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La politica antitrust nel mondo dei mercati elettronici B2B

di LUCA LEONARDO

SOMMARIO:
par. 1, l'e-marketplace B2B, le sue potenziali efficienze ed i casi esaminati dalla Commissione europea;
par. 2, il mercato rilevante;
par. 3, le principali problematiche antitrust: a) il problema delle c.d. "intese di informazione"; b) market dominance; c) acquisto e commercializzazione in comune;
par. 4, best practice guidelines.

* * * * *

PARAGRAFO 1: l'e-marketplace B2B, le sue potenziali efficienze ed i casi esaminati dalla Commissione europea

La trasformazione industriale più significativa per adeguare le aziende alle nuove sfide dell'economia elettronica riguarda la creazione di un nuovo mercato, quello del "business to business" ( "B2B", ovvero attività di commercio elettronico tra imprese) che, diversamente da una semplice proiezione virtuale di un negozio sullo schermo di un computer, potremmo invece descrivere come una megafiera settoriale-virtuale nella quale gli attori del settore, sia sul piano orizzontale che su quello verticale, si incontrano, dialogano su Internet e chiudono affari con un'efficienza ed una rapidità senza precedenti.
Gli e-Marketplaces, intesi in senso lato, sono intermediari virtuali finalizzati ad agevolare le relazioni tra clienti e fornitori, mettendo a disposizione una piattaforma web che consenta, ad es., una più efficace comunicazione e la possibilità di condurre transazioni online (facendo incontrare domanda ed offerta) .

E' pacifico che i mercati elettronici B2B siano, almeno potenzialmente, l'origine di efficienze (e costituiscono, per questo, fattori di successo) in termini di guadagno (per i fornitori, gli acquirenti ed i consumatori) e, in generale, di notevoli effetti favorevoli per la concorrenza: infatti, tramite aste, comparazioni istantanee di offerte, rapida e trasparente diffusione delle informazioni e delle esperienze per ogni specifico settore, dovrebbero rendere più fluido e concorrenziale il meccanismo di mercato .

In particolare, essi consentono riduzione dei costi di transazione, una maggiore trasparenza del mercato (tra la domanda e l'offerta), una crescita delle dimensioni dei mercati, un "time market" più veloce, un miglioramento della gestione delle scorte ed una razionalizzazione dei processi di acquisto e di vendita, un miglioramento della possibilità di pianificare in maniera ottimale la gestione della propria supply-chain, una velocizzazione dei processi attraverso una diminuzione dei tempi e dei costi di gestione degli ordini .
Avendo il potenziale di rivoluzionare la gestione della catena dell'acquisto e della fornitura di beni e servizi, incidendo dunque sulle dinamiche concorrenziali in uno specifico mercato, la Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea è sempre più spesso chiamata a valutare il reale e significativo impatto, alla luce delle regole a tutela della concorrenza, dei mercati elettronici B2B.

Questi, infatti, sono spesso il frutto di una collaborazione tra imprese concorrenti (ed allo stesso momento "imprese madri" dell'exchange), ed in particolare concorrenti in linea orizzontale (ovvero imprese situate allo stesso stadio produttivo e/o distributivo). Tali coalizioni di imprese sono conosciute come "consortia exchange".
Il problema è che un e-marketplace che sia congiuntamente gestito da imprese tra loro concorrenti in uno specifico mercato/settore merceologico, potrebbe ridurre l'incentivo delle stesse imprese a competere aggressivamente, facilitando così una qualche forma di collusione.
Per tale motivo, una indagine sotto il profilo della compatibilità di siffatti accordi di collaborazione, o addirittura di operazioni di concentrazione (in particolare sub-specie di costituzione di JV "full function"), con la normativa a tutela della concorrenza non può essere, sol perché si operi nel mondo, ancora incerto e nebuloso sotto tanti profili giuridici, della e-economy, sottovalutata né, addirittura, elusa.
Questo non significa certo che imprese tra loro concorrenti non possano cooperare nell'ambito di un medesimo mercato virtuale poiché la legalità (sotto il profilo del rispetto delle leggi antitrust) della cooperazione, dell'accordo, dipenderà dall'analisi di vari fattori: ad es. dall'analisi delle efficienze che l'e-marketplace è in grado di generare, dalla sua struttura proprietaria, gestionale, organizzativa ed amministrativa, dai regolamenti interni e dalle regole di funzionamento, insomma dal suo pratico operare, dai suoi effetti sui prezzi e sull'output ed altresì dall'analisi dei contratti stipulati tra i partecipanti, dalle caratteristiche del/i mercato/i nel quale opera, ecc .

Ad oggi la Commissione ha acquisito un'ampia esperienza nella valutazione di tali mercati elettronici, siano essi di fornitori, distributori, prestatori o acquirenti di servizi commerciali.
In conformità alle disposizioni del Reg.CE 4064/89 (c.d. Regolamento Fusioni),la Commissione non si è opposta alla costituzione di mercati elettronici inerenti a: componenti aeronautici (My Aircraft.com - UTC/Honeywell/i2 - M. 1969), servizi per l'industria chimica (Chemplorer.com - Bayer/Deutsche Telekom/Infraserv Hoechst - M. 2096), apparecchiature per uffici (emaro.com - Deutsche Bank/SAP - M. 2027), servizi della pubblica amministrazione (Governet.com - SAP/Siemens), e i fondi d'investimento (Cofunds.com - Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G - M.2075); infrastrutture Internet (Governet - Siemens/SAP - M. 2138); servizi nell' Information Technology (IT) (Cap Gemini/Vodafone - M. 2195); engineered components (ec4ec - Babcok Borsig/mg technologies/SAP Markets/Deutsche Bank/ VA Tech - M.2270); borsa elettronica online per l'industria dell'acqua (Water Portal - gruppo Suez Ondeo e divisione Thames Water di RWE - M. 2747)

In conformità alle previsioni del Reg. CEE 17/62 (in materia di "intese"), ha invece consentito accordi per la costituzione di mercati elettronici inerenti a: contratti a premio in valute (Volbroker.com - Deutsche Bank/UBS/Goldman Sachs/Citibank/JP Morgan/Natwest - n° 38.866); approvvigionamento per l'industria automobilistica (Covisint - GM/ Ford / Daimler Chrysler / Renault/ Nissan - n° 38.064); approvvigionamento di beni e servizi del settore elettrico (Endorsia, n° 38.092 ed Eutilia n° 38.091); riassicurazione (inreon - Swiss Re / Munich Re/ Accenture - non ancora pubblicata); trading sulle valute ( Centradia - The Royal Bank of Scotland plc / Société Générale SA / Banco Santander Central Hispano SA / Sanpaolo IMI SpA - n° 38.327);

E' bene subito premettere che l'impostazione di base della Commissione riguardo a Internet - e ai casi connessi - è che, sebbene gli sviluppi siano spesso favorevoli per il mercato e la concorrenza, e sebbene l'orientamento della Commissione stessa sia a tutt'oggi di estremo favore verso queste forme di cooperazione tra imprese, gli obiettivi fondamentali ( e le regole a tutela) della politica antitrust si applicano tanto alla "vecchia" quanto alla "nuova" economia .

