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La politica antitrust
nel mondo dei mercati elettronici B2B
di LUCA LEONARDO
SOMMARIO:
par. 1, l'e-marketplace B2B, le sue potenziali efficienze ed i casi
esaminati dalla Commissione europea;
par. 2, il mercato rilevante;
par. 3, le
principali problematiche antitrust: a) il problema delle c.d. "intese di
informazione"; b) market dominance; c) acquisto e commercializzazione in comune;
par. 4, best practice guidelines.
* * * * *
PARAGRAFO 1: l'e-marketplace B2B, le sue potenziali efficienze ed i casi
esaminati dalla Commissione europea
La trasformazione industriale più significativa per adeguare le aziende alle
nuove sfide dell'economia elettronica riguarda la creazione di un nuovo mercato,
quello del "business to business" ( "B2B", ovvero attività di commercio
elettronico tra imprese) che, diversamente da una semplice proiezione virtuale
di un negozio sullo schermo di un computer, potremmo invece descrivere come una
megafiera settoriale-virtuale nella quale gli attori del settore, sia sul piano
orizzontale che su quello verticale, si incontrano, dialogano su Internet e
chiudono affari con un'efficienza ed una rapidità senza precedenti.
Gli e-Marketplaces, intesi in senso lato, sono intermediari virtuali finalizzati
ad agevolare le relazioni tra clienti e fornitori, mettendo a disposizione una
piattaforma web che consenta, ad es., una più efficace comunicazione e la
possibilità di condurre transazioni online (facendo incontrare domanda ed
offerta) .
E' pacifico che i mercati elettronici B2B siano, almeno potenzialmente,
l'origine di efficienze (e costituiscono, per questo, fattori di successo) in
termini di guadagno (per i fornitori, gli acquirenti ed i consumatori) e, in
generale, di notevoli effetti favorevoli per la concorrenza: infatti, tramite
aste, comparazioni istantanee di offerte, rapida e trasparente diffusione delle
informazioni e delle esperienze per ogni specifico settore, dovrebbero rendere
più fluido e concorrenziale il meccanismo di mercato .
In particolare, essi consentono riduzione dei costi di transazione, una maggiore
trasparenza del mercato (tra la domanda e l'offerta), una crescita delle
dimensioni dei mercati, un "time market" più veloce, un miglioramento della
gestione delle scorte ed una razionalizzazione dei processi di acquisto e di
vendita, un miglioramento della possibilità di pianificare in maniera ottimale
la gestione della propria supply-chain, una velocizzazione dei processi
attraverso una diminuzione dei tempi e dei costi di gestione degli ordini .
Avendo il potenziale di rivoluzionare la gestione della catena dell'acquisto e
della fornitura di beni e servizi, incidendo dunque sulle dinamiche
concorrenziali in uno specifico mercato, la Direzione Generale Concorrenza della
Commissione Europea è sempre più spesso chiamata a valutare il reale e
significativo impatto, alla luce delle regole a tutela della concorrenza, dei
mercati elettronici B2B.
Questi, infatti, sono spesso il frutto di una collaborazione tra imprese
concorrenti (ed allo stesso momento "imprese madri" dell'exchange), ed in
particolare concorrenti in linea orizzontale (ovvero imprese situate allo stesso
stadio produttivo e/o distributivo). Tali coalizioni di imprese sono conosciute
come "consortia exchange".
Il problema è che un e-marketplace che sia congiuntamente gestito da imprese tra
loro concorrenti in uno specifico mercato/settore merceologico, potrebbe ridurre
l'incentivo delle stesse imprese a competere aggressivamente, facilitando così
una qualche forma di collusione.
Per tale motivo, una indagine sotto il profilo della compatibilità di siffatti
accordi di collaborazione, o addirittura di operazioni di concentrazione (in
particolare sub-specie di costituzione di JV "full function"), con la normativa
a tutela della concorrenza non può essere, sol perché si operi nel mondo, ancora
incerto e nebuloso sotto tanti profili giuridici, della e-economy, sottovalutata
né, addirittura, elusa.
Questo non significa certo che imprese tra loro concorrenti non possano
cooperare nell'ambito di un medesimo mercato virtuale poiché la legalità (sotto
il profilo del rispetto delle leggi antitrust) della cooperazione, dell'accordo,
dipenderà dall'analisi di vari fattori: ad es. dall'analisi delle efficienze che
l'e-marketplace è in grado di generare, dalla sua struttura proprietaria,
gestionale, organizzativa ed amministrativa, dai regolamenti interni e dalle
regole di funzionamento, insomma dal suo pratico operare, dai suoi effetti sui
prezzi e sull'output ed altresì dall'analisi dei contratti stipulati tra i
partecipanti, dalle caratteristiche del/i mercato/i nel quale opera, ecc .
Ad oggi la Commissione ha acquisito un'ampia esperienza nella valutazione di
tali mercati elettronici, siano essi di fornitori, distributori, prestatori o
acquirenti di servizi commerciali.
In conformità alle disposizioni del Reg.CE 4064/89 (c.d. Regolamento Fusioni),la
Commissione non si è opposta alla costituzione di mercati elettronici inerenti
a: componenti aeronautici (My Aircraft.com - UTC/Honeywell/i2 - M. 1969),
servizi per l'industria chimica (Chemplorer.com - Bayer/Deutsche Telekom/Infraserv
Hoechst - M. 2096), apparecchiature per uffici (emaro.com - Deutsche Bank/SAP -
M. 2027), servizi della pubblica amministrazione (Governet.com - SAP/Siemens), e
i fondi d'investimento (Cofunds.com - Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G - M.2075);
infrastrutture Internet (Governet - Siemens/SAP - M. 2138); servizi nell'
Information Technology (IT) (Cap Gemini/Vodafone - M. 2195); engineered
components (ec4ec - Babcok Borsig/mg technologies/SAP Markets/Deutsche Bank/ VA
Tech - M.2270); borsa elettronica online per l'industria dell'acqua (Water
Portal - gruppo Suez Ondeo e divisione Thames Water di RWE - M. 2747)
In conformità alle previsioni del Reg. CEE 17/62 (in materia di "intese"), ha
invece consentito accordi per la costituzione di mercati elettronici inerenti a:
contratti a premio in valute (Volbroker.com - Deutsche Bank/UBS/Goldman Sachs/Citibank/JP
Morgan/Natwest - n° 38.866); approvvigionamento per l'industria automobilistica
(Covisint - GM/ Ford / Daimler Chrysler / Renault/ Nissan - n° 38.064);
approvvigionamento di beni e servizi del settore elettrico (Endorsia, n° 38.092
ed Eutilia n° 38.091); riassicurazione (inreon - Swiss Re / Munich Re/ Accenture
- non ancora pubblicata); trading sulle valute ( Centradia - The Royal Bank of
Scotland plc / Société Générale SA / Banco Santander Central Hispano SA /
Sanpaolo IMI SpA - n° 38.327);
E' bene subito premettere che l'impostazione di base della Commissione riguardo
a Internet - e ai casi connessi - è che, sebbene gli sviluppi siano spesso
favorevoli per il mercato e la concorrenza, e sebbene l'orientamento della
Commissione stessa sia a tutt'oggi di estremo favore verso queste forme di
cooperazione tra imprese, gli obiettivi fondamentali ( e le regole a tutela)
della politica antitrust si applicano tanto alla "vecchia" quanto alla "nuova"
economia .
