|
|
PIGNORAMENTO
E OPPOSIZIONE DI TERZO
Tribunale
Bari 07 aprile 2011 n. 1266
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Bari, seconda sezione
civile, dott. Achille Bianchi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11830/2006 R.G.
Aff. Cont, riservata all'udienza del giorno 27 ottobre 2010
e vertente
TRA
L. B.,
OPPONENTE
CONTRO
CCC Italia s.r.l. (oggi AAA s.r.l.)
OPPOSTA
NONCHÈ
BBB s.r.l., in persona del liquidatore pro tempore,
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO
Opposizione di terzo ex art.619 c.p.c..
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti chiedono e concludono: come da foglio di precisazione
delle conclusioni.
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione notificato il 10/11/2006 . L. B.
premesso che: -l'ufficiale giudiziario, in data 31/1/2006, ad istanza della CCC
Italia s.r.l. aveva sottoposto a pignoramento presso la BBB s.r.l. con
conseguente iscrizione della procedura esecutiva, beni mobili consistenti in
macchine per ufficio di sua
esclusiva proprietà in quanto acquistate il 20/6/2005, giusta attestazione di
vendita dell'Ufficiale di riscossione, in occasione dell'incanto svolto nella
procedura esecutiva n.3321/05, su istanza della Sesit Puglia s.p.a. quale
creditrice procedente nei confronti della stessa BBB s.r.l.; -confermata dal
G.E. nel processo esecutivo la sospensione dell'esecuzione con ordinanza del
26-27/10/2006, venivano concessi i termini per l'introduzione del Giudizio di
merito - chiedeva dichiararsi la nullità ed inefficacia del pignoramento, con
vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la s.r.l. AAA (già CCC Italia), con comparsa del
10/1/2007 deducendo di aver sottoposto ad esecuzione beni rinvenuti nella sede
della debitrice. Aggiungeva che nulla era stato eccepito in merito alla
proprietà dei beni in sede di pignoramento da parte del dipendente presente in
loco che veniva nominato custode e che l'appartenenza al terzo era sfornita di
prove, chiedendo, pertanto rigettarsi l'opposizione, con vittoria di spese.
Si costituiva altresì in giudizio la BBB s.r.l., aderendo all'opposizione, della
quale invocava l'accoglimento, con vittoria di spese.
Dopo lo scambio di memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., la causa veniva
interrotta per l'intervenuto fallimento della BBB s.r.l. e successivamente
riassunta ad iniziativa della L. con ricorso del 3/8/2007. Quindi è stata
rimessa al merito e riservata per la decisione, sulle conclusioni formulate dai
procuratori delle parti all'udienza del 27/10/2010, con concessione dei termini
previsti dall'art.190 c.p.c.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va rigettata perché infondata.
Va osservato in diritto che l'opposizione di terzo all'esecuzione, a norma
dell'art.619 c.p.c., è azione di accertamento negativo, diretta a vincere la
presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore dei beni staggiti nella
casa di abitazione o nell'azienda dello stesso, mediante la prova della
proprietà dell'opponente e la correlativa negazione del diritto del creditore di
procedere alla loro espropriazione.
Tale prova deve essere fornita nel rispetto dei limiti fissati dall'art.621
c.p.c., che mira ad impedire situazioni fraudolenti in danno del creditore, in
virtù del quale il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto
sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che
l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal
commercio esercitati dal terzo o dal debitore. Incombe pertanto all'opponente
l'onere della prova dell'acquisto dei beni pignorati con atto avente data certa
anteriore al pignoramento, nonché dell'affidamento degli stessi al debitore a
titolo diverso dalla proprietà (cfr. Cass. n.14873/2000; id. 352/'99; id.
n.4222/'98).
Di contro, nel caso di comunanza di abitazione o di coincidenza della sede
aziendale del debitore e del terzo, questi deve fornire esclusivamente la prova
della proprietà, con i limiti innanzi richiamati.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che la AAA s.r.l. (già CCC Italia), in
forza di titolo esecutivo, ha sottoposto a pignoramento mobiliare le macchine
per ufficio descritte nel verbale del 3 1/1/2006, rinvenute nella sede della
debitrice, ubicata in Bari, in via B. R..
Dalla dichiarazione resa dalla stessa BBB è emerso che la società ha sede legale
nel luogo in cui è stato eseguito il pignoramento e, data la natura dei beni
(computer e macchine per ufficio) è evidente che gli stessi risultano utilizzati
per l' attività svolta dalla stessa.
L'opponente L., risiede in luogo diverso da quello del pignoramento, afferma e
sostiene di documentare di aver acquistato i beni in sede di vendita all'incanto
di diversa procedura esecutiva. Non documenta, però, in alcun modo le ragioni
per le quali gli stessi si trovassero ancora presso la Sede sociale della
debitrice, ad oltre sei mesi da tale aggiudicazione e soprattutto non è in grado
di documentare a quale titolo gli stessi
fossero stati lasciati presso la Sede della BBB s.r.l. in affidamento. Non può,
infatti ritenersi sufficiente alla dimostrazione in questione, indispensabile
per la Giurisprudenza costante già richiamata, come si è già detto, la generica
affermazione di parte opponente "Beni... rimasti presso al sede della S.E. T.
s.r.l. unicamente perché P. era ancora disponibile, al momento, l'ufficio dove
avrebbe dovuto sistemarli"
La dimostrazione del diritto di proprietà peraltro (che comunque non potrebbe
ritenersi sufficiente a fondare l'opposizione) ha dei margini di rilevante
incertezza e deve ritenersi insufficiente, almeno per la maggior parte dei beni,
data la mancata dimostrazione con elementi certi (numeri di serie, di matricola,
indicazione di segni distintivi etc.) della perfetta identità dei beni descritti
in maniera piuttosto dettagliata in sede di verbale di pignoramento con quelli
descritti in modo del tutto generico nel verbale di aggiudicazione. A titolo di
esempio, fra gli altri, non può infatti esservi certezza in relazione alla
identità fra la "fotocopiatrice marca Toshiba studio 2060" del verbale di
pignoramento del 3 1/1/2006 e la "fotocopiatrice Toshiba con mobiletto in legno"
del verbale di aggiudicazione in terzo incanto del 20/6/2005. Inoltre vi sono
degli ulteriori beni indicati nel pignoramento (ad es. "1 fotocopiatrice MITA
DC-2556") che non si rinvengono di certo nel documento di vendita e che non si
accostano neppure per approssimazione a taluno dei beni in esso indicati.
Pertanto a fronte di una prova inesistente in parte, e comunque incerta e
parziale della proprietà dei beni, nonché di una prova del tutto mancante delle
ragioni e del titolo dell'affidamento, l'opposizione deve essere respinta
Conforta tale conclusione anche la mancata segnalazione dell'appartenenza dei
beni a terzi al pubblico ufficiale che procedeva al pignoramento.
Per tali ragioni l'opposizione va rigettata e le spese, liquidate come da
dispositivo, vanno poste a carico della soccombente L., mentre non deve
statuirsi sulle spese nei confronti della curatela della BBB s.r.l. non
costituitasi in giudizio dopo il ricorso in riassunzione da parte della L..
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta, con
citazione del 10/11/2006 da L. B. nei confronti della CCC Italia (oggi AAA)
s.r.l. e della BBB s.r.l., così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna L. B., al rimborso delle spese processuali in favore della AAA
s.r.l., liquidate in complessivi euro 2.200,00 (di cui euro.1,000,00 per
diritti) oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

|