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Gli interessi protetti dall’art. 615ter c.p. :
un’interpretazione della norma
La norma dell’art. 615ter c. p.,
introdotta con L. 547/1993, pare suggerire l’esistenza di un nuovo bene
giuridico degno della tutela penale.
La collocazione sistematica indirizza l’interprete: le nuove disposizioni
seguono, infatti, quelle degli artt. 614 e segg., poste a tutela del domicilio e
della tranquillità e della serenità della vita privata di individui e famiglie
(1).
Ognuna delle fattispecie normative appena richiamate testimonia la chiara
volontà, da parte del legislatore, di preservare i luoghi in cui si spiega
l’individualità delle persone, la quale ha da essere vissuta e goduta in pace e
difesa dalle intrusioni non desiderate di terzi.
Parzialmente sullo stesso crinale si pone l’art.615ter perché, con la minaccia
dell’applicazione di sanzioni penali nei confronti di coloro che vi effettuano
accessi abusivi, prefigura una nuova area di rispetto: il luogo informatico (2).
Parliamo della proiezione di un luogo fisico e non soltanto di quello stesso
luogo; di un’area i cui confini "virtuali" sono rappresentati da informazioni
(3); "di una sorta di propaggine della mente e di tutte le conoscenze, i ricordi
e segreti che essa custodisce" (4).
Uno di questi poli, contenitori di dati ed informazioni, è costituito dal
sistema informatico: un sistema capace di svolgere funzioni "autonome" di
elaborazione, pure se minime (5).
L’individuazione e l’analisi dell’interesse protetto dalla norma non possono
prescindere da questa presa di coscienza.
Orbene, poiché ogni informazione, ogni dato che sia riversato in un sistema
informatico è posseduto in esclusiva dal titolare del sistema stesso, egli ne è
padrone: non è, questo, un punto controverso.
Il discorso, vero per i dati personali del titolare del sistema e per le
informazioni coperte da segreti, lo è anche per ogni altro tipo di dato
contenuto dall’elaboratore.
Per un esempio, si pensi al caso in cui i dati vengano raccolti ed elaborati dal
titolare per essere, poi, venduti a terzi fruitori del sistema.
Invero, le informazioni contenute nell’elaboratore disegnano l’ideale perimetro
di un’area nella quale è vietato l’ingresso ai soggetti privi
dell’autorizzazione del soggetto che amministra il sistema.
Peraltro, il legislatore, che, con l’inserimento dell’art. 615ter, ha voluto
riconoscere l’inviolabilità di un luogo in analogia con quanto accade con il
domicilio, ha posto a fondamento di tale più recente disposizione motivazioni
differenti rispetto a quelle che stanno a base dell’art. 614 c.p..
Le specifiche di un luogo informatico fanno intuire portata e ragioni della
scelta legislativa.
Le capacità dell’elaboratore –enormi e in evoluzione continua- vengono impiegate
per lo svolgimento di operazioni le più diverse e non soltanto per attività che
sono esplicazione peculiare della individualità delle persone.
Il concetto di privacy, allora, viene superato: il bene che la nuova fattispecie
tutela rassomiglia di più ad un diritto di privativa assoluta sui contenuti di
un sistema informatico; diritto, questo, che promana in via diretta dalla
proprietà del sistema stesso, il cui godimento pieno ed esclusivo non tollera
violenze o intrusioni diverse da quelle che possano giustificarsi alla stregua
dell’art. 42 Cost. (6).
A questo punto, però, potrebbero sollevarsi obiezioni a proposito della
necessità di creare un nuovo reato, laddove a tutela dei diritti di proprietà
già esistono altre norme incriminatrici.
La ragione della scelta può esser stata duplice.
Anzitutto, le norme del codice Rocco possono essere sembrate inadeguate al
fenomeno nuovo.
Ma, soprattutto, non è chi non veda come gli accessi abusivi, quand’anche
conducano a cosiddetti "furti di dati", non implichino necessariamente la
sottrazione di quei dati al loro titolare; sottrazione che, invece, è
presupposto indefettibile del furto ex art. 625 c.p., nonché dell’appropriazione
indebita e di tutti i reati posti a tutela della proprietà.
Venendo ad essere quella dianzi descritta la giustificazione della norma
dell’art. 615ter, possono esserne tratte logiche e naturali conseguenze.
Anzitutto, da quanto detto si deduce che il momento di consumazione del reato
debba esser collocato al momento dell’intrusione "virtuale" nel sistema:
l’ingresso non autorizzato nei luoghi ove il sistema si trova configura
l’ulteriore e diverso reato di violazione di domicilio, ciò, almeno, quando il
luogo violato possa definirsi domicilio ai sensi dell’art. 614 (7).
La pace, la riservatezza del singolo e delle famiglie sono beni, apprezzati dal
diritto, diversi rispetto a quello protetto con l’art. 615ter, che è la
proprietà dell’elaboratore e dei dati in esso trasferiti; del contenuto come del
suo contenitore.
Sotto un diverso profilo occorre, poi, porre in rilievo come la tutela del bene
venga subordinata dalla norma alla adozione di misure di sicurezza dirette ad
impedire accessi non desiderati.
La condizione richiesta non porta a stravolgere l’impostazione interpretativa
seguita.
La frammentarietà del diritto penale, infatti, rende chiaro come la scelta
legislativa corrisponda appieno al principio per cui esso –il diritto penale-
costituisce l’extrema ratio per la protezione dei beni giuridici.
In altre parole: non s’è ritenuta meritevole della speciale tutela garantita
dall’art. 615ter la situazione di colui il quale, non avendo predisposto misure
protettive a difesa del sistema, non abbia dimostrato un particolare interesse
alla "esclusiva" riguardante i dati contenuti dal sistema stesso.
La condotta aggressiva di un terzo non autorizzato ad entrare in un sistema non
protetto potrà essere sanzionata soltanto facendo ricorso a strumenti diversi da
quelli apprestati dall’art. 615ter c.p..
D’altro canto, rimanendo nella sfera di autonomia del singolo individuo la
scelta delle modalità con le quali garantirsi l’indisturbata fruizione del
sistema informatico di cui è titolare, nemmeno potrà esigersi che le misure di
sicurezza richiamate dall’art. 615ter raggiungano il livello di solidità
richiesto dall’art. 15 L. 675/96 in combinato col disposto delle norme del DPR
318/99.
Quella disciplina, infatti, si riferisce all’ipotesi di trattamento di dati
personali di terzi, i quali, in definitiva, sono i soggetti per cui la tutela,
anche penale, è predisposta.
Nella fattispecie in esame, invece, si discorre di misure di sicurezza in una
differente prospettiva, essendo sufficiente che, indipendentemente dalle loro
capacità di resistenza, il titolare del sistema informatico le abbia comunque
approntate. Ciò che è necessario perché possa desumersene la esistenza, da parte
del titolare stesso, di una voluntas excludendi riferita a tutti coloro che non
siano stati previamente accreditati all’ingresso nel sistema.
La ricostruzione appare logica e coerente con la ratio dell’art. 615ter, norma
posta a garanzia di coloro i quali, avendola resa palese ai terzi attraverso la
predisposizione di misure di sicurezza, abbiano l’intenzione di riservarsi in
via esclusiva l’utilizzazione del sistema e dei dati e delle informazioni in
esso contenuti.
Dott. Rocco Lotierzo
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