Come ha affermato il Commissario europeo Mario Monti, << esistono differenti
tipi di B2B exchanges, ma tutti hanno lo scopo di fornire un luogo più
efficiente per portare insieme acquirenti e venditori di particolari prodotti o
servizi.
Il fatto che questi exchanges cerchino di "conquistare" il maggior numero
possibile di operatori industriali non crea , di per sé, un problema di
concorrenza.
Esistono comunque alcuni aspetti che potrebbero sollevare problemi di
concorrenza. Guardando ai venditori, una questione sarebbe se il B2B marketplace
permetterà lo scambio di informazioni sensibili tra i concorrenti. Un'altra
questione è se questi sistemi possono essere usati per escludere specifiche
imprese dal più efficiente marketplace virtuale. Guardando agli acquirenti,
desideriamo esaminare se la concentrazione di potere d'acquisto sia causa di
qualche problema. >>
In sostanza, anche nella "nuova economia", non esistono regole speciali : la
base legale per la loro valutazione sotto il profilo antitrust non potrà che
riferirsi - in particolare nell'ambito della legislazione comunitaria - agli
articoli 81 e 82 del Trattato CE ed al Regolamento Fusioni ( nonché a tutta la
connessa normativa e giurisprudenza in materia).
Questo approccio è simile a quello adottato dalle Autorità statunitensi (che
applicano le Linee Guida per le collaborazioni tra Concorrenti -Competitors
Collaboration Guidelines-, emesse congiuntamente dalla Federal Trade Commission
-FTC - e la Divisione Antitrust del Dipartimento di Giustizia) secondo cui i B2B
exchange presentano tutti i tradizionali rischi rinvenibili nelle collaborazioni
tra concorrenti, certamente amplificati dalle caratteristiche anticompetitive di
Internet, come ad e. da "network effects" e "on-line trasparency"
* * * * *
PARAGRAFO 2: il Mercato Rilevante
La definizione del mercato rilevante, nella politica antitrust, è il punto di
partenza, il punto critico, di ogni analisi. In molti casi l'esito del processo
di definizione del mercato rilevante determina anche l'esito della valutazione
dell'operazione (intesa o concentrazione): la valutazione degli (eventuali)
effetti anticoncorrenziali di un'intesa, di un comportamento unilaterale o di
una concentrazione, presuppongo sempre la definizione del mercato sia in termini
di "mercato del prodotto", sia di "mercato geografico".
La domanda che sorge spontanea è se la definizione del mercato rilevante (sia
geografico che merceologico), nel B2B, richieda l'elaborazione di nuovi principi
o un riesame di quelli esistenti.
In merito, abbiano già evidenziato che le "vecchie" regole di concorrenza non
perdono la loro rilevanza, ma anzi rimangono valide ed applicabili anche ai
mercati elettronici B2B: per questo è sempre ad esse che dobbiamo riferirci per
l'analisi delle problematiche in oggetto.
La Commissione ha descritto i principi della definizione del mercato rilevante
in una sua Comunicazione (appunto "sulla definizione del mercato rilevante ai
fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza" - GUCE
serie C/372 del 09.12.1997)
Si è da più commentatori sostenuto che la definizione del mercato geografico
rilevante tenda a sollevare pochi problemi nel contesto della e-Economy, poiché
molti mercati diventeranno globali o, almeno, molto più ampi rispetto ai loro
equivalenti della "old economy". Questo può essere vero ma non necessariamente
dipendendo, piuttosto, dalla natura del bene venduto o del servizio fornito e
dagli effettivi utilizzatori del marketplace: a riprova di ciò, alcune pronunce
della Commissione Europea, pur non esaustive sul punto, hanno tuttavia accolto
definizioni di mercato geografico circoscritte a livello nazionale. In un'altra
( v. caso MyAircraft.com) il mercato geografico è stato definito come
"mondiale", ma in quanto lo era già per la tipologia dei beni venduti.
Invece è la definizione del mercato rilevante del prodotto a sollevare
specifiche questioni e difficoltà.
Infatti dove emergono nuovi prodotti o servizi, l'attenzione dei clienti e dei
concorrenti, così come le preferenze dei consumatori, possono essere meno chiare
o difficili da determinare. La sostituibilità dei prodotti e/o servizi può
dipendere da vari fattori e la valutazione è certamente difficile in un contesto
di rapidi cambiamenti .
Analizzando le pronunce della Commissione in merito, si può rilevare come la
(questione della) definizione del mercato rilevante sia stata lasciata aperta
perché tutte le operazioni notificate non hanno sollevato questioni antitrust.
Per questo esse possono offrire solo una guida limitata per quanto riguarda la
definizione del mercato rilevante .
In particolare, per quanto riguarda la definizione del mercato rilevante del
prodotto, la questione principale è se i mercati elettronici B2B competano con
le convenzionali vendite bilaterali o se costituiscano un separato, anche se
contiguo, mercato del prodotto.
Questa questione è stata discussa dalla Commissione nel caso MyAircraft.com, un
B2B exchange (nella forma societaria di una full-function JV) per prodotti e
servizi nel settore aerospaziale .
In tale caso la Commissione si era chiesta se questo e-market fosse parte di un
più ampio mercato per equipaggiamento aereo o se costituisse parte di un
contiguo mercato.
L'analisi del mercato condotta dalla Commissione ha rilevato che gli operatori
industriali, concorrenti nel medesimo mercato, ma soggetti terzi
nell'operazione, consideravano in generale il B2B marketplace come un segmento
tra le molte modalità con cui le imprese potevano realizzare le loro transazioni
commerciali. L'exchange avrebbe incrementato l'efficienza della comunicazione
tra i partecipanti all'industria aerospaziale senza però cambiare il modo in cui
le transazioni erano condotte nell'industria medesima.
