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CONCORRENZA SLEALE: per ottenere il risarcimento del danno A? necessario provare di aver subito una perdita patrimoniale

CONCORRENZA SLEALE: per ottenere il risarcimento del danno A? necessario provare di aver subito una perdita patrimoniale

Cassazione 08 marzo 2013 n. 5848

In materia di risarcimento dei danni per concorrenza sleale, A? necessario accertare che la lesione della reputazione professionale o commerciale abbia causato una perdita patrimoniale, altrimenti il risarcimento manca di oggetto: in particolare, A? necessario provare la gravitAi?? della lesione e la non futilitAi?? zoloft for sale, dapoxetine without prescription. del danno (fattispecie relativa all’azione proposta da una societAi?? produttrice di macchine per l’enologia che lamentava di aver subito atti di denigrazione dei propri prodotti e della propria azienda ad opera di una concorrente).




FINANZIAMENTI PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI

Fino all’80% di contributi a fondo perduto per i marchi comunitari e internazionali
agevolazioni alle imprese – stanziati 4,5 milioni di euro dal Ministero dello Sviluppo Economico – scadenza del bando 17 maggio 2013

I FINANZIAMENTI SARANNO ASSEGNATI SECONDO L’ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A PARTIRE DAL 18 FEBRAIO 2013

Attraverso Paroxetine for sale, . il bando il Ministero dello Sviluppo Economico intende supportare le PMI nella tutela dei marchi allai??i??estero.

Misura A): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi comunitari presso UAMI (Ufficio per lai??i??Armonizzazione nel Mercato Interno) attraverso lai??i??acquisto di servizi specialistici
Possono richiedere lai??i??agevolazione le PMI che alla data di presentazione della domanda di agevolazione abbiano effettuato almeno una delle seguenti attivitAi??:
– deposito domanda di registrazione presso UAMI di un nuovo marchio;
– deposito domanda di registrazione presso UAMI di un marchio registrato (o per il quale sia stata depositata domanda di registrazione) a livello nazionale di cui si abbia giAi?? la titolaritAi??;
– deposito domanda registrazione presso UAMI di un marchio acquisito da un terzo e giAi?? registrato (o per il quale A? stata depositata domanda di registrazione) a livello nazionale.
Misura B): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la ProprietAi?? Intellettuale) attraverso lai??i??acquisto di servizi specialistici
Possono richiedere lai??i??agevolazione le PMI che alla data di presentazione della domanda di agevolazione siano titolari di un marchio registrato a livello nazionale o comunitario, anche a seguito di unai??i??acquisizione da terzi, o abbiano giAi?? depositato domanda di registrazione nazionale o comunitaria.
Per uno stesso marchio A? possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella misura B non si indichi lai??i??Unione Europea come Paese designato) nel rispetto dei limiti dei valori massimi indicati per marchio e per impresa.

SOGGETTI AMMESSI
Sono ammesse unicamente PMI aventi sede legale e operativa in Italia.

SOGGETTI NON AMMESSI

Sono escluse dalle agevolazioni tutte le Grandi Imprese.

DURATA

Le spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra la data di pubblicazione nella GURI del comunicato relativo al bando e la data di presentazione della domanda di agevolazione.

