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Gli interessi protetti dall’art. 615ter c.p. : un’interpretazione della norma

 

La norma dell’art. 615ter c. p., introdotta con L. 547/1993, pare suggerire l’esistenza di un nuovo bene giuridico degno della tutela penale.
La collocazione sistematica indirizza l’interprete: le nuove disposizioni seguono, infatti, quelle degli artt. 614 e segg., poste a tutela del domicilio e della tranquillità e della serenità della vita privata di individui e famiglie (1).
Ognuna delle fattispecie normative appena richiamate testimonia la chiara volontà, da parte del legislatore, di preservare i luoghi in cui si spiega l’individualità delle persone, la quale ha da essere vissuta e goduta in pace e difesa dalle intrusioni non desiderate di terzi.
Parzialmente sullo stesso crinale si pone l’art.615ter perché, con la minaccia dell’applicazione di sanzioni penali nei confronti di coloro che vi effettuano accessi abusivi, prefigura una nuova area di rispetto: il luogo informatico (2).
Parliamo della proiezione di un luogo fisico e non soltanto di quello stesso luogo; di un’area i cui confini "virtuali" sono rappresentati da informazioni (3); "di una sorta di propaggine della mente e di tutte le conoscenze, i ricordi e segreti che essa custodisce" (4).
Uno di questi poli, contenitori di dati ed informazioni, è costituito dal sistema informatico: un sistema capace di svolgere funzioni "autonome" di elaborazione, pure se minime (5).
L’individuazione e l’analisi dell’interesse protetto dalla norma non possono prescindere da questa presa di coscienza.
Orbene, poiché ogni informazione, ogni dato che sia riversato in un sistema informatico è posseduto in esclusiva dal titolare del sistema stesso, egli ne è padrone: non è, questo, un punto controverso.
Il discorso, vero per i dati personali del titolare del sistema e per le informazioni coperte da segreti, lo è anche per ogni altro tipo di dato contenuto dall’elaboratore.
Per un esempio, si pensi al caso in cui i dati vengano raccolti ed elaborati dal titolare per essere, poi, venduti a terzi fruitori del sistema.
Invero, le informazioni contenute nell’elaboratore disegnano l’ideale perimetro di un’area nella quale è vietato l’ingresso ai soggetti privi dell’autorizzazione del soggetto che amministra il sistema.
Peraltro, il legislatore, che, con l’inserimento dell’art. 615ter, ha voluto riconoscere l’inviolabilità di un luogo in analogia con quanto accade con il domicilio, ha posto a fondamento di tale più recente disposizione motivazioni differenti rispetto a quelle che stanno a base dell’art. 614 c.p..
Le specifiche di un luogo informatico fanno intuire portata e ragioni della scelta legislativa.
Le capacità dell’elaboratore –enormi e in evoluzione continua- vengono impiegate per lo svolgimento di operazioni le più diverse e non soltanto per attività che sono esplicazione peculiare della individualità delle persone.
Il concetto di privacy, allora, viene superato: il bene che la nuova fattispecie tutela rassomiglia di più ad un diritto di privativa assoluta sui contenuti di un sistema informatico; diritto, questo, che promana in via diretta dalla proprietà del sistema stesso, il cui godimento pieno ed esclusivo non tollera violenze o intrusioni diverse da quelle che possano giustificarsi alla stregua dell’art. 42 Cost. (6).
A questo punto, però, potrebbero sollevarsi obiezioni a proposito della necessità di creare un nuovo reato, laddove a tutela dei diritti di proprietà già esistono altre norme incriminatrici.
La ragione della scelta può esser stata duplice.
Anzitutto, le norme del codice Rocco possono essere sembrate inadeguate al fenomeno nuovo.
Ma, soprattutto, non è chi non veda come gli accessi abusivi, quand’anche conducano a cosiddetti "furti di dati", non implichino necessariamente la sottrazione di quei dati al loro titolare; sottrazione che, invece, è presupposto indefettibile del furto ex art. 625 c.p., nonché dell’appropriazione indebita e di tutti i reati posti a tutela della proprietà.
Venendo ad essere quella dianzi descritta la giustificazione della norma dell’art. 615ter, possono esserne tratte logiche e naturali conseguenze.
