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PARERE PREVENTIVO VARIANTE PUO

PARERE PREVENTIVO VARIANTE PUO – PIANO URBANISTICO OPERATIVO (ATTUATIVO)

Occorre depositare una richiesta per ottenere un parere preventivo su una variante di un piano attuativo (in Liguria Piano Urbanistico Operativo – art. 48, 50 e 51 L.R. 36/1997 Legge Urbanistica Regionale – i PUO sono previsti in attuazione dei distretti di trasformazione previsti da PUC).

PARERE PREVENTIVO:

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNE DELLA SPEZIA (dcc N. 27 13/07/2015)
Articolo 29. PARERI PREVENTIVI
1. Per l’acquisizione di parere preventivi sull’ammissibilità degli interventi si applicano le disposizioni di cui all’art.35, comma 3, della l.r. 16/2008 e s.m.

DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA (Legge regionale liguria 6 giugno 2008, n. 16)
Art. 35. (Certificato urbanistico e valutazione preventiva)
1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia interesse può chiedere al competente ufficio comunale il certificato contenente l’indicazione della disciplina urbanistica ed edilizia prevista nella strumentazione urbanistico-territoriale, vigente o adottata, operante sull’area interessata; il certificato contiene altresì l’indicazione dei vincoli gravanti sull’area aventi incidenza ai fini della realizzazione degli interventi urbanistico-edilizi ammessi.
2. Il certificato urbanistico deve essere rilasciato dal responsabile dello SUE entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
3. l proprietario dell’immobile o chi abbia titolo alla presentazione del permesso di costruire ha facoltà di richiedere allo SUE una valutazione preliminare sull’ammissibilità dell’intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali. La valutazione preventiva è effettuata mediante parere da rendere entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa istanza. I contenuti della valutazione preventiva sono vincolanti ai fini della presentazione del permesso di costruire a condizione che il progetto sia elaborato in conformità alle risultanze del parere.

CONFERENZA DI SERVIZI: una procedura da prendere in considerazione per la variante di un PUO è anche quella della conferenza di servizi:

L. 07/08/1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
Art. 14 Conferenze di servizi
1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall’articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall’amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l’attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l’amministrazione procedente, su motivata richiesta dell’interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L’amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell’articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall’interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l’amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (54)
5. L’indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all’articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell’articolo 9.

Art. 14-bis Conferenza semplificata
1. La conferenza decisoria di cui all’articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l’amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:
a) l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l’amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l’effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10-bis. L’amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell’ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l’amministrazione procedente, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l’amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L’amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.

 




adeguamento pressa 1500T con sistema ammortizzazione

Adeguamento pressa 1500T con sistema ammortizzazione

 




RISARCIMENTO DANNI MODIFICA CLASSIFICAZIONE CANALE

RISARCIMENTO DANNI MODIFICA CLASSIFICAZIONE CANALE

a) convocazione e decisione del CDA allargato ai soci (assemblea?);

 

b) esame delle questione;

 

c) riunione presso studio di avvocato specializzato

 




PARERE PREVENTIVO PIANO URBANISTICO OPERATIVO – ATTUATIVO

DIRITTO IMMOBILIARE

PARERE PREVENTIVO PIANO URBANISTICO OPERATIVO – ATTUATIVO

….

aggiornato al 25.11.2019




FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELLE SOMME VERSATE PER L’ACQUISTO DI IMMOBILE DA COSTRUIRE

DIRITTO IMMOBILIARE

FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELLE SOMME VERSATE PER L’ACQUISTO DI IMMOBILE DA COSTRUIRE

Art. 2. DLGS 122/2005 Garanzia fideiussoria.

1. All’atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall’acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall’articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.