SPESE AMMISSIBILI

Per la misura A sono ammissibili le seguenti spese:
– Progettazione del nuovo marchio (ideazione elemento verbale e progettazione elemento grafico);
– Ricerche di anterioritAi?? e assistenza per il deposito, per verificare lai??i??eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare. Le ricerche di anterioritAi?? possono riguardare ricerca per similitudine (comprensiva della ricerca di identitAi??) in Italia, ricerca per similitudine (comprensiva della ricerca di identitAi??) per ciascun Paese diverso dallai??i??Italia, ricerca di identitAi?? UE (27 Paesi). Le ricerche devono comprendere almeno una ricerca effettuata per similitudine (comprensiva dellai??i??identitAi??) tra i marchi italiani, comunitari e internazionali estesi allai??i??Italia;
– Assistenza per lai??i??acquisizione del marchio depositato o registrato a livello nazionale;
– Assistenza per la concessione in licenza del marchio qualora esso, dopo il deposito della domanda sia stato concesso in licenza in uno o piA? Paesi dellai??i??Unione Europea;
– Tasse di deposito presso UAMI.
Per la misura B sono ammissibili le seguenti spese:
– Progettazione del nuovo marchio nazionale (ideazione elemento verbale e progettazione elemento grafico) utilizzato come base per la domanda internazionale a condizione che questai??i??ultima venga depositata entro 15 giorni dal deposito della domanda nazionale;
– Ricerche di anterioritAi?? e assistenza per il deposito, per verificare lai??i??eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare. Le ricerche di anterioritAi?? possono riguardare ricerca per similitudine (comprensiva della ricerca di identitAi??) in Italia, ricerca per similitudine (comprensiva della ricerca di identitAi??) per ciascun Paese diverso dallai??i??Italia, ricerca di identitAi?? UE (27 Paesi). Le ricerche devono comprendere almeno una ricerca effettuata per identitAi?? e per similitudine tra i marchi italiani, comunitari e internazionali estesi allai??i??Italia;
– Assistenza per lai??i??acquisizione del marchio depositato o registrato a livello nazionale;
– Assistenza per la concessione in licenza del marchio nei Paesi designati per lai??i??estensione;
– Tassa di domanda e tasse di registrazione presso OMPI.

DOTAZIONE
Le risorse disponibili sono pari a 4.5 milioni di euro.

CONTRIBUTO
Misura A
Lai??i??agevolazione A? concessa fino allai??i??80% delle spese ammissibili sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio, tranne lai??i??ultimo punto per il quale lai??i??importo massimo complessivo dellai??i??agevolazione A? pari a 4.000 ai??i?? per domanda relativa ad un marchio depositato presso lai??i??UAMI.
Misura B
Lai??i??agevolazione A? concessa fino allai??i??80% delle spese ammissibili sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio per i primi 4 punti.
Per le domande di registrazione internazionale depositate dopo la pubblicazione in GURI del comunicato relativo al Bando lai??i??importo massimo dellai??i??agevolazione A? pari a:
– 4.000 ai??i?? per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi un solo Paese;
– 5.000 ai??i?? per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi due o piA? Paesi.
Nel caso in cui la designazione interessi i Paesi Russia e/o Cina lai??i??agevolazione sarAi?? pari al 90% delle spese ammissibili sostenute sempre nei limiti previsti per lai??i??acquisto dei servizi di cui ai primi quattro punti.
In tal caso, lai??i??importo massimo dellai??i??agevolazione A? pari a:
– 5.000 ai??i?? per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi Cina o Russia;
– 6.000 ai??i?? per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi Russia o Cina e uno o piA? Paesi.
Sempre in relazione alle domande di registrazione internazionale depositate dopo la pubblicazione in GURI del comunicato relativo al Bando per uno stesso marchio A? possibile effettuare delle designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni saranno cumulabili fino allai??i??importo massimo di 5.000 ai??i??. Nel caso in cui la designazione successiva interessi i Paesi Russia e/o Cina, senza che nessuno dei due Paesi sia stato designato in precedenti richieste di agevolazione, le agevolazioni saranno cumulabili fino allai??i??importo massimo di 6.000 ai??i??.
Per domande di registrazione internazionale depositate presso OMPI prima della pubblicazione in GURI del comunicato relativo al Bando A? possibile richiedere agevolazioni solo per le designazioni successive effettuate dopo la pubblicazione del suddetto comunicato; in tal caso lai??i??importo massimo delle agevolazioni A? pari a:
– ai??i?? per domanda di designazione successiva di un solo Paese depositata presso lai??i??OMPI;
– 2.000 ai??i?? per domande di designazione successiva di due o piA? Paesi depositate presso lai??i??OMPI.
Resta inteso che nel caso di designazioni di due o piA? Paesi effettuate in momenti diversi lai??i??importo massimo cumulabile delle agevolazioni sarAi?? di 2.000 ai??i??.
Ciascuna impresa puA? presentare piA? richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di 15.000 ai??i??.