Come ha affermato il Commissario europeo Mario Monti, << esistono differenti tipi di B2B exchanges, ma tutti hanno lo scopo di fornire un luogo più efficiente per portare insieme acquirenti e venditori di particolari prodotti o servizi.
Il fatto che questi exchanges cerchino di "conquistare" il maggior numero possibile di operatori industriali non crea , di per sé, un problema di concorrenza.
Esistono comunque alcuni aspetti che potrebbero sollevare problemi di concorrenza. Guardando ai venditori, una questione sarebbe se il B2B marketplace permetterà lo scambio di informazioni sensibili tra i concorrenti. Un'altra questione è se questi sistemi possono essere usati per escludere specifiche imprese dal più efficiente marketplace virtuale. Guardando agli acquirenti, desideriamo esaminare se la concentrazione di potere d'acquisto sia causa di qualche problema. >>

In sostanza, anche nella "nuova economia", non esistono regole speciali : la base legale per la loro valutazione sotto il profilo antitrust non potrà che riferirsi - in particolare nell'ambito della legislazione comunitaria - agli articoli 81 e 82 del Trattato CE ed al Regolamento Fusioni ( nonché a tutta la connessa normativa e giurisprudenza in materia).

Questo approccio è simile a quello adottato dalle Autorità statunitensi (che applicano le Linee Guida per le collaborazioni tra Concorrenti -Competitors Collaboration Guidelines-, emesse congiuntamente dalla Federal Trade Commission -FTC - e la Divisione Antitrust del Dipartimento di Giustizia) secondo cui i B2B exchange presentano tutti i tradizionali rischi rinvenibili nelle collaborazioni tra concorrenti, certamente amplificati dalle caratteristiche anticompetitive di Internet, come ad e. da "network effects" e "on-line trasparency"

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PARAGRAFO 2: il Mercato Rilevante

La definizione del mercato rilevante, nella politica antitrust, è il punto di partenza, il punto critico, di ogni analisi. In molti casi l'esito del processo di definizione del mercato rilevante determina anche l'esito della valutazione dell'operazione (intesa o concentrazione): la valutazione degli (eventuali) effetti anticoncorrenziali di un'intesa, di un comportamento unilaterale o di una concentrazione, presuppongo sempre la definizione del mercato sia in termini di "mercato del prodotto", sia di "mercato geografico".

La domanda che sorge spontanea è se la definizione del mercato rilevante (sia geografico che merceologico), nel B2B, richieda l'elaborazione di nuovi principi o un riesame di quelli esistenti.
In merito, abbiano già evidenziato che le "vecchie" regole di concorrenza non perdono la loro rilevanza, ma anzi rimangono valide ed applicabili anche ai mercati elettronici B2B: per questo è sempre ad esse che dobbiamo riferirci per l'analisi delle problematiche in oggetto.

La Commissione ha descritto i principi della definizione del mercato rilevante in una sua Comunicazione (appunto "sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza" - GUCE serie C/372 del 09.12.1997)

Si è da più commentatori sostenuto che la definizione del mercato geografico rilevante tenda a sollevare pochi problemi nel contesto della e-Economy, poiché molti mercati diventeranno globali o, almeno, molto più ampi rispetto ai loro equivalenti della "old economy". Questo può essere vero ma non necessariamente dipendendo, piuttosto, dalla natura del bene venduto o del servizio fornito e dagli effettivi utilizzatori del marketplace: a riprova di ciò, alcune pronunce della Commissione Europea, pur non esaustive sul punto, hanno tuttavia accolto definizioni di mercato geografico circoscritte a livello nazionale. In un'altra ( v. caso MyAircraft.com) il mercato geografico è stato definito come "mondiale", ma in quanto lo era già per la tipologia dei beni venduti.

Invece è la definizione del mercato rilevante del prodotto a sollevare specifiche questioni e difficoltà.
Infatti dove emergono nuovi prodotti o servizi, l'attenzione dei clienti e dei concorrenti, così come le preferenze dei consumatori, possono essere meno chiare o difficili da determinare. La sostituibilità dei prodotti e/o servizi può dipendere da vari fattori e la valutazione è certamente difficile in un contesto di rapidi cambiamenti .

Analizzando le pronunce della Commissione in merito, si può rilevare come la (questione della) definizione del mercato rilevante sia stata lasciata aperta perché tutte le operazioni notificate non hanno sollevato questioni antitrust. Per questo esse possono offrire solo una guida limitata per quanto riguarda la definizione del mercato rilevante .

In particolare, per quanto riguarda la definizione del mercato rilevante del prodotto, la questione principale è se i mercati elettronici B2B competano con le convenzionali vendite bilaterali o se costituiscano un separato, anche se contiguo, mercato del prodotto.

Questa questione è stata discussa dalla Commissione nel caso MyAircraft.com, un B2B exchange (nella forma societaria di una full-function JV) per prodotti e servizi nel settore aerospaziale .
In tale caso la Commissione si era chiesta se questo e-market fosse parte di un più ampio mercato per equipaggiamento aereo o se costituisse parte di un contiguo mercato.
L'analisi del mercato condotta dalla Commissione ha rilevato che gli operatori industriali, concorrenti nel medesimo mercato, ma soggetti terzi nell'operazione, consideravano in generale il B2B marketplace come un segmento tra le molte modalità con cui le imprese potevano realizzare le loro transazioni commerciali. L'exchange avrebbe incrementato l'efficienza della comunicazione tra i partecipanti all'industria aerospaziale senza però cambiare il modo in cui le transazioni erano condotte nell'industria medesima.