2. Per le società cooperative, l’atto equipollente a quello indicato al comma 1 consiste in quello con il quale siano state versate somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa.

aggiornato al 25.11.2019




AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E CORSI D’ACQUA in LIGURIA

DIRITTO IMMOBILIARE

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E CORSI D’ACQUA

Articolo 146 Autorizzazione DLGS. 42/04 Cod. Beni Culturali e Paesaggio

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree percorse da corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per una fascia di 150 metri ciascuna, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni

aggiornato al 18.11.2019




Titoli abilitativi nel diritto immobiliare

DIRITTO IMMOBILIARE

Titoli abilitativi nel diritto immobiliare (T.U.E. dpr 380/01 – att. 6-23)

ATTIVITA’ LIBERA
CILA comunicazione inizio lavori asseverata
SCIA segnalazione certificata inizio attività
SCIA alternativa al p.d.c.
PDC permesso di costruire

attività edilizia libera (art. 6): 

a) gli interventi di manutenzione ordinaria: interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (art. 3 dpr 380(01);

a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio attività in alternativa al permesso di costruire;
b) disciplinano con legge le modalità per l’effettuazione dei controlli.

aggiornato al 18.11.2019




Diritto Immobiliare – Avvocato Carlo Rossi

Diritto Immobiliare avvocato Carlo Rossi

 




CALENDAR

 

(ordinary – straodinary/em – confusory)
0500 up
0600 bike
0700 swim
0800 giroPat
0830 desk calendar
0900-1200 desk PAT (CECKMAIL – CECKpROD) – desk IN
1230 lunch
1400 desk
1700 preparaSport
1800 sport (bike/run)
2000 preparaCena
2030 cena
2130 bed

—Lun—9PAT/10FIRM/11PAT///16PAT/17FIRM—mar—9PAT/10FIRM/11PAT///15PAT/16FIRM(riunprod)—mer—9PAT(0930Engl)/10FIRM/11PAT///15PAT/16FIRM—-gio—9PAT/10FIRM/11PAT///15PAT/16FIRM—9PAT(0900Engl)/10PAT/11FIRM///16PAT/17FIRM
1200 e 1430 recovery

———– —————– ———-

DAY ordinary Monday

1030 deposito marchio e riunione firm
1130 ceck ODG CDA con redbull e cacao
1215 goMOM scudo
1300 go Corvara scudo

corsa Corvara

tomorrow corsaPaT

obiettivi (1. 3Mail + congloba)
0330 up etc. giuCAR+swim
0359 Calendar
0400 Breakfast1
0530 goPAT
0615/0715 Swim
0800 giroPat
0820 breakfast2 (devi trovare modo di fare prima calendar during breackfast)
0900 ENGLISH LESSON
1000 FIRM controllo conti passati + contatta Annalisa/Gg per vedere tutto ok
1100 RIUNIONE MACCHINE
PAT calendario mail 120 e 105 da condividere/inviare con capireparto – calendario macchine – altri controlli prod
A. CECKMAIL 1. MailProd + 3 URGEMANUTENZIONE MARA tempera///MAGAZZINO — 2. MailImmob ImmoChiappa ImmoOTO — COMPANY: vedi commercialisti cessione quote scrivi Amedeo pensa separazione sfratti SPEZIA; trovaZIA; individua figlio Paolo VATT; esamina BIGGcomm – societAi?? agricola holding — vendono MARINA ROSA e GIOVANNI ROSA a noi e EULALIA ROSA a GIO
1200 FIRM + MAILFIRM A. CECKMAIL 1. parere COPPI 3. ceckFIRM AAA. cittAi?? rec crediti CORREGGI CATEGORIE e concorsi-premio 2. CECK FIRM PRODUZIONE + MAILPRODUZIONEFIRM – IN-Aiga: 1. MircoGiroldi BIELLA
1230 MOM
1300 LUNCH PAT
1330 pisolo
1400 DESK PAT – MARA – OLIVIERI – BALBARINI – MORVILLO
1600 PAT
1700 FIRM
1800 GOMONNI
1845 RICCO- per mattonelle
2030 Cena Sarzana

TOMORROW: GIA?CAR + Swim

SPORTWEEK: LUN swim MAR giA?run subike (LITORANEA) MER giA?bike+nuoto subike GIO giA?run subikeLITO VEN giA?H1+swim + cenaTRIATHLON SAB trailCorvara DOM corsa Portofino + pom walk swim PAraggi -> rientro Valenza