VALUTAZIONE
Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello, ai sensi dellai??i??art. 5, comma 3 del D. Lgs. 123/98, secondo lai??i??ordine cronologico di presentazione delle domande e sino a esaurimento delle stesse.
Unioncamere provvederAi??, con opportuna comunicazione, a dare notizia dellai??i??avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie. Ai fini della definizione dellai??i??ordine cronologico di presentazione delle domande si farAi?? riferimento al numero di protocollo assegnato al momento della compilazione del form online. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, lai??i??ultima domanda istruita con esito positivo A? ammessa alle agevolazioni in misura parziale procedendo ad una riduzione proporzionale delle agevolazioni stesse. Lai??i??istruttoria delle domande A? effettuata dallai??i??Unioncamere che verifica la regolaritAi?? formale e la completezza della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilitAi?? previste dal bando, nonchAi?? sulla base della documentazione prodotta, la coerenza e congruitAi?? delle spese sostenute per lai??i??acquisizione dei servizi previsti dalle singole misure. Lai??i??istruttoria si conclude con un giudizio motivato, positivo o negativo, in merito alla concessione o meno dellai??i??agevolazione mediante comunicazione allai??i??impresa interessata, entro il termine di 45 giorni dalla data di assegnazione del protocollo attribuito mediante compilazione del form on line.

TERMINI
apertura: 18 febbraio 2013
scadenza: 17 maggio 2013 ore 16:00

PROCEDURA
Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, tramite un form on-line disponibile sul sito www.unioncamere.gov.it ed inviate tramite posta elettronica certificata o per posta A/R.




MARCHI Dai??i??IMPRESA: il marchio GSE A? un marchio debole

La Corte di Cassazione ha stabilito, al termine di una lunga vertenza, iniziata nel 2006, che il marchio GSE, registrato da Prodeco Pharma s.r.l., A? un marchio debole e, quindi, la stessa sigla GSE poteva essere utilizzata anche da Erbavita s.a., che la aveva inserita in un proprio prodotto, insieme ad altri elementi che erano idonei a escludere la confondibilitAi?? con i prodotti GSE di Prodeco Pharma

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 13 giugno 2006, la S.r.l. Prodeco Pharma proponeva ricorso D.Lgs. n. 30 del 2005, ex art. 129 davanti al tribunale di Venezia, sezione specializzata nella materia della proprietAi?? industriale. Chiedeva fossero inibiti ad Erbavita s.a. con sede nella Repubblica di San Marino, la produzione, il commercio e l’uso di prodotti recanti la sigla GSE, in quanto costituente violazione del marchio registrato da essa istante, relativo a prodotti contenenti estratto di semi di pompelmo (grapfruit seed extract, realizzato nell’acronimo GSE). Il tribunale accoglieva il ricorso.
Erbavita conveniva Prodeco davanti allo stesso tribunale con atto del 22-25 settembre 2006 chiedendo dichiararsi la nullitAi?? del marchio della convenuta in quanto descrittivo, ovvero, in subordine, che fosse accertata la debolezza del marchio stesso e la inesistenza di ogni contraffazione. Il tutto con pubblicazione della sentenza richiesta e condanna al risarcimento dei danni per concorrenza sleale. Resisteva Prodeco deducendo essa la contraffazione del proprio marchio, da considerarsi segno forte, nonchA? la concorrenza sleale da parte dell’attrice delle cui domande chiedeva il rigetto con conferma delle statuizioni emesse in sede cautelare, e risarcimento del danno. Il tribunale, con sentenza del febbraio 2008, riteneva il marchio in questione, valido in quanto debole. Escludeva peraltro, attesa detta natura del segno, la contraffazione affermata in considerazione delle differenze introdotte nelle confezioni dei prodotti Erbavita, tali da impedire confusione da parte dei consumatori e dunque la conseguente concorrenza sleale. Rigettava tutte le domande di Prodeco nonchA? quella di concorrenza sleale proposta da Erbavita. Prodeco proponeva appello articolato in nove motivi. Si costituiva Erbavita, chiedeva il rigetto dell’appello e proponeva appello incidentale insistendo nella propria domanda di risarcimento del danno per la concorrenza sleale posta in essere da Prodeco.
La Corte di merito, rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del tribunale, decideva la causa rigettando entrambi gli appelli. Per quel che rileva nella presente fase la corte di Venezia confermava la sentenza del Tribunale sul punto della natura giuridica del marchio in questione, confermandone la identificazione in marchio debole. Negava che nella specie sussistesse confondibilitAi?? tra i segni in contrasto rilevando che la sigla GSE che costituiva cuore del marchio Prodeco era riportata nell’insieme del marchio di Erbavita ma accanto alla denominazione Fitoseptic, questa evidenziata agli occhi del consumatore perchA? piA? lunga, e con maggiori spazi fra una lettera e l’altra, e peraltro scritta in caratteri di maggiori dimensioni. Rilevava altresAi?? che la foglia stilizzata, presente in entrambi i marchi, appariva difficile da notare tanto nell’uno quanto l’altro segno e non era tale da costituire elemento di confusione, appunto per tale secondarietAi??.
Conseguentemente rigettava tutte le domande concorrenza sleale connesse alla negata confondibilitAi??.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione Prodeco Pharma S.r.l.
con atto articolato su cinque motivi. Resiste con controricorso Erbavita S.p.A. giAi?? Erbavita s.a, e deposita memoria.

DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso Prodeco lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 7 e 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene che la Corte veneta ha emesso il proprio giudizio di descrittivitAi?? del marchio GES, deducendone quindi la minor protezione di marchio debole rispetto a quella di marchio forte, utilizzando come termine di paragone non giAi?? il consumatore medio avveduto, bensAi?? l’utilizzatore informato, ovverosia il farmacista, l’erborista, ed il medico. In tal modo la Corte di merito avrebbe ristretto la platea dei consumatori alla quale il giudice deve guardare per identificare la corretta percezione di mercato, a quelle degli specialisti del campo, e pertanto negando una confondibilitAi?? che invece ove si fosse avuto riguardo al consumatore tipico del prodotto in questione, si sarebbe dovuta affermare.
2. Con il secondo motivo del suo ricorso, che in quanto connesso al primo va esaminato insieme ad esso, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 20 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene che la Corte di Venezia ha negato la contraffazione sulla base della ritenuta natura di marchio debole del segno di essa ricorrente(GSE), trascurando che nell’asserito marchio Fitoseptic, il cuore, ovvero il nucleo ideologico, A? per l’appunto la parola GSE A? non come ritenuto dalla sentenza, il predetto logo.
2.a.Osserva il collegio che riguardo alla questione concernente la distinzione tra marchio forte e marchio debole la Corte di Cassazione ha dato luogo da tempo ad una giurisprudenza stabile alla quale non vi sono ragioni per discostarsi (cass nn. 4405 del 2006, 11017 del 1992, 14787 del 2006).
E’ ben noto che l’intensitAi?? della tutela riconosciuta dalla legge ad un segno muta a seconda del grado di originalitAi?? di cui il medesimo A? dotato. Sotto questo profilo dunque il segno viene definito debole giacchA? la protezione che la legge gli assicura impedisce l’imitazione da parte del concorrente di quei suoi elementi caratteristici che operando sul suo contenuto o aggiungendosi ad esso arricchiscono la descrittivitAi??, e per l’appunto ne costituiscono una caratteristica e giustificano la identificazione di un tasso di originalitAi??, meritevole di tutela. Ed A? l’accertamento di fatto che, caso per caso, individua il confine tra segno forte e segno debole giacchA?, da un canto, marchi forti non sono soltanto quelli cosiddetti di fantasia ma anche quelli costituiti da parole del linguaggio comune, e dall’altro marchi deboli non sono da considerarsi semplicemente i marchi indicativi della natura o della funzione del prodotto, ma possono essere anche parole del linguaggio comune ovvero divenute comuni nel linguaggio commerciale. Nel caso di cui si tratta l’acronimo GSE, pacificamente indicatore del contenuto del prodotto, e dunque descrittivo, esclude in quanto insussistente il grado di creativitAi?? piA? alto, la possibilitAi?? di attribuire la tutela del marchio forte. GSE vuoi dire, secondo la comune tecnica espressiva che appunto si definisce acronimo, estratto di succo di pompelmo. Indica dunque il contenuto merceologico di un prodotto legittimamente commerciabile, cosicchA? la ricerca della originalitAi?? distintiva si A? esercitata intorno ad un dato ontologicamente ed ineliminabilmente descrittivo, nella logica dell’art. 13, n. 1 del codice della proprietAi?? industriale che, escludendo la validitAi?? solo per i segni costituiti “esclusivamente” da denominazioni generico descrittive, consente una sia pur piA? limitata tutela benchA? in presenza di un gradiente di descrittivitAi??.
2.b.Nel caso che ne occupa in particolare la ricorrente afferma che la individuazione della parola GSE come acronimo A? possibile solo da una particolare consumatore, ovvero dal commerciante, dal farmacista, dal rappresentante, del prodotto medesimo e non dal normale consumatore, il quale invece percepirebbe esclusivamente il segno in questione, e dunque come dotato di autonomia sua propria.
Osserva il collegio che siffatta conclusione spetta al giudice del merito. Tuttavia, in via di principio, pare opportuno precisare che ogni acronimo, ovvero ogni sigla, A? tale da determinare nel consumatore di quel tipo di prodotto, e non in una platea indistinta di possibili consumatori, l’interesse a conoscerne il significato.
Per sua natura l’acronimo,quando le lettre che lo compongono non abbiano un significato noto nel mercato, giustifica la supposizione che esso all’utilizzatore possibile di un certo tipo di prodotto, come nel caso che ci riguarda il succo di frutta o altro un prodotto commestibile, indichi oggettivamente l’esistenza di un significato esplicito, commercialmente rilevante. Non puA? affermarsi che sempre, nel vivente meccanismo di comunicazione commerciale e di comunicazione tout court, l’acronimo sia linguaggio da iniziati, come sottintende il ricorrente quando fa riferimento ad un consumatore “informato”, diverso dall’utilizzatore avveduto, in quanto addirittura specializzato.