La Commissione ha anche considerato se gli specifici servizi offerti dall'exchange costituissero mercati del prodotto separati. In questo caso, il servizio offerto da MyAircraft.com ai suoi clienti includeva la catena di fornitura dei mezzi e l'e-procurement. Questo servizio è stato considerato una parte integrale dei servizi offerti da MyAircraft.com al fine di permettere ai clienti del sito di usarlo come un mezzo per l'acquisto o la vendita.
L'analisi del mercato, comunque, ha rivelato che la maggioranza di soggetti terzi consideravano questi servizi quali distinti componenti che avrebbero potuto essere offerti separatamente.
I risultati dell'indagine hanno dunque suggerito che il mercato elettronico B2B costituisse parte di un più ampio mercato ( e non un mercato separato). Va notato comunque che nel caso esaminato, l'esatta definizione del mercato rilevante del prodotto è stata lasciata aperta poiché la concentrazione proposta non creava o rafforzava una posizione dominante.

Nel recentissimo caso Water Portal la Commissione non ha ritenuto opportuno indagare sulla circostanza che << the parties have argued that electronic transactions are fully substitutable for others means of transaction >> accogliendo implicitamente le dichiarazioni delle parti notificanti secondo cui << the means through which the procurement is carried out is non relevant……..within the water industry less than 1% of water-related transactions are made today through B2B electronic marketplaces >> e concludendo, conseguentemente, che << the precise definition of the relevant market(s) can be left open since no competition concerns arise in any of the definition chosen >>.

Nel caso COVISINT la Commissione ha evidenziato che, poiché nessuna restrizione della concorrenza era stata rilevata, non fosse necessario arrivare ad una conclusione in merito alla definizione del mercato del prodotto rilevante, evidenziando tuttavia che nel settore delle automobili i più tradizionali metodi di acquisto utilizzati, come fax, telefoni, lettere, << are no longer substitutable for modern computerised systems such as B2B exchanges >> .

Analoga impostazione possiamo ritrovare nei casi Cofunds Ltd (CFL), DATE A/S e CHEMPLORER, ove la Commissione ha ritenuto non indispensabile definire il mercato del prodotto rilevante.

Per quanto riguarda, invece, la definizione del mercato geografico rilevante, la Commissione, sempre nel caso MyAircraft.com, così si è espressa: << The notifying parties submit that the relevant geographic market in view of the characteristic of e-commerce in general, and e-commerce marketplaces for aerospace products and services in particular, is world-wide.
This is due to the characteristic of e-commerce in general and to the fact that the geographic market for aerospace products and services is world-wide.
The precise definition of the geographic market, however, be left open since it for the purposes of this case it is not necessary to define the geographic market because the assessment of the concentration would be the same regardless of whether the geographic market is world-wide or not .>>

Come può notarsi, la definizione del mercato geografico rilevante (così come per quello del prodotto) è stata lasciata aperta, anzi, più precisamente, è stata considerata largamente irrilevante in quanto anche il tradizionale mercato geografico per prodotti e servizi aerospaziali aveva probabilmente dimensione mondiale.

Il problema della definizione del mercato geografico viene così - sia permesso il termine - "bypassato" dalla Commissione anche in altri casi sottoposti al suo esame: si vedano i casi Water Portal, Chemplorer, Cofunds Ltd (CFL),DATE A/S, Cap Gemini - Vodafone.

Peraltro, un aspetto nuovo ed interessante nella definizione del mercato rilevante è la (potenziale) indagine di quello che le Autorità americane hanno chiamato "market for markets", evidenziando infatti come le problematiche relative alla definizione del mercato rilevante coinvolgano non solo i mercati a monte nel quale i membri dell'exchange concorrono ed il mercato a valle, ma anche quello chiamato "market for markets". Quest'ultimo è certamente l'oggetto nuovo dell'indagine .
Per esempio, nell'analizzare il caso Covisint le Autorità antitrust americane hanno indagato sull'esistenza o meno di un unico mercato per gli scambi B2B, ovvero sull'esistenza di altri mercati B2B concorrenti anche con diversi meccanismi di acquisto o di vendita. Prendendo per semplicità ad esempio proprio il caso Covisint, il problema è capire se, ove l'indagine rivelasse l'esistenza di un mercato rilevante per gli scambi B2B, quale possano essere i contorni di questo mercato. In pratica, esistono exchanges che, anche se generalisti (un esempio è FreeMarkets), possano realmente competere con Covisint, oppure Covisint è così specializzato che i suoi utilizzatori, produttori di automobili e fornitori non si potrebbero rivolgere ad exchanges terzi e generalisti se Covisint alzasse i prezzi dei servizi offerti al di sopra di un livello concorrenziale?
Se un B2B exchange avesse natura "orizzontale" e commerciasse primariamente in commodities e/o altri beni fungibili, certamente risulterà più probabile che tale B2B possa almeno potenzialmente competere con un numero di altri exchanges in un mercato alternativo, sostituibile e concorrente. Invece se il B2B exchange avesse natura "verticale", finalizzato cioè alla vendita di beni o alla prestazione di servizi altamente specifici, dedicati e con un valore aggiunto per un certo settore industriale, è invece probabile che il mercato rilevante sarà maggiormente definibile nell'ambito di quegli exchanges specifici per quel settore industriale.

Anche la Commissione Europea, nelle valutazioni giuridico/economiche di alcuni casi sottoposti alla sua attenzione, si è posta il problema dell'analisi di un "market for markets", ovvero il problema della identificazione di un mercato B2B in cui il portale - oggetto dell'operazione e di analisi - potesse inserirsi concorrendo con altri.
Ad es.: nel caso Supralift (J.V. tra Linde AG e Jungheinrich AG), la Commissione ha valutato la circostanza che << the venture will come up against a series of other electronic marketplaces for second-hand equipment, already on stream or under construction, witch either specialise in second-hand industrial trucks or include them among a broad range of other products. There is, therefore, non questio of the merger leading a dominant market position >>.

Nel caso ec4ec (J.V. tra Babcock Borsig AG, mg technologies AG, SAMarkets Gmbh) la Commissione ha evidenziato che << The venture will face competition from a number of other electronic marketplaces specialising in components for plants and machinery construction which are already in existence >>.

