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Sanzioni
Le sanzioni in caso di violazione della disciplina prevista per le manifestazioni a
premio, sono differenziate in base alla gravità delle irregolarità commesse e
prevedono anche la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio stesso a spese
del promotore secondo le modalità stabilite dal Ministero dello Sviluppo
Economico.
L'intero
impianto sanzionatorio è stato rivisto ed in parte inasprito dal Decreto
legge n. 39/2009 convertito con modificazioni nella legge n. 77/2009.
In sintesi sono
previste delle sanzioni in caso di organizzazione di un concorso a premi
vietato, in caso di mancata o tardiva comunicazione al Ministero dello Sviluppo
Economico dell'avvio
della manifestazione a premi, ed in caso di svolgimento del concorso
secondo modalità differenti rispetto a quanto comunicato al Ministero.
Più nel
dettaglio le sanzioni sono le seguenti:
per
concorso a premio vietato [art. 124, comma
1, del regio decreto-legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in
L. 05/06/1939,
n. 973, come sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997,
n. 449, come in Ultimo sostituito dall'art. 12 comma 1, lett. o) del decreto
legge 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 24 /06/2009, n.
77].
sanzione che va
da euro 50.000,00 ad euro 500.000,00.
Qualora il
concorso a premio venga continuato dall'impresa nonostante la notifica del
provvedimento interdittivo, la sanzione predetta è raddoppiata.
La sanzione è anche applicata nei confronti di tutti i soggetti che abbiano
partecipato in qualunque modo all'attività di distribuzione di materiale del
concorso a premio
per
mancata preventiva comunicazione entro i 15 giorni antecedenti l'avvio del
concorso
[art. 124, comma 2, del regio decreto-legge 19/10/1938,
n. 1933 convertito con modificazioni in L.. 05/06/1939, n. 973, come sostituito
dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449].
sanzione che va
da € 2.065,83 a € 10.329,14
Viene ridotta
del 50% in caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente
all'inizio del concorso, ma prima che sia stato constatato l'inadempimento.
per
svolgimento del concorso con modalità difformi da quelle comunicate o da quelle
indicate nel regolamento:
sanzione che va
da € 1.032,91 a € 5.164,57
sanzione accessoria
[art. 124, comma 1, del regio decreto-legge 19/10/1938,
n. 1933 convertito con modificazioni in L. 05/06/1939, n. 973, come sostituito
in ultimo dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449, come
sostituito dall'art. 12 comma 1, lett. o) del decreto legge 28/04/2009, n. 39,
convertito con modificazioni nella legge 24 /06/2009, n. 77].
Consiste nella pubblicazione, a spese del promotore, del provvedimento
sanzionatorio. Spetta al Ministero, tenendo conto di un criterio di
proporzionalità, in
relazione alla gravità della violazione e del principio di equivalenza dei mezzi
di informazione nonché al livello di diffusione della manifestazione,
individuare il mezzo
di informazione più adeguato allo scopo, come ad esempio pubblicare il
provvedimento sanzionatorio su uno o più quotidiani a diffusione nazionale
e/o su una determinata stampa periodica e/o avvalersi di altri mezzi di
informazione.
Se il pagamento avviene entro trenta giorni tutte le sanzioni sono ridotte ad
un sesto del massimo.
[art. 124, comma 4, del regio decreto-legge 19/10/1938, n. 1933 convertito
con modificazioni in L. 5/06/1939, n. 973, come sostituito dall'art. 19, comma
5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449].
per
operazione a premio vietata
[art. 124 , comma 1, del regio decreto-legge
19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L..05/06/1939, n. 973, come
sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449, come
in ultimo sostituito dall'art. 12 , comma 1, lett. o) del decreto legge
28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 24/06/2009, n. 77
].
Sanzione che va da euro 50.000,00 ad euro 500.000,00.
Qualora l'operazione a premio venga continuata dall'impresa nonostante la
notifica del provvedimento interdittivo, la sanzione predetta è raddoppiata.
La sanzione è anche applicata nei confronti di tutti i soggetti che abbiano
partecipato in qualunque modo all'attività di distribuzione di
materiale dell'operazione a premio.
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