L’apprezzamento che il giudice di merito effettua sulla confondibilitAi?? dei segni, soprattutto nel caso di affinitAi?? dei prodotti, deve essere compiuto non giAi?? in via analitica, attraverso l’esame anche particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento. Deve essere condotto invece in via globale e sintetica, ovvero con riguardo all’insieme degli elementi grafici mediante una valutazione di impressione, la quale deve avere come parametro di riferimento la normale diligenza ed avvedutezza del consumatore di quel genere di prodotti. CosicchA? alla fine il raffronto risulta essere tra il marchio che il consumatore, di quel tipo di prodotti, guarda, ed il ricordo mnemonico del segno in concorrenza.
2.C. E’ singolare, a parere del collegio che il ricorrente sostenga che l’acronimo GSE, unica parola contenuta nel suo segno, pacificamente abbreviativa di una indicazione specificamente descrittiva, debba essere ritenuto cuore ideologico del marchio in concorrenza antagonista, benchA? questo contenga anche altra espressione grafica, e dunque dimenticando per l’appunto che la natura descrittiva del segno GSE necessita, perchA? il segno che l’acronimo include sia protetto, di una aggiunta di originalitAi??.
Aggiunta che, dal punto di vista grafico il segno di Erbavita, come apprezzato dal giudice del merito, sicuramente mostra.
Orbene, il marchio Erbavita accusato di contraffazione, A? segno complesso consistente nella composizione oltre che del predetto acronimo anche della parola fitoseptic. Dunque fra i due segni cosAi?? come essi sono analiticamente descritti dalla sentenza impugnata, esiste una vistosa differenza grafica. Il giudice di merito ha considerato anzitutto tale differenza, quindi ha ritenuto che l’acronimo GSE contenuto nel marchio di Erbavita sia tutt’altro che preponderante rispetto alla parola Fitoseptic, piA? grande e con caratteri grafici che la evidenziano meglio, cosicchA? piA? che mai in tale segno di Erbavita, nella ricostruzione fatta dal giudice di merito, esso conserva una funzione descrittiva e non individualizzante, che, nella vicenda, esclude l’effetto contraffattorio.
2.d. I due motivi sono entrambi infondati giacchA? il giudice di merito ha fatto buon governo delle norme applicate, ha tenuto conto della giurisprudenza, ed ha esaminato, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, in modo sintetico i segni in conflitto motivando sulle questioni relative.
3. Con il terzo motivo del suo atto il ricorrente lamenta la motivazione omessa ed insufficiente, ovvero ancora illogica ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, su un punto decisivo della causa. Osserva che la Corte di Venezia non si A? accorta della doglianza avverso il punto della decisione di primo grado relativo alla circostanza, non esaminata dal primo giudice, per la quale il marchio GSE A? posto anche su prodotti non contenenti estratti dei semi di pompelmo.
3. a. Osserva il collegio che sul punto la Corte di merito si A? pronunciata, (vedi foglio 21 della sentenza impugnata), ed ha considerato marginale ed irrilevante la circostanza stessa attesa la proporzione tra prodotti a contenuto di succo di pompelmo, e prodotti nei quali tale succo era assente. Il ricorrente non va oltre una doglianza generica. Il motivo A? pertanto inammissibile.
4. Con il quarto motivo del suo atto il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2598 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Sostiene che la Corte di merito ha rigettato la domanda concorrenza sleale ritenendola erroneamente fondata sugli stessi motivi addotti a sostegno dell’accusa di contraffazione.
4.a. Il motivo A? infondato. Nemmeno oggi il ricorrente indica quali circostanze, non dipendenti dalla affermata contraffazione, giustificherebbero l’ulteriore, ovvero autonoma, accusa di concorrenza sleale.
5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la motivazione omessa o insufficiente in relazione al punto specifico oggetto del sesto di specifica censura nell’atto di appello.
5.a. Il motivo A? inammissibile. Il ricorrente indica il sesto motivo di appello come non esaminato ovvero non esaminata adeguatamente dalla corte di merito, tuttavia non indica in alcun modo la circostanza che, ancora una volta, costituirebbe atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., ulteriore a quella conseguente alla affermata contraffazione, questione oggetto del predetto motivo di appello.
6. Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente deve essere condannato pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