Ancora, nel caso My Aircraft.com (J.V. tra United Technologies Corporation e Honeywell International), la Commissione ha valutato positivamente il fatto che << at present, there are other e-commerce service providers in the market for aerospace part and services and apparently there are no barriers to entry if other enterprises in the sector for aerospace parts and services want to set up a similar B2B e-commerce. A number of new entrance are expected and have already been publicly announced (aerospan.com, avaiationX.com, Airparts.com, PartsBase.com). In addiction, a number of airlines and manufacturers of aerospace parts and services have already launched their own web-site >>.

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PARAGRAFO 3: le principali problematiche antitrust.

A) Il problema delle c.d. "intese di informazione"

Si è correttamente osservato che quei fattori che rendono possibili le efficienze nei mercati B2B - ovvero la natura collaborativa, la trasparenza, che incrementano il potere di Internet di permettere l'effettivo scambio di informazioni - sono anche potenzialmente in grado di ingenerare questioni antitrust: questo, in particolare, proprio in connessione con lo scambio di informazioni commerciali confidenziali tra (almeno potenziali) concorrenti.
Occorre ricordare che nel diritto comunitario della concorrenza lo scambio di informazioni commerciali sensibili e dettagliate tra imprese concorrenti può violare l'art. 81 del Trattato CE, in quanto intesa (o, più probabilmente, "pratica concordata") idonea a falsare il mercato.

Il mercato è il luogo dello scambio: il luogo nel quale si esercita il diritto di iniziativa privata. Alla sua tutela è dedicata la legislazione antitrust, il cui ruolo non consiste unicamente nell'assicurare l'efficacia del processo concorrenziale, ma anche nel mantenere una dose di concorrenza sufficiente (c.d. "workable competition").
Da ciò la vigilanza verso le forme nelle quali, di fatto o di diritto, più imprese si legano e danno vita a comportamenti di mercato, e la cui eventuale illiceità giustifica un intervento repressivo e riparatorio.
Si parla di intesa orizzontale - che corrisponde all'idea economica del cartello - se interviene tra concorrenti che operano allo stesso livello della catena produttiva e/o distributiva; si parla invece di intesa verticale se essa opera a livelli diversi della catena che dalla produzione conduce all'offerta nel mercato.
Figure tipiche di intesa sono quelle che ripartiscono il mercato, fissano i prezzi minimi ovvero consigliano particolari politiche dei prezzi, sconti, quantità, ecc.
Altrettanto tipiche sono le c.d. "intese di informazione", il cui contenuto è di eliminare ogni segreto aziendale consentendo a ciascun partecipante di allinearsi, senza competere, alle iniziative del concorrente. Soprattutto tale ultima ipotesi sembra meglio di altre realizzare una fattispecie di "pratica concorda" che fa emergere dalla messa a disposizione reciproca delle notizie aziendali lo scambio che rende possibile la collaborazione .

Nell'ambito del commercio B2B, la pratica dello scambio di informazioni può certamente favorire la concorrenza, ad esempio aumentando la trasparenza sui prezzi, oppure favorendo una maggiore celerità negli acquirenti nel fare le loro offerte, al contempo dando ai venditori e agli acquirenti un accesso più ampio e più economico ai potenziali partners commerciali.
Il problema è che gli accordi, anche taciti, di scambio di informazioni possono incrementare la probabilità che le imprese (soprattutto in un mercato concentrato) mantengano, sui prodotti, un sovrapprezzo (ovvero un prezzo più alto di quello che si realizzerebbe in un regime di concorrenza).
Inoltre, la condivisione di informazioni, nel contesto del B2B, potrebbe facilitare il coordinamento sulle quantità o su altre condizioni, inficiando così la concorrenza sul mercato dei beni commerciati sul B2B o, anche, sui mercati dei prodotti derivati .

La Commissione europea, in numerose decisioni (peraltro confermate dalle sentenze dei Giudici comunitari ) ha ritenuto che il semplice scambio di informazioni confidenziali tra imprese concorrenti costituisca una pratica concordata, dato che consente loro di coordinare il loro comportamento sul mercato. Dunque: scambio di informazioni quale infrazione autonoma della disciplina della concorrenza, non dipendente quindi dall'accertamento del fatto che lo scambio abbia agevolato la perpetrazione i altre infrazioni.
La Commissione segue dunque la linea secondo cui un sistema (soprattutto riscontrabile in un mercato oligopolistico o fortemente concentrato) di scambio sistematico di informazioni relativi ad ogni singola impresa sulle capacità produttive, sulla produzione, sulle vendite, sulle esportazioni, sui prezzi ha caratteristiche sufficienti per costituire una pratica concordata, avendo lo scopo di far conoscere la condotta che ciascuna impresa intende adottare, così da instaurare, tra le imprese un meccanismo di solidarietà e di influenza reciproche miranti a realizzare un coordinamento tra le loro attività economiche.
Gli scambi di informazioni devono quindi essere limitati alla rilevazione e dalla divulgazione in forma aggregata di statistiche in modo tale da impedire la possibilità di un loro impiego che consenta ai partecipanti di coordinare il loro comportamento commerciale (v. ad es, Decisione Commissione CE, 13-7-94 Cartoncino, confermata dal Tribunale T-334/94 Sarriò e da Corte Giustizia CE, 16-11-2000 causa C-291/98).

Gli esperti legali intervenuti al workshop tenutosi a Washington il 29 e 30 giugno 2000 (organizzato dalla Federal Trade Commmission) sulle problematiche antitrust connesse al B2B hanno affermato che proprio una delle chiavi per evitare problemi antitrust è mantenere confidenziali i prezzi e i segreti commerciali di tutti i partecipanti. Come regola generale, infatti, le informazioni in comune (ad esempio tra fornitori concorrenti) costituisce un "allarme rosso" se le informazioni riguardano i prezzi, i costi o i piani strategici. Così, in particolare in materia di prezzi, potrebbe essere una conseguenza (ed allo stesso tempo un sintomo rivelatore) di tale scambio di informazioni il c.d. "price signaling", che è una pratica con la quale i concorrenti mostrano gli aumenti o i ribassi dei prezzi che programmano di fare in futuro .