La Commissione ha anche considerato se gli specifici servizi offerti dall'exchange
costituissero mercati del prodotto separati. In questo caso, il servizio offerto
da MyAircraft.com ai suoi clienti includeva la catena di fornitura dei mezzi e
l'e-procurement. Questo servizio è stato considerato una parte integrale dei
servizi offerti da MyAircraft.com al fine di permettere ai clienti del sito di
usarlo come un mezzo per l'acquisto o la vendita.
L'analisi del mercato, comunque, ha rivelato che la maggioranza di soggetti
terzi consideravano questi servizi quali distinti componenti che avrebbero
potuto essere offerti separatamente.
I risultati dell'indagine hanno dunque suggerito che il mercato elettronico B2B
costituisse parte di un più ampio mercato ( e non un mercato separato). Va
notato comunque che nel caso esaminato, l'esatta definizione del mercato
rilevante del prodotto è stata lasciata aperta poiché la concentrazione proposta
non creava o rafforzava una posizione dominante.
Nel recentissimo caso Water Portal la Commissione non ha ritenuto opportuno
indagare sulla circostanza che << the parties have argued that electronic
transactions are fully substitutable for others means of transaction >>
accogliendo implicitamente le dichiarazioni delle parti notificanti secondo cui
<< the means through which the procurement is carried out is non relevant……..within
the water industry less than 1% of water-related transactions are made today
through B2B electronic marketplaces >> e concludendo, conseguentemente, che <<
the precise definition of the relevant market(s) can be left open since no
competition concerns arise in any of the definition chosen >>.
Nel caso COVISINT la Commissione ha evidenziato che, poiché nessuna restrizione
della concorrenza era stata rilevata, non fosse necessario arrivare ad una
conclusione in merito alla definizione del mercato del prodotto rilevante,
evidenziando tuttavia che nel settore delle automobili i più tradizionali metodi
di acquisto utilizzati, come fax, telefoni, lettere, << are no longer
substitutable for modern computerised systems such as B2B exchanges >> .
Analoga impostazione possiamo ritrovare nei casi Cofunds Ltd (CFL), DATE A/S e
CHEMPLORER, ove la Commissione ha ritenuto non indispensabile definire il
mercato del prodotto rilevante.
Per quanto riguarda, invece, la definizione del mercato geografico rilevante, la
Commissione, sempre nel caso MyAircraft.com, così si è espressa: << The
notifying parties submit that the relevant geographic market in view of the
characteristic of e-commerce in general, and e-commerce marketplaces for
aerospace products and services in particular, is world-wide.
This is due to the characteristic of e-commerce in general and to the fact that
the geographic market for aerospace products and services is world-wide.
The precise definition of the geographic market, however, be left open since it
for the purposes of this case it is not necessary to define the geographic
market because the assessment of the concentration would be the same regardless
of whether the geographic market is world-wide or not .>>
Come può notarsi, la definizione del mercato geografico rilevante (così come per
quello del prodotto) è stata lasciata aperta, anzi, più precisamente, è stata
considerata largamente irrilevante in quanto anche il tradizionale mercato
geografico per prodotti e servizi aerospaziali aveva probabilmente dimensione
mondiale.
Il problema della definizione del mercato geografico viene così - sia permesso
il termine - "bypassato" dalla Commissione anche in altri casi sottoposti al suo
esame: si vedano i casi Water Portal, Chemplorer, Cofunds Ltd (CFL),DATE A/S,
Cap Gemini - Vodafone.
Peraltro, un aspetto nuovo ed interessante nella definizione del mercato
rilevante è la (potenziale) indagine di quello che le Autorità americane hanno
chiamato "market for markets", evidenziando infatti come le problematiche
relative alla definizione del mercato rilevante coinvolgano non solo i mercati a
monte nel quale i membri dell'exchange concorrono ed il mercato a valle, ma
anche quello chiamato "market for markets". Quest'ultimo è certamente l'oggetto
nuovo dell'indagine .
Per esempio, nell'analizzare il caso Covisint le Autorità antitrust americane
hanno indagato sull'esistenza o meno di un unico mercato per gli scambi B2B,
ovvero sull'esistenza di altri mercati B2B concorrenti anche con diversi
meccanismi di acquisto o di vendita. Prendendo per semplicità ad esempio proprio
il caso Covisint, il problema è capire se, ove l'indagine rivelasse l'esistenza
di un mercato rilevante per gli scambi B2B, quale possano essere i contorni di
questo mercato. In pratica, esistono exchanges che, anche se generalisti (un
esempio è FreeMarkets), possano realmente competere con Covisint, oppure
Covisint è così specializzato che i suoi utilizzatori, produttori di automobili
e fornitori non si potrebbero rivolgere ad exchanges terzi e generalisti se
Covisint alzasse i prezzi dei servizi offerti al di sopra di un livello
concorrenziale?
Se un B2B exchange avesse natura "orizzontale" e commerciasse primariamente in
commodities e/o altri beni fungibili, certamente risulterà più probabile che
tale B2B possa almeno potenzialmente competere con un numero di altri exchanges
in un mercato alternativo, sostituibile e concorrente. Invece se il B2B exchange
avesse natura "verticale", finalizzato cioè alla vendita di beni o alla
prestazione di servizi altamente specifici, dedicati e con un valore aggiunto
per un certo settore industriale, è invece probabile che il mercato rilevante
sarà maggiormente definibile nell'ambito di quegli exchanges specifici per quel
settore industriale.
Anche la Commissione Europea, nelle valutazioni giuridico/economiche di alcuni
casi sottoposti alla sua attenzione, si è posta il problema dell'analisi di un
"market for markets", ovvero il problema della identificazione di un mercato B2B
in cui il portale - oggetto dell'operazione e di analisi - potesse inserirsi
concorrendo con altri.
Ad es.: nel caso Supralift (J.V. tra Linde AG e Jungheinrich AG), la Commissione
ha valutato la circostanza che << the venture will come up against a series of
other electronic marketplaces for second-hand equipment, already on stream or
under construction, witch either specialise in second-hand industrial trucks or
include them among a broad range of other products. There is, therefore, non
questio of the merger leading a dominant market position >>.
Nel caso ec4ec (J.V. tra Babcock Borsig AG, mg technologies AG, SAMarkets Gmbh)
la Commissione ha evidenziato che << The venture will face competition from a
number of other electronic marketplaces specialising in components for plants
and machinery construction which are already in existence >>.