zoloft without prescription, .

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitAi??, liquidate in Euro 7200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre ad oneri di legge.
CosAi?? deciso in Roma, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2012.




Finalmente arriva l’IVA per cassa per le imprese ecco come optare per questo regime IVA

Finalmente arriva l’IVA per cassa per le impreseAi??ecco come optare per questo regime IVA

Per scegliere il regime dell’IVA per cassa non A? necessaria alcuna comunicazione preventiva.
La scelta dell’IVA per cassa va poi comunicata nel quadro VO della prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta effettuata.

Chi invece intende avvalersi del regime sin dall’inizio dellai??i??attivitAi??, deve comunicare la scelta con la dichiarazione di periactin for sale, generic dapoxetine. inizio attivitAi??.

In genere l’opzione ha effetto dal 1Ai?? gennaio dell’anno in cui A? esercitata; in caso di inizio dellai??i??attivitAi?? nel corso dell’anno, ha effetto dalla data di inizio dell’attivitAi??. Limitatamente allai??i??anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, lai??i??opzione, da comunicare con la dichiarazione IVA per il 2012, ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1Ai?? dicembre 2012.

L’opzione vincola il contribuente all’applicazione dell’IVA per cassa per almeno un triennio, salvo nel caso di superamento della soglia dei ai??i?? 2 milioni di volume d’affari, che comporta la cessazione del regime.

Trascorsoil triennio, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, a meno che non sia effettuata la revoca, con le stesse modalitAi?? previste per l’opzione (comportamento concludente e comunicazione nella dichiarazione annuale IVA presentata successivamente). Per coloro che hanno esercitato l’opzione a partire dal 1Ai??dicembre 2012, il triennio scade il 31 dicembre 2014 (in pratica, il mese dicembre 2012 A? considerato come un anno).

In definitiva, la revoca A? possibile solo dopo il triennio iniziale (o in uno degli anni successivi al triennio).

Il cedente/prestatore che ha optato per il regime IVA per cassa deve evidenziare la volontAi?? di differire l’esigibilitAi?? dell’IVA mediante la seguente annotazione in fattura: Ai??operazione con IVA per cassa ai sensi dell’articolo 32 bis DL 83/2012Ai??. L’omessa indicazione non determina tuttavia conseguenze sostanziali ai fini dell’applicazione del regime, ma costituisce solo una violazione formale




MARCHI Dai??i??IMPRESA: depositato il marchio “KLINAT”

MARCHI Dai??i??IMPRESA: depositato il marchio “KLINAT”

Il 23 novembre 2012 A? stato depositato il marchio nazionale “KLINAT”, che sarAi?? utilizzato per strumenti protesici , . per uso dentistico.

CR




FAQ Ministero Sviluppo Economico CONCORSI A PREMIO

Le FAQ pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di manifestazioni a premio ai sensi del dpr 430/01

DOMANDE GENERALI

Esiste un albo delle agenzie di promozione/pubblicitAi?? delegabili?