Peraltro, sempre al medesimo workshop, è stato evidenziato che il problema può "intrecciarsi" con quello relativo alla "proprietà" e al controllo dell'exchange stesso: il rischio è che i concorrenti-partecipanti all'exchange siano in grado di usare tale partecipazione per ottenere l'accesso ad informazioni di gestione con riguardo ai prezzi, output degli altri concorrenti, e ciò potrebbe essere usato per facilitare la collusione.
Immaginiamo una transazione condotta da un gruppo di venditori (attraverso un exchange frutto di una J.V. tra loro) e supponiamo che essi siano anche membri del C.d.A.: per definizione, il venditore-membro ha accesso ad informazioni in tempo reale e di macrolivello (per esempio in merito alla domanda del consumatore, prezzi, tendenze) che potrebbero facilmente essere usati per falsare il mercato o danneggiare il consumatore finale. I partecipanti allo scambio dal lato della vendita potrebbero anche facilmente usare il loro accesso ai dati riguardanti le informazioni sui prezzi per facilitare e/o rinforzare accordi orizzontali sul fissaggio dei prezzi stessi.

Vi sono alcune domande che possono aiutarci a sviluppare una attenta analisi antitrust del potenziale impatto dello svelamento di informazioni commerciali confidenziali .

1) Innanzitutto, quale è la natura del mercato al quale accede il B2B?
2) Chi riceverà o avrà accesso alle informazioni confidenziali? Tra chi sono scambiate le informazioni? Tra soggetti concorrenti o tra soggetti non concorrenti?
3) Che tipo di informazione viene condivisa e/o scambiata? Se riferita a prezzi, output, costi, strategie operative, certamente potrebbe ingenerare seri dubbi di liceità.
Inoltre, qual è il livello di aggregazione di tali informazioni? Certamente si avrebbero meno problemi se fossero forniti informazioni statistiche generali - aggregate (ad esempio sui volumi complessivi di transazioni) a tutti i partecipanti al mercato.
4) A quando risale l'informazione? Quanto saranno recenti le informazioni al momento in cui saranno rese disponibili? Una informazione sui prezzi futuri è certamente più grave di una informazione sulle transazioni passate (dati storici), che invece riducono di molto i possibili problemi.
5) Quale è la frequenza delle informazioni?
6) Quanto e come è accessibile e disponibile la specifica informazione divulgata oltre che attraverso il mercato B2B? Ovvero: tale informazione è già disponibile attraverso altre fonti?

Nel caso Volbroker - il primo B2B exchange autorizzato in base all'art. 81 - la Commissione ha analizzato proprio il problema riguardante lo scambio di informazioni confidenziali ed, in particolare, l'accesso ad esse da parte (solo) dei proprietari delle imprese (le imprese madri) che gestivamo l'exchange e partecipavano al mercato.
Questi partecipanti-proprietari avrebbero potuto avere accesso ad informazioni privilegiate sulle transazioni, e ciò avrebbe creato seri problemi di (violazione delle norme a tutela della) concorrenza, nonché, di riflesso, in merito alla possibilità di futuri comportamenti discriminatori di accesso all'exchange stesso.
Per risolvere il problema, i proprietari della piattaforma elettronica hanno garantito alla Commissione che avrebbero costruito "muraglie cinesi" al fine di impedire qualsiasi flusso di informazioni tra le imprese madri e l'impresa comune.
In particolare, hanno dato le seguenti assicurazioni:
- Nessuno dello staff o del management di Volbroker.com avrebbe avuto alcun legame o obbligazione verso i Proprietari e viceversa;
- Lo staff ed il management di Volbroker.com sarebbe stato ubicato in un luogo geograficamente distinto da quello dei Proprietari;
- I rappresentanti dei proprietari nel Consiglio di amministrazione di Volbroker.com non avrebbero avuto accesso ad informazioni commerciali sensibili che si riferissero anche a soggetti terzi ( e non solo tra loro);
- I proprietari non avrebbero avuto accesso, inoltre, alle informazioni tecnologiche ed ai sistemi di comunicazione di Volbroker.com;
- I proprietari hanno anche assicurato che lo staff ed il management di tutte le parti comprendevano ed apprezzavano l'importanza del mantenimento della segretezza delle informazioni confidenziali sensibili prevedendo sanzioni per tale inadempimento;
- Le imprese partecipanti, poi, hanno dichiarato la loro intenzione di costruire "Chinese walls" tra la JV che gestisce l'exchange e i proprietari delle società che sono attive come partecipanti nel mercato.
L'esperienza pratica mostra come gli operatori nei marketplaces siano ben consapevoli della necessità di assicurare protezione ai dati e di impedire impropri scambi di informazioni.
Quali mezzi potrebbero allora essere impiegati per limitare lo scambio di informazioni significative sul piano concorrenziale senza interferire con il funzionamento efficiente in un mercato elettronico?
Usualmente vengono predisposte misure di salvaguardia strutturali come "firewalls" o controllo d'accesso con passwords, codici segreti d'accesso, nonché utilizzate altre tecniche che assicurano che i dati svelati e/o scambiati siano limitati a quanto necessario e che, comunque, possano essere controllati.

Per esempio, la Commissione
- nell'operazione Water Portal, è giunta alla conclusione che Water Portal ha fornito garanzie adeguate quanto all'impossibilità che tra i concorrenti vengano scambiate o rese note informazioni riservate in quanto: << the J.V. will be internally organised to ensure that commercial data is protected. The Water Portal staff or management will not have any contractual or other obligation towards any of the parent companies or vice versa…. The parties argue that the success of the Portal requires that users are convinced that sensitive information relating to them is non made available to their competitors or to the water portal's shareholders >>;
- nell'operazione Linde-Jungheinrich, la Commissione ha evidenziato positivamente il fatto che la J.V. Supralift << ………will install a state-of-the-art data security system, which will guarantee that information on individual transactions is disclosed neither to Linde and Jungheinrich nor to any other participants >>;
- nell'operazione ec4ec la Commissione ha accertato che: << The development of technical security standard to prevent information which could affect competition from being passed on is therefore a key aspect of the technical design of the marketplace>>;
- anche nelle operazioni inreon, Covisint, Cofunds Ltd, Eutilia, Centradia ed Endorsia, ha tenuto conto del fatto che le imprese fondatrici hanno posto in atto meccanismi e procedure di salvaguardia per garantire che durante il processo di negoziazione non avvenga, tramite la piattaforma web, alcuno scambio di informazioni commerciali "sensibili" - tra le imprese madri e gli altri partecipanti - che potrebbe configurare un comportamento collusivo .