Ancora, nel caso My Aircraft.com (J.V. tra United Technologies Corporation e
Honeywell International), la Commissione ha valutato positivamente il fatto che
<< at present, there are other e-commerce service providers in the market for
aerospace part and services and apparently there are no barriers to entry if
other enterprises in the sector for aerospace parts and services want to set up
a similar B2B e-commerce. A number of new entrance are expected and have already
been publicly announced (aerospan.com, avaiationX.com, Airparts.com,
PartsBase.com). In addiction, a number of airlines and manufacturers of
aerospace parts and services have already launched their own web-site >>.
* * * * *
PARAGRAFO 3: le principali problematiche antitrust.
A) Il problema delle c.d. "intese di informazione"
Si è correttamente osservato che quei fattori che rendono possibili le
efficienze nei mercati B2B - ovvero la natura collaborativa, la trasparenza, che
incrementano il potere di Internet di permettere l'effettivo scambio di
informazioni - sono anche potenzialmente in grado di ingenerare questioni
antitrust: questo, in particolare, proprio in connessione con lo scambio di
informazioni commerciali confidenziali tra (almeno potenziali) concorrenti.
Occorre ricordare che nel diritto comunitario della concorrenza lo scambio di
informazioni commerciali sensibili e dettagliate tra imprese concorrenti può
violare l'art. 81 del Trattato CE, in quanto intesa (o, più probabilmente,
"pratica concordata") idonea a falsare il mercato.
Il mercato è il luogo dello scambio: il luogo nel quale si esercita il diritto
di iniziativa privata. Alla sua tutela è dedicata la legislazione antitrust, il
cui ruolo non consiste unicamente nell'assicurare l'efficacia del processo
concorrenziale, ma anche nel mantenere una dose di concorrenza sufficiente (c.d.
"workable competition").
Da ciò la vigilanza verso le forme nelle quali, di fatto o di diritto, più
imprese si legano e danno vita a comportamenti di mercato, e la cui eventuale
illiceità giustifica un intervento repressivo e riparatorio.
Si parla di intesa orizzontale - che corrisponde all'idea economica del cartello
- se interviene tra concorrenti che operano allo stesso livello della catena
produttiva e/o distributiva; si parla invece di intesa verticale se essa opera a
livelli diversi della catena che dalla produzione conduce all'offerta nel
mercato.
Figure tipiche di intesa sono quelle che ripartiscono il mercato, fissano i
prezzi minimi ovvero consigliano particolari politiche dei prezzi, sconti,
quantità, ecc.
Altrettanto tipiche sono le c.d. "intese di informazione", il cui contenuto è di
eliminare ogni segreto aziendale consentendo a ciascun partecipante di
allinearsi, senza competere, alle iniziative del concorrente. Soprattutto tale
ultima ipotesi sembra meglio di altre realizzare una fattispecie di "pratica
concorda" che fa emergere dalla messa a disposizione reciproca delle notizie
aziendali lo scambio che rende possibile la collaborazione .
Nell'ambito del commercio B2B, la pratica dello scambio di informazioni può
certamente favorire la concorrenza, ad esempio aumentando la trasparenza sui
prezzi, oppure favorendo una maggiore celerità negli acquirenti nel fare le loro
offerte, al contempo dando ai venditori e agli acquirenti un accesso più ampio e
più economico ai potenziali partners commerciali.
Il problema è che gli accordi, anche taciti, di scambio di informazioni possono
incrementare la probabilità che le imprese (soprattutto in un mercato
concentrato) mantengano, sui prodotti, un sovrapprezzo (ovvero un prezzo più
alto di quello che si realizzerebbe in un regime di concorrenza).
Inoltre, la condivisione di informazioni, nel contesto del B2B, potrebbe
facilitare il coordinamento sulle quantità o su altre condizioni, inficiando
così la concorrenza sul mercato dei beni commerciati sul B2B o, anche, sui
mercati dei prodotti derivati .
La Commissione europea, in numerose decisioni (peraltro confermate dalle
sentenze dei Giudici comunitari ) ha ritenuto che il semplice scambio di
informazioni confidenziali tra imprese concorrenti costituisca una pratica
concordata, dato che consente loro di coordinare il loro comportamento sul
mercato. Dunque: scambio di informazioni quale infrazione autonoma della
disciplina della concorrenza, non dipendente quindi dall'accertamento del fatto
che lo scambio abbia agevolato la perpetrazione i altre infrazioni.
La Commissione segue dunque la linea secondo cui un sistema (soprattutto
riscontrabile in un mercato oligopolistico o fortemente concentrato) di scambio
sistematico di informazioni relativi ad ogni singola impresa sulle capacità
produttive, sulla produzione, sulle vendite, sulle esportazioni, sui prezzi ha
caratteristiche sufficienti per costituire una pratica concordata, avendo lo
scopo di far conoscere la condotta che ciascuna impresa intende adottare, così
da instaurare, tra le imprese un meccanismo di solidarietà e di influenza
reciproche miranti a realizzare un coordinamento tra le loro attività
economiche.
Gli scambi di informazioni devono quindi essere limitati alla rilevazione e
dalla divulgazione in forma aggregata di statistiche in modo tale da impedire la
possibilità di un loro impiego che consenta ai partecipanti di coordinare il
loro comportamento commerciale (v. ad es, Decisione Commissione CE, 13-7-94
Cartoncino, confermata dal Tribunale T-334/94 Sarriò e da Corte Giustizia CE,
16-11-2000 causa C-291/98).
Gli esperti legali intervenuti al workshop tenutosi a Washington il 29 e 30
giugno 2000 (organizzato dalla Federal Trade Commmission) sulle problematiche
antitrust connesse al B2B hanno affermato che proprio una delle chiavi per
evitare problemi antitrust è mantenere confidenziali i prezzi e i segreti
commerciali di tutti i partecipanti. Come regola generale, infatti, le
informazioni in comune (ad esempio tra fornitori concorrenti) costituisce un
"allarme rosso" se le informazioni riguardano i prezzi, i costi o i piani
strategici. Così, in particolare in materia di prezzi, potrebbe essere una
conseguenza (ed allo stesso tempo un sintomo rivelatore) di tale scambio di
informazioni il c.d. "price signaling", che è una pratica con la quale i
concorrenti mostrano gli aumenti o i ribassi dei prezzi che programmano di fare
in futuro .
Peraltro, sempre al medesimo workshop, è stato evidenziato che il problema può
"intrecciarsi" con quello relativo alla "proprietà" e al controllo dell'exchange
stesso: il rischio è che i concorrenti-partecipanti all'exchange siano in grado
di usare tale partecipazione per ottenere l'accesso ad informazioni di gestione
con riguardo ai prezzi, output degli altri concorrenti, e ciò potrebbe essere
usato per facilitare la collusione.