Non esiste alcun albo delle agenzie di promozione.

Aggiungiamo noi: per i profili legali (regolamento, etc.) e fiscali A? consigliabile rivolgersi ad un avvocato e/o ad un dottore commercialista

Gli atti di delega che lai??i??impresa rilascia ad un soggetto per lo svolgimento di una o piA? fasi delle operazioni relative ad una manifestazione a premio deve essere redatta con particolari formalitAi?? e deve essere a tempo determinato ?

RISPOSTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO:
Il d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 non prescrive una forma specifica per la redazione di una procura con cui si conferisce delega alla gestione di una o piA? fasi di una manifestazione a premio. Inoltre lai??i??atto puA? anche avere periodo indeterminato: in tal caso produrrAi?? i suoi effetti fino a che non intervenga nuova delega. Al Ministero deve essere trasmessa una copia conforme allai??i??originale qualora la Divisione competente ne faccia richiesta.

Qualora una impresa estera intenda organizzare in Italia una manifestazione a premio puA?, in alternativa allai??i??istituto della rappresentanza fiscale, avvalersi del sistema di identificazione diretta ?

RISPOSTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO:
No, in quanto le disposizioni sul sistema di identificazione diretta di cui al decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191 (che ha modificato lai??i??art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), possono creare difficoltAi?? per la piena riuscita dellai??i??attivitAi?? di controllo espletata dal Ministero. Pertanto, quando le imprese intendono svolgere in Italia una manifestazione a premio devono necessariamente avvalersi di un rappresentante fiscale anche se hanno fatto ricorso al sistema di identificazione diretta per le al-tre attivitAi?? espletate in Italia.

Quando si configura lai??i??associazione di imprese nelle manifestazioni a premio ?

RISPOSTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO:
Lai??i??associazione si configura quando due o piA? imprese, ciascuna per i propri fini in relazione alle attivitAi?? economiche svolte in base allai??i??oggetto sociale, promuovono la conoscenza di prodotti e/o di servizi e/o di ditte e/o di insegne e/o di marchi e/o la vendita di determinati prodotti e/o di servizi aventi un fine, in tutto o in parte, commerciale. Pertanto, quando un prodotto viene venduto in determinati punti vendita oppure in determinate catene commerciali e non in altri ed i consumatori possono partecipare alla manifestazione a premio solo recandosi presso quei determinati esercizi commerciali si configura il caso dellai??i??associazione.

Allo stesso modo ricorre la fattispecie quando nella denominazione della manifestazione , generic dapoxetine. a premio vi sia espresso riferimento ad una specifica insegna commerciale. Configurandosi lai??i??associazione, tutti i soggetti sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni.

Le Camere di Commercio sono legittimate a chiedere alle imprese o ai soggetti delegati tutta la documentazione inerente i concorsi a premio ?

RISPOSTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO:
In data 26 giugno 2009 A? stato stipulato un Protocollo dai??i??Intesa tra il Ministero dello sviluppo e-conomico e Unioncamere allo scopo di potenziare lai??i??attivitAi?? di controllo sulle manifestazioni a pre-mio. A tal fine, le Camere di Commercio competenti per territorio sono legittimate a richiedere alle imprese o ai soggetti delegati, oltre alla documentazione prescritta per gli adempimenti di cui allai??i??art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 di cui tratta anche la circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, anche quegli atti che ritengono utile esaminare, sia nella fase di ausilio per la compilazione dei modelli di comunicazione da effettuare ai sensi dellai??i??art. 10 del citato d.P.R. n. 430/2001 sia per coadiuvare il Ministero nellai??i??attivitAi?? di controllo.
Inoltre, una volta ricevuta autorizzazione del Garante per la privacy, i dati riferiti alle manifestazioni a premio inseriti nel sistema telematico PREMA ON LINE, operativo presso il Ministero, verranno messi a disposizione delle Camere di Commercio, ciA? alla luce del succitato Protocollo dai??i??Intesa.