Per quanto riguarda specificamente la "competition policy" americana, è stato evidenziato che le parti dovrebbero agire per assicurare che ogni informazione non possa essere usata per facilitare la collusione, aderendo, ove possibile, allo Statement n° 5 of the DOJ and FTC statements of Antitrust Enforcement policy in Health care (August 1996), in base al quale, ad esempio:
- i dati dovrebbero essere raccolti da una parte terza (una società di contabilità esterna o altra società di consulenza);
- i dati non dovrebbero essere detenuti per più di tre mesi.

In conclusione, tutto dipende dai fatti, ma si può fondatamente ritenere che molti potenziali problemi nell'area di condivisione di informazioni possano essere risolti in anticipo con un po' di attenzione, ad esempio inserendo clausole contrattuali di "confidenzialità" e di non "disclosure".


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B) Market dominance

Innanzitutto, un problema di "market dominance" si può verificare soprattutto quando, in presenza di ampie quote di mercato delle imprese che gestiscono l'exchange, anche se ottenute attraverso una crescita interna o attraverso acquisizioni, fusioni o JV, ed in connessione ai c.d. "network effects", si verifichino comportamenti discriminatori o di esclusione.

Nel contesto dei mercati elettronici B2B, gli "effetti di rete" si presentano quando il valore di un sistema per il singolo utente aumenta in funzione del numero degli utenti: in pratica i benefici spesso aumentano con il numero degli acquirenti e dei fornitori che sono legati allo stesso sistema.
Tali effetti potrebbero condurre alla potenziale creazione di una posizione dominante ove risultassero abbastanza forti da indurre, ad es., tutti i partecipanti al mercato ad usare lo stesso network.
La possibile esistenza di questi effetti di rete crea dunque un "dilemma" per la politica della concorrenza che, se da un lato deve prendere in considerazione il fatto che un network più ampio può essere la fonte di efficienze sostanziali, dall'altro lato, tuttavia, riconosce che gli effetti di network possono condurre a quello che è stato chiamato il "tipping effect", creando barriere all'entrata di nuovi operatori, accrescendo il sostanziale potere di mercato per gli operatori dell'exchange più grande.

Possono evidenziarsi, soprattutto, due distinte forme comportamentali "abusive": l'esclusione (foreclosure), che determina restrizioni al mercato permettendo solo ad aziende scelte di partecipare in un determinato Exchange, e l'esclusività, che comporta regole che proibiscono alle imprese che partecipano a un dato Exchange di partecipare ad altri.

Problemi di foreclosure potrebbero sollevarsi se i marketplaces, in particolare quelli gestiti dalle industrie in esso operanti, escludessero dall'acceso i c.d. "nuovi entranti", concorrenti potenziali, ( e soprattutto specifici soggetti: sarebbe questo il c.d. boicottaggio) dalle maggiori efficienze realizzabili attraverso il "trading platform" e procurando loro un conseguente svantaggio competitivo.

Il problema sembra dunque essere direttamente connesso alla proprietà dei mercati elettronici B2B.

La stessa Federal Trade Commission, in merito agli effetti sulla concorrenza del diniego di Membership ha evidenziato che la questione è se il potere di mercato aumenti in modo significativo negando o limitando l'accesso ad un input chiave e se ciò vada a danno della competizione a valle .

Per esempio, si ipotizzi che alcune imprese indipendenti, di grandi dimensioni ed importanza, in un particolare settore industriale, formino un mercato B2B e che attraverso il volume di acquisto, esse siano in grado di conseguire risparmi che sarebbero impossibili individualmente. I membri di tale mercato elettronico, poi, rifiutano la richiesta di accesso di un concorrente che vorrebbe commerciare attraverso il marketplace. La questione è se questo potenziale nuovo entrante possa legittimamente lamentarsi del fatto che l'esclusione dal (il negato accesso al) mercato B2B si sia per lui concretata in una irragionevole esclusione dal commercio, e conseguentemente di un illecito danno concorrenziale.
E' così possibile constatare che:
- le imprese che hanno un certo grado di potere in un settore industriale potrebbero agire insieme per lasciare fuori le imprese più piccole o con meno potere, di fatto impedendo, considerato soprattutto il notevole investimento richiesto, che vengano creati altri marketplaces;

- gli exchanges dovrebbero rimanere neutrali e bilanciare gli interessi, tra loro concorrenti, dei membri e degli altri utenti, venditori, proprietari. Inoltre dovrebbero fornire mercati aperti, trasparenti ed imparziali.

Queste esigenze sono state avvertite dagli operatori industriali, ad esempio
- nell'operazione Endorsia, la Commissione ha constatato come i potenziali utilizzatori avranno libero accesso al portale Internet in base al principio di non discriminazione ed altri produttori avranno libero accesso al marketplace purché in possesso di precisi requisiti (come la stabilità finanziaria), giudicati dalla Commissione stessa fondati su criteri obiettivi;
- nell'operazione Linde-Jungheinrich, la Commissione ha evidenziato positivamente il fatto che la J.V. Supralift << will be open to other participants without any trading restrictions. There will also be no curbs on the freedom to use, organise or set up other marketplaces >>;
- nell'operazione ec4ec la Commissione ha accertato che: << The J.V. is intended to develop an open commercially managed marketplace………which is accessible worldwide>>;
- ancora, nelle operazioni inreon, Covisint ed Eutilia, gli exchanges sono stati ritenuti dalla Commisisone sufficientemente "aperti" alle imprese dei vari settori, con criteri di ammissione chiari, oggettivi e non discriminatori.

Le domande più ricorrenti per focalizzare il problema sono:
" L'impresa esclusa dal mercato elettronico potrebbe acquistare gli stessi input, o sostituti adeguati, ad un prezzo paragonabile attraverso altri canali? Ovvero: il B2B è il solo modo attraverso il quale il prodotto - o i suoi adeguati sostituti - possono essere venduti o acquistati a prezzi comparabili? Alternativamente, potrebbe un altro B2B o un network privato basato su infrastrutture INTERNET essere usato prontamente, o ci sono mercati "offline" che potrebbero invece essere utilizzati quali valide alternative?

" Se il mercato B2B fosse di fatto il solo modo per l'acquisto o la vendita del prodotto (o di un suo adeguato sostituto) a prezzi comparabili, rifiutare o limitare l'accesso darebbe ai partecipanti al mercato B2B il potere di alzare o mantenere i prezzi dei prodotti che loro vendono, oltre un livello concorrenziale?