Anzitutto, da quanto detto si deduce che il momento di consumazione del reato debba esser collocato al momento dell’intrusione "virtuale" nel sistema: l’ingresso non autorizzato nei luoghi ove il sistema si trova configura l’ulteriore e diverso reato di violazione di domicilio, ciò, almeno, quando il luogo violato possa definirsi domicilio ai sensi dell’art. 614 (7).
La pace, la riservatezza del singolo e delle famiglie sono beni, apprezzati dal diritto, diversi rispetto a quello protetto con l’art. 615ter, che è la proprietà dell’elaboratore e dei dati in esso trasferiti; del contenuto come del suo contenitore.
Sotto un diverso profilo occorre, poi, porre in rilievo come la tutela del bene venga subordinata dalla norma alla adozione di misure di sicurezza dirette ad impedire accessi non desiderati.
La condizione richiesta non porta a stravolgere l’impostazione interpretativa seguita.
La frammentarietà del diritto penale, infatti, rende chiaro come la scelta legislativa corrisponda appieno al principio per cui esso –il diritto penale- costituisce l’extrema ratio per la protezione dei beni giuridici.
In altre parole: non s’è ritenuta meritevole della speciale tutela garantita dall’art. 615ter la situazione di colui il quale, non avendo predisposto misure protettive a difesa del sistema, non abbia dimostrato un particolare interesse alla "esclusiva" riguardante i dati contenuti dal sistema stesso.
La condotta aggressiva di un terzo non autorizzato ad entrare in un sistema non protetto potrà essere sanzionata soltanto facendo ricorso a strumenti diversi da quelli apprestati dall’art. 615ter c.p..
D’altro canto, rimanendo nella sfera di autonomia del singolo individuo la scelta delle modalità con le quali garantirsi l’indisturbata fruizione del sistema informatico di cui è titolare, nemmeno potrà esigersi che le misure di sicurezza richiamate dall’art. 615ter raggiungano il livello di solidità richiesto dall’art. 15 L. 675/96 in combinato col disposto delle norme del DPR 318/99.
Quella disciplina, infatti, si riferisce all’ipotesi di trattamento di dati personali di terzi, i quali, in definitiva, sono i soggetti per cui la tutela, anche penale, è predisposta.
Nella fattispecie in esame, invece, si discorre di misure di sicurezza in una differente prospettiva, essendo sufficiente che, indipendentemente dalle loro capacità di resistenza, il titolare del sistema informatico le abbia comunque approntate. Ciò che è necessario perché possa desumersene la esistenza, da parte del titolare stesso, di una voluntas excludendi riferita a tutti coloro che non siano stati previamente accreditati all’ingresso nel sistema.
La ricostruzione appare logica e coerente con la ratio dell’art. 615ter, norma posta a garanzia di coloro i quali, avendola resa palese ai terzi attraverso la predisposizione di misure di sicurezza, abbiano l’intenzione di riservarsi in via esclusiva l’utilizzazione del sistema e dei dati e delle informazioni in esso contenuti.

Dott. Rocco Lotierzo

(1) La Relazione al disegno di legge governativo testualmente recita: " i sistemi informatici e telematici costituiscono un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantita dall’art.14 Cost. e penalmente tutelata nei suoi aspetti più tradizionali dagli artt.614 e 615 c.p.".

(2) V. Galdieri, Teoria e pratica nell’interpretazione del reato informatico, pag. 143 e segg..

(3) Galdieri, op. cit.,  pag. 151.

(4) Borruso,  Profili penali dell’informatica, AAVV,  pag. 28.

(5)Cfr. Pica, Diritto penale delle tecnologie informatiche, pag. 22 e segg.; nonché Buonuomo, Profili penali, cit. AAVV, pag. 150-151. Tuttavia diversa è la definizione fatta propria dalla Cassazione, Sez. VI, 4 ottobre 1999, n.214945 in Diritto dell’informazione dell’informatica, 2001, 485; per alcuni rilievi critici v. Corrias Lucente, Dr. inf., cit.,  494

(6) Per un’analoga posizione v. Berghella e Blaiottta,  Diritto penale dell’informatica e beni giuridici, in Cass. pen., 1995, 2333.

(7)Cfr. D’Aietti, Profili penali, cit., AAVV, pag. 69.

 
 

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