Biz: metti nei gg cose determinate: assets, agricola, social, persone etc.
LUN …; MAR …; MER …; GIO …; VEN …; SAB …; DOM …

ERICA – CONTI SCHEDA
LUIGI – CHIANTI SALUMI
ANNALISA – LISTA CITTA’
capire cosa stanno facendo

MORVILLO – controllo produzione e costi (1. riunione calendario PAT)
MARTINO – (1. riunione scheda acciaio – tipo disponibilitAi?? – quantitAi?? per pezzo – fornitori etc.)
OLIVIERI – STAMPA COTTIMI quanto ci sta costando il singolo pezzo finito e se non riesce a fare calcolo cosa lo impedisce e come superarlo e prossimo step
MARA – TABELLA COMEP

FONDAZIONE – pagina CDA Rimini e tabella CDA allargato
___________________________
ASSTS TasseSucc – trasfQuotePAt – Domus – Quad – Gipi
C14.02-332(169) -111.178—1556(1745)—-M…156.384-1.591.874
___________________________

SPORT KCALxH; tabCeck – GymPostePower – Colle del Tourmalet, Francia
___________________________

AGRI migliora polli – puliza zona polli e zona arco – campo bertelana bassa (o bertelana alta?)
___________________________

SOCIAL finisci web fondazione

PERSON webCorvara

GOOD pray
___________________________
——longlistEnglishViaggi estero
___________________________
FEB
17 SAB Corvara ven – sab RAPALLO

24 SAB —VALENZA— (Cervinia)

MAR
03 SAB CORVARA/RAPALLO
10 SAB COMPLEANNO ANNA PASETTO
17SAB ///ALONE///
24 SAB SCIACCHETRAIL

APR
1-2 PASQUA PASQUETTA
6-7 VARESE CDN AIGA
8 domenica BATTESIMO GIULIO

14 SAB

21 SAB

25 MER ///ORG PONTE/// (MEGLIO 25-01)

28 SAB

—MAG—

01 MAR FESTA DEL LAVORO

05 SAB

12 SAB

18/19 TRIESTE CDN AIGA

26/30 IRON TOUR ELBA (sab26mer30)

GIU

02 SAB

LUG
6/7 CEFALU’ CDN AIGA

AGO

SETT
20/22 CONGRESSO STR AIGA

OTT

NOV

DIC

16/03/2018
Sellaronda SkimaratonAi??www.sellaronda.it<https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sellaronda.it&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNGrkIais-Pjssj7YYjgebZt4haPmw>

24/03/2018
SciachetrailAi??new.sciacchetrail.com<https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnew.sciacchetrail.com&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNHBy8WmHXR-1WUtlnCgfEuHkxHmMw>

25/03/2028
Granfondo La SpeziaAi??dalzero.it/manifestazione/gran-fondo-tarros-montura/<https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdalzero.it%2Fmanifestazione%2Fgran-fondo-tarros-montura%2F&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNHBjqIuw1apRFYM2crtilj2GIXLMQ>

07/04/2017Rapallo Palus Race 7-8 aprileAi??www.reapalusrace.it/<https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.reapalusrace.it%2F&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNHYccFb-pfoeUXq97-1Y0I8LW3N1Q>

20/05/2018Barcellona IM 70.3Ai??m.eu.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman-70.3/barcelona/register.aspx< , Zoloft reviews. https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fm.eu.ironman.com%2Ftriathlon%2Fevents%2Femea%2Fironman-70.3%2Fbarcelona%2Fregister.aspx&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNF32kCLuH8JAHBtrvFW9BsTR6UBcQ>

12/05/2017Lerici Tri Olimpico
13/05/2017Lerici Tri Sprint

26/30 MAG IRON TOUR
www.irontour.it/it/homeit/<https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.irontour.it%2Fit%2Fhomeit%2F&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNHCmen14ISka7_mV43MqC0lbq8yWg>

17/06/2017SwimRun PalmariaAi??www.facebook.com/swimruntheisland/<https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fswimrun

01/07/2018Trail delle ApuaneAi??www.traildelleapuane.com/

07/10/2027Barcellona IM
m.eu.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/barcelona/register.aspx