" Quali sono le (eventuali) efficienze prodotte dall'esclusione? Il rifiuto all'accesso è cioè ragionevolmente necessario per aumentare i benefici pro-concorrenza (che, con probabilità, controbilancerebbero il danno anticompetitivo)?

" Qual è il grado/livello della competizione tra le imprese non escluse nel mercato rilevante?.

" In che modo l'impresa esclusa poteva da sola contribuire alla dinamica competitiva del mercato?

" Dovrebbe essere combattuta una condotta esclusiva che danneggi la concorrenza o, piuttosto, che danneggi il (singolo) concorrente?

" Il rifiuto all'accesso è ragionevolmente necessario (ad es. per aumentare i benefici pro-concorrenza)?

Sebbene non vi sia stata convergenza di vedute tra gli esperti, si è sostenuto che questa problematica potrebbe essere ricondotta nell'ambito dell'art. 82 CE, dal momento che, ove l'exchange detenga una posizione dominante, esso potrebbe essere considerato una "essential facility" . In questo caso un exchange abuserebbe di una posizione dominante se non garantisse l'accesso, a meno che questo rifiuto sia oggettivamente giustificato. Il test introdotto dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nel giudizio Oscar Bronner, in applicazione della "essential facility doctrine" richiede che il rifiuto, per essere abusivo, sia tale da eliminare la concorrenza nei mercati contigui promanando da una impresa (un exchange) in posizione dominante; che l'accesso debba essere indispensabile per il concorrente per portare aventi i suoi affari; che il rifiuto non sia oggettivamente giustificabile.

Come possiamo accertare le conseguenze dell'esclusività sulla concorrenza?

La clausola - spesso inserita nei contratti di cooperazione tra imprese per la creazione di un e-marketplace - secondo cui sarebbe impedito ai proprietari o agli altri operatori di partecipare ad altri exchanges, potrebbe rendere impossibile, ove i fondatori del primo exchange controllassero ampie quote di mercato, per un exchange rivale svilupparsi, così preservando quei fondatori dalla concorrenza (soprattutto potenziale).
La domanda è dunque: le clausole di esclusione che impediscono agli azionisti o ai partecipanti all'exchange di partecipare in altri exchanges rivali, possono impedire lo sviluppo di questi ultimi? E dunque: trovano una loro legittimità nel diritto della concorrenza?

Naturalmente dobbiamo anche considerare ogni beneficio pro-competitivo attribuibile alla "esclusività": gli effetti di network sembrano infatti essere una fonte importante di efficienza nel contesto dei B2B, ed una analisi che non considerasse che un B2B di misura più grande possa generare benefici ( cosi' come anche effetti anticompetitivi) sarebbe incompleta.
Dunque se l'esclusività può contribuire a realizzare, od aumentare, efficienze di network, occorre anche chiedersi se queste stesse pratiche di esclusione risultino ragionevolmente necessarie. Così,

Così, nelle operazioni Centradia, Eutilia, Endorsia, e Covisint, la Commissione ha accertato che non ci saranno requisiti di esclusività, rimanendo ciascun partecipante libero di partecipare in un'altra JV (dunque libero di vendere i propri prodotti tramite altre piattaforme di negoziazione o canali di distribuzione) operante nel B2B o crearne una propria.
Nell'operazione Water Portal, la Commissione ha sottolineato favorevolmente che fornitori e clienti hanno pieno accesso alla borsa e che non si riscontrano condizioni di esclusiva: così si è espressa:
<< As regards possible vertical effects of foreclosure to the new marketplace, non concern arises either from the creation of the Water Portal…………… Full and open access of suppliers and buyers to the Portal will be guaranteed and there will be no provisions to impose the exclusive use of the exchange by the participants >>.

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C) Acquisto e commercializzazione in comune.

Un ulteriore problema da analizzare riguarda la possibilità per gli operatori, partecipanti di un mercato elettronico, di aggregare i volumi degli acquisti e/o delle vendite.
In caso affermativo, un problema di concorrenza potrebbe emergere qualora essi siano in grado di coordinare il loro comportamento in qualità di acquirenti e di fornitori/venditori.

Due questioni:
" Quanto sono rilevanti l'acquisto congiunto e la vendita congiunta per l'ottenimento dei benefici che un e-marketplace promette?

" Quali regole dovrebbero essere formulate in proposito?

I mercati B2B potrebbero favorire l'esercizio di un potere monopsonico , ovvero il potere di mercato di un acquirente, o di un gruppo coordinato di acquirenti, tale da ridurre il prezzo di acquisto di uno o più imput - inferiore, cioè, al prezzo che si sarebbe determinato in assenza di tale potere - attraverso una riduzione degli acquisti dei medesimi input.
In pratica, abbassando i prezzi di acquisto verso i fornitori, l'accordo per l'acquisto in comune renderà l'output più scarso di quello presente in assenza di tale accordo
In un mercato che aggrega gli ordini di acquisto di molteplici acquirenti, può essere importante distinguere attentamente tra le riduzioni di prezzo che risultano da risparmi di costo degli acquirenti e dei venditori dalle riduzioni di prezzo che invece potrebbero derivare dallo sforzo di potere monopsonico da parte dei compratori .

Le domande che occorre allora porsi sono:
- fino a qual punto è consentita la collaborazione non esclusiva tale per cui i partecipanti hanno l'abilità e l'incentivo a fare acquisti o vendite sia indipendentemente sia attraverso un mercato B2B in cui c'è concorrenza?

- Qual è l'interesse finanziario di ciascun partecipante nella collaborazione e fino a qual punto (tale interesse) lo incentiverà a condurre transazioni indipendentemente o attraverso altri mercati B2B?