Immaginiamo una transazione condotta da un gruppo di venditori (attraverso un
exchange frutto di una J.V. tra loro) e supponiamo che essi siano anche membri
del C.d.A.: per definizione, il venditore-membro ha accesso ad informazioni in
tempo reale e di macrolivello (per esempio in merito alla domanda del
consumatore, prezzi, tendenze) che potrebbero facilmente essere usati per
falsare il mercato o danneggiare il consumatore finale. I partecipanti allo
scambio dal lato della vendita potrebbero anche facilmente usare il loro accesso
ai dati riguardanti le informazioni sui prezzi per facilitare e/o rinforzare
accordi orizzontali sul fissaggio dei prezzi stessi.
Vi sono alcune domande che possono aiutarci a sviluppare una attenta analisi
antitrust del potenziale impatto dello svelamento di informazioni commerciali
confidenziali .
1) Innanzitutto, quale è la natura del mercato al quale accede il B2B?
2) Chi riceverà o avrà accesso alle informazioni confidenziali? Tra chi sono
scambiate le informazioni? Tra soggetti concorrenti o tra soggetti non
concorrenti?
3) Che tipo di informazione viene condivisa e/o scambiata? Se riferita a prezzi,
output, costi, strategie operative, certamente potrebbe ingenerare seri dubbi di
liceità.
Inoltre, qual è il livello di aggregazione di tali informazioni? Certamente si
avrebbero meno problemi se fossero forniti informazioni statistiche generali -
aggregate (ad esempio sui volumi complessivi di transazioni) a tutti i
partecipanti al mercato.
4) A quando risale l'informazione? Quanto saranno recenti le informazioni al
momento in cui saranno rese disponibili? Una informazione sui prezzi futuri è
certamente più grave di una informazione sulle transazioni passate (dati
storici), che invece riducono di molto i possibili problemi.
5) Quale è la frequenza delle informazioni?
6) Quanto e come è accessibile e disponibile la specifica informazione divulgata
oltre che attraverso il mercato B2B? Ovvero: tale informazione è già disponibile
attraverso altre fonti?
Nel caso Volbroker - il primo B2B exchange autorizzato in base all'art. 81 - la
Commissione ha analizzato proprio il problema riguardante lo scambio di
informazioni confidenziali ed, in particolare, l'accesso ad esse da parte (solo)
dei proprietari delle imprese (le imprese madri) che gestivamo l'exchange e
partecipavano al mercato.
Questi partecipanti-proprietari avrebbero potuto avere accesso ad informazioni
privilegiate sulle transazioni, e ciò avrebbe creato seri problemi di
(violazione delle norme a tutela della) concorrenza, nonché, di riflesso, in
merito alla possibilità di futuri comportamenti discriminatori di accesso all'exchange
stesso.
Per risolvere il problema, i proprietari della piattaforma elettronica hanno
garantito alla Commissione che avrebbero costruito "muraglie cinesi" al fine di
impedire qualsiasi flusso di informazioni tra le imprese madri e l'impresa
comune.
In particolare, hanno dato le seguenti assicurazioni:
- Nessuno dello staff o del management di Volbroker.com avrebbe avuto alcun
legame o obbligazione verso i Proprietari e viceversa;
- Lo staff ed il management di Volbroker.com sarebbe stato ubicato in un luogo
geograficamente distinto da quello dei Proprietari;
- I rappresentanti dei proprietari nel Consiglio di amministrazione di
Volbroker.com non avrebbero avuto accesso ad informazioni commerciali sensibili
che si riferissero anche a soggetti terzi ( e non solo tra loro);
- I proprietari non avrebbero avuto accesso, inoltre, alle informazioni
tecnologiche ed ai sistemi di comunicazione di Volbroker.com;
- I proprietari hanno anche assicurato che lo staff ed il management di tutte le
parti comprendevano ed apprezzavano l'importanza del mantenimento della
segretezza delle informazioni confidenziali sensibili prevedendo sanzioni per
tale inadempimento;
- Le imprese partecipanti, poi, hanno dichiarato la loro intenzione di costruire
"Chinese walls" tra la JV che gestisce l'exchange e i proprietari delle società
che sono attive come partecipanti nel mercato.
L'esperienza pratica mostra come gli operatori nei marketplaces siano ben
consapevoli della necessità di assicurare protezione ai dati e di impedire
impropri scambi di informazioni.
Quali mezzi potrebbero allora essere impiegati per limitare lo scambio di
informazioni significative sul piano concorrenziale senza interferire con il
funzionamento efficiente in un mercato elettronico?
Usualmente vengono predisposte misure di salvaguardia strutturali come "firewalls"
o controllo d'accesso con passwords, codici segreti d'accesso, nonché utilizzate
altre tecniche che assicurano che i dati svelati e/o scambiati siano limitati a
quanto necessario e che, comunque, possano essere controllati.
Per esempio, la Commissione
- nell'operazione Water Portal, è giunta alla conclusione che Water Portal ha
fornito garanzie adeguate quanto all'impossibilità che tra i concorrenti vengano
scambiate o rese note informazioni riservate in quanto: << the J.V. will be
internally organised to ensure that commercial data is protected. The Water
Portal staff or management will not have any contractual or other obligation
towards any of the parent companies or vice versa…. The parties argue that the
success of the Portal requires that users are convinced that sensitive
information relating to them is non made available to their competitors or to
the water portal's shareholders >>;
- nell'operazione Linde-Jungheinrich, la Commissione ha evidenziato
positivamente il fatto che la J.V. Supralift << ………will install a
state-of-the-art data security system, which will guarantee that information on
individual transactions is disclosed neither to Linde and Jungheinrich nor to
any other participants >>;
- nell'operazione ec4ec la Commissione ha accertato che: << The development of
technical security standard to prevent information which could affect
competition from being passed on is therefore a key aspect of the technical
design of the marketplace>>;
- anche nelle operazioni inreon, Covisint, Cofunds Ltd, Eutilia, Centradia ed
Endorsia, ha tenuto conto del fatto che le imprese fondatrici hanno posto in
atto meccanismi e procedure di salvaguardia per garantire che durante il
processo di negoziazione non avvenga, tramite la piattaforma web, alcuno scambio
di informazioni commerciali "sensibili" - tra le imprese madri e gli altri
partecipanti - che potrebbe configurare un comportamento collusivo .