CECK
1. 3 CERCHI E ORA
2. STEPDAY STEPDAY(1) 0800 giroPAT (2) 0830 Agenda(prima su foglio carta poi calendario e excel)-MailPat-List-Must1,2 – progra now-20.00 (3) 0930 PAT (4) 1000 IN mailfirm – Firm (5) 1100 PAT — (6) lunch — (7) 1400 Firm (8) 1500 PAT (8b) Addom 10m+breackfa




Modello 231 OFP

Modello 231 OFP

Modello di Organizzazione e Controllo 231 – PARTE SPECIALE RELATIVA AL RISCHIO DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies D.lgs 231/2001)

(Guida Operativa EPC pag. 372)

 

  1. Descrizione dei reati (standard) – VEDI LIBRO
  2. Delitti previsti dal codice penale (standard)
  3. Aree sensibili nell’ambito dei reati di cui al Rischio Specifico
  4. Principi generali di comportamento e di attuazione
  5. Principi procedurali specifici
    • Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio
    • Struttura e organizzazione del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (ISO 14001:2004)
  6. Definizione dei compiti e delle responsabilità
  7. Coinvolgimento, formazione e flussi informativi
    • Coinvolgimento del personale
    • Comunicazione, flusso informativo e cooperazione
  8. Documentazione
  9. Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento del sistema
    1. Monitoraggio interno della sicurezza
    2. Monitoraggio e verifiche dell’Organismo di vigilanza
  • A. MAPPA MACCHINE
  • ELENCO MACCHINE
  • ARCHIVIO DOCUMENTI MACCHINE

Premessa

Il presente documento sarà oggetto di controllo e revisione mensile a seguito di apposita riunione che si terrà di norma ogni primo venerdì del mese

I reati in materia si possono sintetizzare in due categorie:

  1. Reati relativi alla sicurezza delle macchine
  2. Reati relativi ad infortuni
  3. Reati relativi alla sicurezza delle macchine

In questo caso l’attività da svolgere è: a. verificare macchina per macchina che siano presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa e che comunque garantiscano di evitare incidenti sul lavoro; b. verificare che detti requisiti siano costantemente mantenuti.

  1. Per quanto riguarda la verifica delle macchine questa è stata svolta nell’arco del 2017 ed è stata creata per ogni macchina una scheda di verifica che si allega al presente documento.
  2. Per quanto riguarda i mantenimento dei requisiti verrà fatta e verbalizzata mensilmente una apposita riunione.

 

  1. Reati relativi ad infortuni

In questo caso l’attività prodromica è quella di cui al punto 1. cui può aggiungersi  in particolare a. formazione ed istruzioni al personale b. vigilanza costante sul personale

 

Al fine di realizzare le attività sopra descritte abbiamo proceduto alla integrale mappatura di tutte le macchine, con il seguenti obiettivi:

1a. verificare che le macchine siano a norma

2a. verificare (per iscritto) i rischi di infortunio che la singola macchina può comportare

2b. individuare (per iscritto) le misure idonee a contrastare i rischi di infortunio sopra indicati

  1. redigere istruzioni specifiche sulla sicurezza per gli addetti alla macchina da aggiungersi alle istruzioni (che comunque devono essere presenti) sull’uso della macchina
  2. sulla base delle istruzioni di cui sopra predisporre una scheda sulle procedure e i presidi di sicurezza da far sottoscrivere (a garanzia e conferma dell’uso degli stessi) dall’addetto alla macchina
  3. individuare ed indicare per iscritto (allegandolo alla documentazione presente sulla macchina) il personale autorizzato ad utilizzare la macchina, previa verifica che ne abbia le qualifiche/competenze
  4. fare giro di controllo mensile per verificare il mantenimento ed il rispetto delle procedure sopra indicate.

 

  • Monitoraggio e verifiche dell’Organismo di vigilanza

Organo di vigilanza: Luigi Martin – oppure – Carlo Rossi – oppure – Giovanni Rosa – oppure – Ing. Fusi – oppure – Studio Corradino