Nella "european competition policy", in linea di principio, questo specifico problema non è differente da quello che si presenta con i "normali" accordi di acquisto o vendita in comune: pertanto l'analisi di queste questioni andrà condotta facendo riferimento alle "Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 81 del trattato CE alla cooperazione orizzontale" (Comunicazione della Commissione 2000/C 118/03 del 27.04.2000)

La problematica in esame è stata affrontata dalla Commissione nelle operazioni Covisint, Endorsia, inreon, Eutilia, Water Portal.
In quest'ultima, la Commissione ha evidenziato che, dal lato delle attività di acquisto (potenzialmente in comune),<< On the purchasing side, the notifying parties will not purchase jointly through the Portal and it has to be taken into account that the majority of the upstream products and services concerned by the Water Portal are not specific to the water industry. Even considering Thames Water and Ondeo's business together, their combined purchases are not sufficiently large for competition concerns to arise, either on the basis of water-specific purchases or the wider basis of non-water specific purchases >>. La Commissione, a tal proposito, ha stabilito che: << In view of the insignificance of the parties' share of the total purchases, the likelihood of co-ordination in the purchasing markets is excluded. No co-ordination issue should arise either in relation to the markets where companies are active…>>.
Dal lato della vendita, invece, la Commissione ha potuto accertare che: << the notifying parties will not sell any services jointly through the Portal >>.

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PARAGRAFO 4: best practice guidelines.

A conclusione dell'analisi fin qui condotta, possiamo enucleare alcuni "principi-guida", utili per verificare se un e-marketplace possa avere un effetto contrario alle norme sulla concorrenza: principi, questi, che le imprese che sviluppano e gestiscono gli e-markets possono seguire - e di fatto la pratica ha dimostrato che così è - per fugare molti dubbi circa una possibile violazione delle regole comunitarie della concorrenza.

Queste "guidelines" possono così sintetizzarsi :

" Credibile protezione e salvaguardia dei dati commerciali per evitare lo scambio di informazioni sensibili (ad es. prezzi e quantità) tra concorrenti, allo steso tempo partecipanti al medesimo e-market.
L'exchange deve essere strutturato in modo da minimizzare il rischio di un coordinamento delle attività commerciali delle imprese partecipanti.

I casi pratici mostrano che gli operatori negli e-markets sono ben consapevoli della necessità di assicurare la protezione di tali dati: di fatto essi sono soliti organizzare "firewalls" ed usare altre misure tecniche finalizzate a preservare concretamente la confidenzialità dei dati circolanti (soprattutto) tra i partecipanti all'e-market e assicurando, principalmente, che i dati in circolazione siano limitati a quelli strettamente necessari.
Addirittura alcuni exchanges assicurano che un avvocato esperto in diritto della concorrenza sia presente ad ogni riunione del Consiglio direttivo dell'exchange.

" Separazione strutturale tra l'exchange ed i suoi proprietari.
La separazione strutturale tra l'exchange e i suoi proprietari, supportata ad es. da "Chinese walls", ha lo scopo di rimuovere quei problemi che sorgerebbero ove ridotto fosse il numero dei partecipanti nel mercato ed ove questi stessi partecipanti avessero il privilegio di accedere a certe informazioni in base al fatto di essere, appunto, proprietari (fondatori) dell'e-market.
Questa questione è stata affrontata nel, già ricordato, caso Volbroker.
Dunque un exchange INDIPENDENTE, nel senso che abbia un management separato da quello delle imprese fondatrici, sarà visto in modo molto favorevole nella prospettiva del diritto della concorrenza.

" Un altro tratto caratterizzante (in positivo) un exchange dovrebbe essere la sua NEUTRALITA'.
Un exchange non dovrebbe accordare un trattamento preferenziale alle società fondatrici.

" Acquisto congiunto o commercializzazione congiunta solo entro i confini delle Lineeguida europee per la cooperazione orizzontale tra imprese.

" Nessuna previsione che direttamente o indirettamente cerchi di imporre ( pena discriminazioni e/o esclusioni irragionevoli) l'uso esclusivo dell'exchange da parte dei suoi partecipanti;
L'assenza di previsioni che direttamente o indirettamente cerchino di imporre agli utenti ( proprietari e imprese terze partecipanti), per aumentare gli effetti di rete, un uso esclusivo dell'exchange, assicura che siano ridotti i problemi di dominanza del mercato. Queste previsioni potrebbero comunque essere accettate per un periodo di tempo limitato se considerate direttamente connesse e necessarie per la creazione dell'e-market (come nel caso Cofunds).

" Ancillary restrictions (ad es. patti di non concorrenza o accordi di acquisto di un quantitative minimo, ecc.)
Al momento dell'accordo per la realizzazione di un exchange, è spesso usuale prevedere nello stesso alcune restrizioni sui diritti dei membri fondatori, o, comunque, di coloro che vi operano, almeno per un periodo iniziale. Per esempio i membri fondatori possono obbligarsi a non realizzare un exchange rivale, o a non parteciparvi, per un certo periodo di tempo.
Come regola generale, tali restrizioni andranno valutate alla luce, in caso di operazione di concentrazione della Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie e, in caso di intesa, in base ai principi e alla giurisprudenza desumibili dall'articolo 81 del Trattato.
In ogni caso, le parti dovrebbero sempre assicurasi di verificare che queste restrizioni risultino essere:
- strettamente indispensabili;
- limitate per il periodo dello "start-up".

" Accesso aperto e non discriminatorio a tutti gli acquirenti e/o venditori interessati
Un accesso aperto e non discriminatorio da parte di tutti gli acquirenti e i venditori interessati riduce possibili problemi di "foreclosure". Ciò assicura che tutti gli operatori industriali partecipanti abbiano accesso al mercato elettronico, che è particolarmente importante se un marketplaces diventa il provider dominate di certi servizi e/o input.

" L'art. 82 del Trattato, che essenzialmente proibisce (e punisce) l'abuso di una posizione dominante, sarà particolarmente pertinente ove un exchange sia, o diventi, l'unico exchange per una particolare industria. In tal caso, esso potrebbe diventare una "essential facility", con conseguente assunzione di una posizione dominate.
Ove l'exchange acquisti tale "market power", i suoi operatori dovrebbero assicurare che non saranno tenuti comportamenti sleali o discriminatori per evitare un'indagine da parte delle Autorità della Concorrenza.
Dunque l'apertura è vitale: ogni tentativo di negare l'accesso a nuovi entranti può avere serie ripercussioni in una prospettiva di concorrenza, particolarmente se l'exchange è diventato l'unico provider di "essential inputs", o se le alternative non sono economicamente convenienti, nel senso che un loro utilizzo alternativo produrrebbe un aumento dei costi di produzione per i nuovi entranti sul mercato.

LUCA LEONARDO
(Esperto legale sulla concorrenza, lavora attualmente presso
il Servizio Legale della Italcementi S.p.A.)

 

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