Per quanto riguarda specificamente la "competition policy" americana, è stato
evidenziato che le parti dovrebbero agire per assicurare che ogni informazione
non possa essere usata per facilitare la collusione, aderendo, ove possibile,
allo Statement n° 5 of the DOJ and FTC statements of Antitrust Enforcement
policy in Health care (August 1996), in base al quale, ad esempio:
- i dati dovrebbero essere raccolti da una parte terza (una società di
contabilità esterna o altra società di consulenza);
- i dati non dovrebbero essere detenuti per più di tre mesi.
In conclusione, tutto dipende dai fatti, ma si può fondatamente ritenere che
molti potenziali problemi nell'area di condivisione di informazioni possano
essere risolti in anticipo con un po' di attenzione, ad esempio inserendo
clausole contrattuali di "confidenzialità" e di non "disclosure".
* * * * *
B) Market dominance
Innanzitutto, un problema di "market dominance" si può verificare soprattutto
quando, in presenza di ampie quote di mercato delle imprese che gestiscono l'exchange,
anche se ottenute attraverso una crescita interna o attraverso acquisizioni,
fusioni o JV, ed in connessione ai c.d. "network effects", si verifichino
comportamenti discriminatori o di esclusione.
Nel contesto dei mercati elettronici B2B, gli "effetti di rete" si presentano
quando il valore di un sistema per il singolo utente aumenta in funzione del
numero degli utenti: in pratica i benefici spesso aumentano con il numero degli
acquirenti e dei fornitori che sono legati allo stesso sistema.
Tali effetti potrebbero condurre alla potenziale creazione di una posizione
dominante ove risultassero abbastanza forti da indurre, ad es., tutti i
partecipanti al mercato ad usare lo stesso network.
La possibile esistenza di questi effetti di rete crea dunque un "dilemma" per la
politica della concorrenza che, se da un lato deve prendere in considerazione il
fatto che un network più ampio può essere la fonte di efficienze sostanziali,
dall'altro lato, tuttavia, riconosce che gli effetti di network possono condurre
a quello che è stato chiamato il "tipping effect", creando barriere all'entrata
di nuovi operatori, accrescendo il sostanziale potere di mercato per gli
operatori dell'exchange più grande.
Possono evidenziarsi, soprattutto, due distinte forme comportamentali "abusive":
l'esclusione (foreclosure), che determina restrizioni al mercato permettendo
solo ad aziende scelte di partecipare in un determinato Exchange, e
l'esclusività, che comporta regole che proibiscono alle imprese che partecipano
a un dato Exchange di partecipare ad altri.
Problemi di foreclosure potrebbero sollevarsi se i marketplaces, in particolare
quelli gestiti dalle industrie in esso operanti, escludessero dall'acceso i c.d.
"nuovi entranti", concorrenti potenziali, ( e soprattutto specifici soggetti:
sarebbe questo il c.d. boicottaggio) dalle maggiori efficienze realizzabili
attraverso il "trading platform" e procurando loro un conseguente svantaggio
competitivo.
Il problema sembra dunque essere direttamente connesso alla proprietà dei
mercati elettronici B2B.
La stessa Federal Trade Commission, in merito agli effetti sulla concorrenza del
diniego di Membership ha evidenziato che la questione è se il potere di mercato
aumenti in modo significativo negando o limitando l'accesso ad un input chiave e
se ciò vada a danno della competizione a valle .
Per esempio, si ipotizzi che alcune imprese indipendenti, di grandi dimensioni
ed importanza, in un particolare settore industriale, formino un mercato B2B e
che attraverso il volume di acquisto, esse siano in grado di conseguire risparmi
che sarebbero impossibili individualmente. I membri di tale mercato elettronico,
poi, rifiutano la richiesta di accesso di un concorrente che vorrebbe
commerciare attraverso il marketplace. La questione è se questo potenziale nuovo
entrante possa legittimamente lamentarsi del fatto che l'esclusione dal (il
negato accesso al) mercato B2B si sia per lui concretata in una irragionevole
esclusione dal commercio, e conseguentemente di un illecito danno
concorrenziale.
E' così possibile constatare che:
- le imprese che hanno un certo grado di potere in un settore industriale
potrebbero agire insieme per lasciare fuori le imprese più piccole o con meno
potere, di fatto impedendo, considerato soprattutto il notevole investimento
richiesto, che vengano creati altri marketplaces;
- gli exchanges dovrebbero rimanere neutrali e bilanciare gli interessi, tra
loro concorrenti, dei membri e degli altri utenti, venditori, proprietari.
Inoltre dovrebbero fornire mercati aperti, trasparenti ed imparziali.
Queste esigenze sono state avvertite dagli operatori industriali, ad esempio
- nell'operazione Endorsia, la Commissione ha constatato come i potenziali
utilizzatori avranno libero accesso al portale Internet in base al principio di
non discriminazione ed altri produttori avranno libero accesso al marketplace
purché in possesso di precisi requisiti (come la stabilità finanziaria),
giudicati dalla Commissione stessa fondati su criteri obiettivi;
- nell'operazione Linde-Jungheinrich, la Commissione ha evidenziato
positivamente il fatto che la J.V. Supralift << will be open to other
participants without any trading restrictions. There will also be no curbs on
the freedom to use, organise or set up other marketplaces >>;
- nell'operazione ec4ec la Commissione ha accertato che: << The J.V. is intended
to develop an open commercially managed marketplace………which is accessible
worldwide>>;
- ancora, nelle operazioni inreon, Covisint ed Eutilia, gli exchanges sono stati
ritenuti dalla Commisisone sufficientemente "aperti" alle imprese dei vari
settori, con criteri di ammissione chiari, oggettivi e non discriminatori.
Le domande più ricorrenti per focalizzare il problema sono:
" L'impresa esclusa dal mercato elettronico potrebbe acquistare gli stessi
input, o sostituti adeguati, ad un prezzo paragonabile attraverso altri canali?
Ovvero: il B2B è il solo modo attraverso il quale il prodotto - o i suoi
adeguati sostituti - possono essere venduti o acquistati a prezzi comparabili?
Alternativamente, potrebbe un altro B2B o un network privato basato su
infrastrutture INTERNET essere usato prontamente, o ci sono mercati "offline"
che potrebbero invece essere utilizzati quali valide alternative?
" Se il mercato B2B fosse di fatto il solo modo per l'acquisto o la vendita del
prodotto (o di un suo adeguato sostituto) a prezzi comparabili, rifiutare o
limitare l'accesso darebbe ai partecipanti al mercato B2B il potere di alzare o
mantenere i prezzi dei prodotti che loro vendono, oltre un livello
concorrenziale?
