari del trattamento dei dati personali aventi
sede in luoghi diversi e nei confronti del Garante per la Protezione dei Dati
Personali per l'impugnazione di un provvedimento del Garante stesso emesso nei
confronti di tutti i titolari e per il risarcimento del danno subito a causa del
trattamento effettuato da tutti i titolari, vi sia pluralità di fori
inderogabili alternativi tutti ugualmente competenti. Con conseguenza, nella
fattispecie, del Tribunale di Roma; B) se nei casi in cui l'interessato proponga
ricorso D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152, nei confronti del Garante per la
Protezione dei Dati Personali per l'impugnazione di un provvedimento da questo
emesso sia competente il foro erariale previsto dall'art. 25 c.p.c.. Con
conseguente competenza, nella fattispecie, del Tribunale di Roma.
Ai quesiti, così come formulati, va fornita la seguente risposta.
I primi due commi dell'art. 152 citato così recitano: "Tutte le controversie che
riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice,
comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione
dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità
giudiziaria ordinaria.
Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso
depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento".
In tal modo il legislatore ha istituito una competenza territoriale funzionale
ed inderogabile a favore del tribunale del luogo dove risiede il titolare del
trattamento; competenza che riguarda anche le controversie inerenti i
provvedimenti (o la loro mancata adozione) del Garante.
Ciò comporta, in primo luogo, l'inapplicabilità del disposto dell'art. 33 c.p.c.
sul cumulo soggettivo, in quanto, determinando uno spostamento di competenza
territoriale rispetto agli ordinari criteri, esso può ritenersi applicabile solo
se detti criteri sono relativi e derogabili e non anche quando hanno, invece,
carattere assoluto ed inderogabile (Cass. 7 luglio 2004, n. 12428).
Comporta, altresì, che siffatta competenza funzionale prevale - limitatamente al
caso in cui sia convenuto il Garante ad impugnazione dei suoi provvedimenti o
alla mancata adozione degli stessi - anche su quella erariale di cui all'art. 25
c.p.c. (problema, questo, non trattato nel provvedimento impugnato), essendo
essa dettata (con esplicito riferimento ai provvedimenti o alla mancata adozione
dei provvedimenti del Garante) da una norma speciale che prevale su quella
generale.
Da quanto premesso può desumersi che correttamente il giudice ha individuato la
natura inderogabile della competenza fissata dall'art. 152 e ne ha ricavato
l'inapplicabilità del disposto dell'art. 33 c.p.c. sul cumulo soggettivo. Così
come ha correttamente tenuto conto del principio secondo cui la competenza per
territorio dev'essere determinata con riferimento alla domanda così come
proposta, prescindendo da ogni indagine circa la relativa fondatezza nel merito
(tra le varie, cfr. Cass. 18 aprile 2006, n. 8950).
Deve però osservarsi, dalla lettura degli atti (consentita alla Corte che, in
sede di regolamento di competenza, è giudice del merito), che (diversamente da
come sostenuto dal Tribunale di Roma) il ricorrente non prospetta come unico
trattamento lesivo quello compiuto dalla società Epsilon. Al contrario, è
agevole rilevare che il M., sia nel procedimento innanzi al Garante, sia nel
ricorso innanzi al Tribunale di Roma, ha attribuito a tutte le società convenute
la qualità di titolari del trattamento dei dati.
Ne consegue che, non potendo avvalersi del cumulo soggettivo delle domande, il
ricorrente deve proporre separate domande davanti a ciascuno dei giudici nel cui
territorio hanno sede le convenute. Che, inoltre, il provvedimento del garante
dovrà essere impugnato presso ciascuno di quei giudici, per la parte che
concerne il singolo titolare del trattamento dei dati.
In conclusione deve essere enunciato il principio secondo cui: la disposizione
dell'art. 152 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.
196 del 2003) stabilisce, a favore del tribunale del luogo ove risiede il
titolare del trattamento dei dati stessi, una competenza funzionale ed
inderogabile per tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione
delle disposizioni del codice medesimo, comprese quelle inerenti ai
provvedimenti del Garante o alla loro mancata adozione; competenza che, in
quanto tale, impedisce il ricorso al cumulo soggettivo delle cause proposte
contro più persone, consentito dall'art. 33 c.p.c., e prevale sul foro della
pubblica amministrazione stabilito dall'art. 25 c.p.c. (limitatamente alle
controversie instaurate contro il Garante in relazione ai provvedimenti da
questo emessi o alla loro mancata adozione). Ne consegue che, nel caso in cui il
provvedimento del Garante concerne più soggetti titolari del trattamento e
l'interessato intenda impugnare il provvedimento e contemporaneamente convenire
in giudizio i titolari per il risarcimento del danno, le cause devono essere
separatamente proposte innanzi al giudice nel cui territorio ha sede ciascuno
dei predetti titolari, il quale ha competenza a giudicare anche nella
controversia inerente il provvedimento (o la mancata adozione del provvedimento)
del garante, per la parte, in quest'ultimo caso, concernente il titolare
convenuto in giudizio.
Nella vicenda in esame, la competenza appartiene, dunque, al giudice nel cui
territorio ha sede ciascuno dei titolari del trattamento convenuto in giudizio
ed, in particolare, ai Tribunali di Milano, Bologna e Roma. Ognuno di questi
giudici deciderà anche in ordine alla controversia inerente il provvedimento del
Garante, per la parte in cui il provvedimento stesso tratta del titolare che in
quel circondario ha attratto la competenza.
La novità della questione consiglia l'integrale compensazione, tra tutte le
parti, delle spese del giudizio per il regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara: la competenza del
Tribunale di Milano, quanto all'azione proposta dal M. contro la soc. Epsilon e
quella proposta nei confronti del Consorzio Gamma; la competenza del Tribunale
di Bologna, quanto all'azione proposta nei confronti della soc. Delta; la
competenza del Tribunale di Roma, quanto all'azione proposta nei confronti della
soc. Beta; la competenza di ciascuno dei Tribunali sopra indicati, quanto
all'azione proposta nei confronti dell'Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali. Compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio
per il regolamento di competenza.

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