Sanzioni annullate se il tributo non A? stato versato a causa di ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione

Sanzioni annullate se il tributo non A? stato versato a causa di ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione

21/09/2012

Se il mancato pagamento di tributi dipende da una causa , . di forza maggiore debitamente documentata dal contribuente, le sanzioni che saranno richieste dall’erario successivamente, insieme al tributo, non sono dovute. E una Ai??causa di forza maggioreAi?? puA? consistere nel dimostrare (e documentare) che il mancato pagamento e le difficoltAi?? finanziarie della societAi?? morosa dipendono dai notevoli ritardi nel pagamento di servizi regolarmente eseguiti su commessedi una amministrazione pubblica (in questo caso la regione Campania). CosAi?? ha deciso laCommissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 158/29/12 depositata in segreteria il 20 giugno 2012. Le motivazioni della sentenza, si basano sul difetto del requisito della colpevolezza previsto dal comma 5 dell’articolo 6 del dlgs n. 472/1997.




MARCHI COMUNITARI: i marchi “VISLAB” e “VISIONLAB” non sono fra loro confondibili

MARCHI COMUNITARI: i marchi “VISLAB” e “VISIONLAB” non sono fra loro confondibili

VISLAB A? il marchio utilizzato da VISLAB S.r.l., societAi?? di ricerca dell’UniversitAi?? di Parma impegnata nella ricerca e nello sviluppo di sistemi ottici e intelligenti per varie applicazioni, principalmente per il campo automobilistico (www.vislab.it). Vislab, attraverso lo studio Carlo Rossi & Partners, ha depositato domanda di registrazione comunitaria del proprio marchio nel 2010.

VISIONLAB A? il marchio utilizzato da VISIONLAB S.A., societAi?? con sede a Madrid impegnata principalmente nel campo degli occhiali da vista e da sole. Visionlab A? titolare dellai??i??omonimo marchio avv. Carlo Rossicomunitario, depositato nel 2004, ed ha presentato opposizione contro la registrazione del marchio VISLAB, lamentando il rischio di confusione per il pubblico fra i due marchi.

La Divisione delle Opposizioni dellai??i??UAMI (ufficio comunitario competente per , . i marchi comunitari), con decisione del 29 giugno 2012, ha accolto le argomentazioni presentate in difesa del marchio VISLAB dallai??i??avv. Carlo Rossi ed ha deciso che questo marchio non rischia di essere confuso con il marchio VISIONLAB e quindi puA? essere regolarmente registrato.




Liberalizzazione delle professioni ai??i?? convegno a Parma

Gli avvocati di Parma, insieme ai commercialisti, si sono incontrati in un convegno organizzato da Aiga e da Ampiaprof per fare il punto della normativa

Il c.d. ai???decreto liberalizzazioniai??? (d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012) A? stato recentemente convertito in legge (l. 24 marzo 2012 n. 27). Questo provvedimento ha portato numerose novitAi?? nellai??i??ordinamento dei professionisti e degli avvocati in particolare. Per questo lai??i??Aiga Parma (www.aigaparma.it) ha organizzato, insieme ad Ampiaprof (www.ampiaprof.org), un convegno per fare il punto della normativa. Il convegno A? stato introdotto e moderato da Carlo Rossi, coordinatore regionale dellai??i??Associazione Italiana Giovani Avvocati per lai??i??Emilia Romagna. Il sen. Filippo Berselli, presidente della Commissione Giustizia del Senato ha descritto gli aspetti salienti del decreto, con particolare riferimento allai??i??abrogazione delle tariffe e alle societAi?? tra professionisti. Sono quindi intervenuti i rappresentanti di alcune delle principali associazioni di professionisti, che hanno riportato la propria posizione in merito al decreto e la posizione delle associazioni rappresentate. Allai??i??incontro si sono iscritti oltre 300 professinisti.

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Marchi d’impresa

Depositato il marchio “SIRNI”

, generic Zoloft. Il 22 dicembre 2011 A? stato depositato il marchio comunitario “SIRNI”, nella classi di prodotti e servizi n.Ai??18, 25 e 40.
Da oltre 50 anni l’azienda artigianale della famiglia Sirni produce articoli in vitello, bufalo, cervo, nappa, camoscio ed in pellame pregiato come coccodrillo, pitone e struzzo.Tutti gli articoli sono realizzati a mano con la possibilitAi?? di personalizzare il modello richiesto. Ogni modello A? eseguito con fodera in pelle rendendo la qualitAi?? di ogni articolo unico e pregiato. Realizzano inoltre lavorazioni su modelli disegnati dal cliente.

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