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Pratiche per l'inizio attività di commercio elettronico
Autorizzazione al commercio elettronico - Chi deve chiedere l'autorizzazione
Se si esercita commercio elettronico conservando le proprie merci in magazzino e senza
avere locali di vendita diretta al pubblico si può fare a meno di richiedere
autorizzazione al comune, salvo l'obbligo di effettuare la comunicazione (v. oltre).
L'autorizzazione al commercio è necessaria per le medie e grandi strutture di vendita
(artt. 8 e 9 del Dlgs n. 114/1998).
Le medie strutture di vendita sono quelle con una superficie di vendita (cioè quell'area
destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, esclusi
i magazzini, i depositi, i locali di lavorazione, gli uffici e i servizi) che va da 150
mq. a 1500 mq. se l'esercizio è situato in un comune la cui popolazione residente sia
inferiore a 10 mila abitanti oppure da 250 mq. fino a 2500 mq. se la popolazione stessa
risulti superiore a 10 mila abitanti.
L'autorizzazione, richiesta per mezzo di un'apposita domanda, viene rilasciata dal comune
competente per territorio.
Il comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di
ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga
comunicato il provvedimento di diniego.
Le grandi strutture di vendita sono quegli esercizi che hanno una superficie di vendita
superiore a 1500 mq. per i comuni la cui popolazione residente sia inferiore a 10 mila
abitanti o superiore a 2500 mq. se la popolazione stessa risulti superiore alle 10 mila
unità.
Per le grandi strutture di vendita il procedimento è in parte diverso. Per queste ultime
la domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata da una conferenza di servizi
indetta dal comune entro sessanta giorni dal ricevimento. Le deliberazioni della
conferenza sono adottate entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio
dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.
La regione stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di
convocazione della conferenza di servizi entro il quale le domande devono ritenersi
accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
Si ribadisce che ciò che abbiamo appena esposto vale solo per quegli esercizi
commerciali aventi una superficie di vendita diretta al pubblico.
Comunicazione di inizio attività - Chi deve fare la comunicazione
I soggetti che decidano di intraprendere professionalmente un'attività di commercio
elettronico al dettaglio devono inviare relativa comunicazione al Comune
di residenza, se persone fisiche, od ove si trova la sede legale.
Solo trascorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del Comune di detta comunicazione il
soggetto potrà legalmente iniziare a svolgere la sua attività (art. 18 del Dlgs n.
114/1998).
Chi vuole intraprendere l'attività di commercio elettronico inoltre deve possedere tutti
i requisiti previsti dallo stesso decreto n. 114/98, all'art. 5 (v. oltre) e dichiarare a
quale settore merceologico appartiene tale attività. Se quest'ultima appartiene al
settore merceologico alimentare sono necessari anche altri requisiti:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo
al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività
di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria
opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività
nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o
all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado
dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione
all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui
alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi
merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto
ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
Talune categorie di soggetti sono dispensate dall'obbligo di comunicazione; in particolare
vi è l'esclusione per chi venda o esponga per la vendita proprie opere d'arte, nonché
quelle d'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura
scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
E' escluso l'obbligo della comunicazione anche per quei soggetti titolari di un'attività
industriale che vendono direttamente al pubblico nei locali di produzione o in quelli ad
essi adiacenti delle merci da essi prodotte.
La comunicazione deve essere effettuata da chi esercita commercio al dettaglio, quindi è
esclusa per la prestazione di servizi; è esclusa altresì per chi effettua esclusivamente
attività di vendita all'ingrosso, che deve comunque possedere i requisiti di seguito
riportati
Requisiti per il commercio
I requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale sono previsti all' art. 5 del Dlgs
114/98 e si presentano, per la maggior parte come requisiti di carattere negativo:
Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata ingiudicato, per delitto
non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre
anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza
passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del
codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria,
nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con
sentenza passata in giudicato, per i seguenti delitti: commercio di sostanze alimentari
contraffatte o adulterate; commercio di sostanze alimentari nocive; turbata libertà
all'industria e al commercio; illecita concorrenza con minaccia o violenza; frode
nell'esercizio del commercio; vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
vendita di prodotti industriali con segni mendaci, o per delitti di frode nella
preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per
la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una
delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia),
ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
L'accertamento delle suddette condizioni è effettuato d'ufficio dalla Pubblica
Amministrazione.
Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, per mancanza dei requisiti, permane
per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si
sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale
della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore
merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di
persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo
al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, attività di
vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria
opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività
nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o
all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado
dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione
all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio, per
uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma
2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. In caso di società il possesso di uno
dei requisiti predetti e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra
persona specificamente preposta all'attività commerciale.
L'esercizio dell' attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai
prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti sopra
riportati.
Chi vuole esercitare un'attività di vendita sia all'ingrosso che al dettaglio utilizzando
un unico sito Internet, deve tenere ben distinte fra loro le due aree di vendita affinché
il potenziale acquirente possa chiaramente distinguere le zone del sito destinate alle due
tipologie di attività.
Siccome effettuare la comunicazione è obbligatorio solo per chi esercita un'attività di
vendita al dettaglio, i grossisti non hanno questa necessità, ma basta loro possedere i
requisiti soggettivi già enunciati.
Tale interpretazione è stata recentemente confermata da una circolare del Ministero
dell'Industria (Circ. 1°giugno 2000, n. 3487/C).

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