" Quali sono le (eventuali) efficienze prodotte dall'esclusione? Il rifiuto
all'accesso è cioè ragionevolmente necessario per aumentare i benefici
pro-concorrenza (che, con probabilità, controbilancerebbero il danno
anticompetitivo)?
" Qual è il grado/livello della competizione tra le imprese non escluse nel
mercato rilevante?.
" In che modo l'impresa esclusa poteva da sola contribuire alla dinamica
competitiva del mercato?
" Dovrebbe essere combattuta una condotta esclusiva che danneggi la concorrenza
o, piuttosto, che danneggi il (singolo) concorrente?
" Il rifiuto all'accesso è ragionevolmente necessario (ad es. per aumentare i
benefici pro-concorrenza)?
Sebbene non vi sia stata convergenza di vedute tra gli esperti, si è sostenuto
che questa problematica potrebbe essere ricondotta nell'ambito dell'art. 82 CE,
dal momento che, ove l'exchange detenga una posizione dominante, esso potrebbe
essere considerato una "essential facility" . In questo caso un exchange
abuserebbe di una posizione dominante se non garantisse l'accesso, a meno che
questo rifiuto sia oggettivamente giustificato. Il test introdotto dalla Corte
di Giustizia delle Comunità Europee nel giudizio Oscar Bronner, in applicazione
della "essential facility doctrine" richiede che il rifiuto, per essere abusivo,
sia tale da eliminare la concorrenza nei mercati contigui promanando da una
impresa (un exchange) in posizione dominante; che l'accesso debba essere
indispensabile per il concorrente per portare aventi i suoi affari; che il
rifiuto non sia oggettivamente giustificabile.
Come possiamo accertare le conseguenze dell'esclusività sulla concorrenza?
La clausola - spesso inserita nei contratti di cooperazione tra imprese per la
creazione di un e-marketplace - secondo cui sarebbe impedito ai proprietari o
agli altri operatori di partecipare ad altri exchanges, potrebbe rendere
impossibile, ove i fondatori del primo exchange controllassero ampie quote di
mercato, per un exchange rivale svilupparsi, così preservando quei fondatori
dalla concorrenza (soprattutto potenziale).
La domanda è dunque: le clausole di esclusione che impediscono agli azionisti o
ai partecipanti all'exchange di partecipare in altri exchanges rivali, possono
impedire lo sviluppo di questi ultimi? E dunque: trovano una loro legittimità
nel diritto della concorrenza?
Naturalmente dobbiamo anche considerare ogni beneficio pro-competitivo
attribuibile alla "esclusività": gli effetti di network sembrano infatti essere
una fonte importante di efficienza nel contesto dei B2B, ed una analisi che non
considerasse che un B2B di misura più grande possa generare benefici ( cosi'
come anche effetti anticompetitivi) sarebbe incompleta.
Dunque se l'esclusività può contribuire a realizzare, od aumentare, efficienze
di network, occorre anche chiedersi se queste stesse pratiche di esclusione
risultino ragionevolmente necessarie. Così,
Così, nelle operazioni Centradia, Eutilia, Endorsia, e Covisint, la Commissione
ha accertato che non ci saranno requisiti di esclusività, rimanendo ciascun
partecipante libero di partecipare in un'altra JV (dunque libero di vendere i
propri prodotti tramite altre piattaforme di negoziazione o canali di
distribuzione) operante nel B2B o crearne una propria.
Nell'operazione Water Portal, la Commissione ha sottolineato favorevolmente che
fornitori e clienti hanno pieno accesso alla borsa e che non si riscontrano
condizioni di esclusiva: così si è espressa:
<< As regards possible vertical effects of foreclosure to the new marketplace,
non concern arises either from the creation of the Water Portal…………… Full and
open access of suppliers and buyers to the Portal will be guaranteed and there
will be no provisions to impose the exclusive use of the exchange by the
participants >>.
* * * * *
C) Acquisto e commercializzazione in comune.
Un ulteriore problema da analizzare riguarda la possibilità per gli operatori,
partecipanti di un mercato elettronico, di aggregare i volumi degli acquisti e/o
delle vendite.
In caso affermativo, un problema di concorrenza potrebbe emergere qualora essi
siano in grado di coordinare il loro comportamento in qualità di acquirenti e di
fornitori/venditori.
Due questioni:
" Quanto sono rilevanti l'acquisto congiunto e la vendita congiunta per
l'ottenimento dei benefici che un e-marketplace promette?
" Quali regole dovrebbero essere formulate in proposito?
I mercati B2B potrebbero favorire l'esercizio di un potere monopsonico , ovvero
il potere di mercato di un acquirente, o di un gruppo coordinato di acquirenti,
tale da ridurre il prezzo di acquisto di uno o più imput - inferiore, cioè, al
prezzo che si sarebbe determinato in assenza di tale potere - attraverso una
riduzione degli acquisti dei medesimi input.
In pratica, abbassando i prezzi di acquisto verso i fornitori, l'accordo per
l'acquisto in comune renderà l'output più scarso di quello presente in assenza
di tale accordo
In un mercato che aggrega gli ordini di acquisto di molteplici acquirenti, può
essere importante distinguere attentamente tra le riduzioni di prezzo che
risultano da risparmi di costo degli acquirenti e dei venditori dalle riduzioni
di prezzo che invece potrebbero derivare dallo sforzo di potere monopsonico da
parte dei compratori .
Le domande che occorre allora porsi sono:
- fino a qual punto è consentita la collaborazione non esclusiva tale per cui i
partecipanti hanno l'abilità e l'incentivo a fare acquisti o vendite sia
indipendentemente sia attraverso un mercato B2B in cui c'è concorrenza?
- Qual è l'interesse finanziario di ciascun partecipante nella collaborazione e
fino a qual punto (tale interesse) lo incentiverà a condurre transazioni
indipendentemente o attraverso altri mercati B2B?
Nella "european competition policy", in linea di principio, questo specifico
problema non è differente da quello che si presenta con i "normali" accordi di
acquisto o vendita in comune: pertanto l'analisi di queste questioni andrà
condotta facendo riferimento alle "Linee direttrici sull'applicabilità dell'art.
81 del trattato CE alla cooperazione orizzontale" (Comunicazione della
Commissione 2000/C 118/03 del 27.04.2000)
La problematica in esame è stata affrontata dalla Commissione nelle operazioni
Covisint, Endorsia, inreon, Eutilia, Water Portal.
In quest'ultima, la Commissione ha evidenziato che, dal lato delle attività di
acquisto (potenzialmente in comune),<< On the purchasing side, the notifying
parties will not purchase jointly through the Portal and it has to be taken into
account that the majority of the upstream products and services concerned by the
Water Portal are not specific to the water industry. Even considering Thames
Water and Ondeo's business together, their combined purchases are not
sufficiently large for competition concerns to arise, either on the basis of
water-specific purchases or the wider basis of non-water specific purchases >>.
La Commissione, a tal proposito, ha stabilito che: << In view of the
insignificance of the parties' share of the total purchases, the likelihood of
co-ordination in the purchasing markets is excluded. No co-ordination issue
should arise either in relation to the markets where companies are active…>>.
Dal lato della vendita, invece, la Commissione ha potuto accertare che: << the
notifying parties will not sell any services jointly through the Portal >>.
* * * * *
PARAGRAFO 4: best practice guidelines.
A conclusione dell'analisi fin qui condotta, possiamo enucleare alcuni
"principi-guida", utili per verificare se un e-marketplace possa avere un
effetto contrario alle norme sulla concorrenza: principi, questi, che le imprese
che sviluppano e gestiscono gli e-markets possono seguire - e di fatto la
pratica ha dimostrato che così è - per fugare molti dubbi circa una possibile
violazione delle regole comunitarie della concorrenza.
Queste "guidelines" possono così sintetizzarsi :
" Credibile protezione e salvaguardia dei dati commerciali per evitare lo
scambio di informazioni sensibili (ad es. prezzi e quantità) tra concorrenti,
allo steso tempo partecipanti al medesimo e-market.
L'exchange deve essere strutturato in modo da minimizzare il rischio di un
coordinamento delle attività commerciali delle imprese partecipanti.
I casi pratici mostrano che gli operatori negli e-markets sono ben consapevoli
della necessità di assicurare la protezione di tali dati: di fatto essi sono
soliti organizzare "firewalls" ed usare altre misure tecniche finalizzate a
preservare concretamente la confidenzialità dei dati circolanti (soprattutto)
tra i partecipanti all'e-market e assicurando, principalmente, che i dati in
circolazione siano limitati a quelli strettamente necessari.
Addirittura alcuni exchanges assicurano che un avvocato esperto in diritto della
concorrenza sia presente ad ogni riunione del Consiglio direttivo dell'exchange.
" Separazione strutturale tra l'exchange ed i suoi proprietari.
La separazione strutturale tra l'exchange e i suoi proprietari, supportata ad
es. da "Chinese walls", ha lo scopo di rimuovere quei problemi che sorgerebbero
ove ridotto fosse il numero dei partecipanti nel mercato ed ove questi stessi
partecipanti avessero il privilegio di accedere a certe informazioni in base al
fatto di essere, appunto, proprietari (fondatori) dell'e-market.
Questa questione è stata affrontata nel, già ricordato, caso Volbroker.
Dunque un exchange INDIPENDENTE, nel senso che abbia un management separato da
quello delle imprese fondatrici, sarà visto in modo molto favorevole nella
prospettiva del diritto della concorrenza.
" Un altro tratto caratterizzante (in positivo) un exchange dovrebbe essere la
sua NEUTRALITA'.
Un exchange non dovrebbe accordare un trattamento preferenziale alle società
fondatrici.
" Acquisto congiunto o commercializzazione congiunta solo entro i confini delle
Lineeguida europee per la cooperazione orizzontale tra imprese.
" Nessuna previsione che direttamente o indirettamente cerchi di imporre ( pena
discriminazioni e/o esclusioni irragionevoli) l'uso esclusivo dell'exchange da
parte dei suoi partecipanti;
L'assenza di previsioni che direttamente o indirettamente cerchino di imporre
agli utenti ( proprietari e imprese terze partecipanti), per aumentare gli
effetti di rete, un uso esclusivo dell'exchange, assicura che siano ridotti i
problemi di dominanza del mercato. Queste previsioni potrebbero comunque essere
accettate per un periodo di tempo limitato se considerate direttamente connesse
e necessarie per la creazione dell'e-market (come nel caso Cofunds).
" Ancillary restrictions (ad es. patti di non concorrenza o accordi di acquisto
di un quantitative minimo, ecc.)
Al momento dell'accordo per la realizzazione di un exchange, è spesso usuale
prevedere nello stesso alcune restrizioni sui diritti dei membri fondatori, o,
comunque, di coloro che vi operano, almeno per un periodo iniziale. Per esempio
i membri fondatori possono obbligarsi a non realizzare un exchange rivale, o a
non parteciparvi, per un certo periodo di tempo.
Come regola generale, tali restrizioni andranno valutate alla luce, in caso di
operazione di concentrazione della Comunicazione della Commissione sulle
restrizioni direttamente connesse e necessarie e, in caso di intesa, in base ai
principi e alla giurisprudenza desumibili dall'articolo 81 del Trattato.
In ogni caso, le parti dovrebbero sempre assicurasi di verificare che queste
restrizioni risultino essere:
- strettamente indispensabili;
- limitate per il periodo dello "start-up".
" Accesso aperto e non discriminatorio a tutti gli acquirenti e/o venditori
interessati
Un accesso aperto e non discriminatorio da parte di tutti gli acquirenti e i
venditori interessati riduce possibili problemi di "foreclosure". Ciò assicura
che tutti gli operatori industriali partecipanti abbiano accesso al mercato
elettronico, che è particolarmente importante se un marketplaces diventa il
provider dominate di certi servizi e/o input.
" L'art. 82 del Trattato, che essenzialmente proibisce (e punisce) l'abuso di
una posizione dominante, sarà particolarmente pertinente ove un exchange sia, o
diventi, l'unico exchange per una particolare industria. In tal caso, esso
potrebbe diventare una "essential facility", con conseguente assunzione di una
posizione dominate.
Ove l'exchange acquisti tale "market power", i suoi operatori dovrebbero
assicurare che non saranno tenuti comportamenti sleali o discriminatori per
evitare un'indagine da parte delle Autorità della Concorrenza.
Dunque l'apertura è vitale: ogni tentativo di negare l'accesso a nuovi entranti
può avere serie ripercussioni in una prospettiva di concorrenza, particolarmente
se l'exchange è diventato l'unico provider di "essential inputs", o se le
alternative non sono economicamente convenienti, nel senso che un loro utilizzo
alternativo produrrebbe un aumento dei costi di produzione per i nuovi entranti
sul mercato.
LUCA LEONARDO
(Esperto legale sulla concorrenza, lavora attualmente presso
il Servizio Legale della Italcementi S.p.A.)

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